DPLModena: dal 18 luglio comunicazione preventiva in caso di prestazione a chiamata

DPLModena informa che dal 18 luglio 2012, così come previsto dalla Legge n. 92/2012 (Riforma del Mercato del Lavoro), è in vigore l’obbligo di comunicare, da parte dei datori di lavoro, l’utilizzo di lavoratori intermittenti (a chiamata).

La comunicazione amministrativa semplificata dovrà avvenire preventivamente rispetto all’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni.

Ad oggi, la comunicazione dovrà pervenire alla Direzione Territoriale per il Lavoro – competente per territorio – tramite fax o posta elettronica (clicca qui per verificare il numero di fax e l’email della DTL di competenza).

Per quanto riguarda la DTL di Modena, è possibile scaricare il modulo per la comunicazione preventiva ed inviarlo ad uno (alternativamente) dei seguenti recapiti:

numero di fax: 059/224946,

e-mail: DPL-Modena@lavoro.gov.it,

e-mail certificata: DPL.Modena@mailcert.lavoro.gov.it

Si ricorda che la sanzione prevista per la mancata comunicazione preventiva va da 400 euro a 2400 euro per ogni lavoratore per cui viene omessa la comunicazione.

articolo 35, comma 3-bis D.L.vo n. 276/2003

Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al precedente periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124

 

 

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Autore: La Redazione

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