DPLModena: il contratto di apprendistato come modificato dalla Riforma del Mercato del Lavoro

Le informazioni sulle modifiche al contratto di apprendistato (D.L.vo n. 167/2011) apportate dalla Riforma del Mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012) ed immediatamente operative.

Durata minima

Viene prevista una durata minima dell’apprendistato di 6 mesi, fatta salva la possibilità di durate per attività stagionali (articolo 4, comma 5, D.L.vo n. 167/2011).

Periodo di preavviso

In considerazione della possibilità per le parti di recedere, al termine del contratto formativo con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione, viene previsto che durante il periodo di preavviso si dovrà applicare la disciplina del contratto di apprendistato

Assunzione apprendisti e loro stabilizzazione

L’assunzione di apprendisti sarà subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Sono esclusi dalla percentuale gli apprendisti dimessi, i licenziati per giusta causa o durante il periodo di prova.

Per il primo triennio, dall’applicazione della riforma, la percentuale di stabilizzazione scende al 30% (fino al 18 luglio 2015).

La disposizione relativa alla conferma in servizio di una percentuale degli apprendistati trascorsi, non si applica alle aziende fino a 9 unità.

Qualora non sia rispettata la percentuale del 50% di stabilizzazioni, è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.

Gli apprendisti assunti da datori di lavoro che non rispettano le percentuali di conversione, saranno considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato dalla data di assunzione ed al datore di lavoro non saranno applicate le agevolazioni previste

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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