Governo: assunzioni a tempo indeterminato di personale docente e tecnico-amministrativo

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2026, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2026 con l’autorizzazione alla spesa per assunzioni a tempo indeterminato di personale docente e tecnico-amministrativo – anno accademico 2025/2026 – Istituzioni AFAM.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 febbraio 2026
Autorizzazione alla spesa per assunzioni a tempo indeterminato di personale docente e tecnico-amministrativo - anno accademico 2025/2026 - Istituzioni AFAM
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente riforma delle
Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati, e in particolare l'art. 2, comma 6,
recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle
suddette istituzioni;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale
e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che prevede la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri
per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e
delle finanze;
Visto l'art. 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
secondo cui, in attesa della completa attuazione della legge n. 508
del 1999, al personale delle Istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica (AFAM) si applica, in materia di
assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al citato art. 39,
comma 3-bis, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni;
Visto l'art. 64-bis, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, in base al quale, nelle more della piena attuazione del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
agosto 2019, n. 143, le assunzioni a tempo indeterminato presso le
istituzioni statali di cui all'art. 2, comma 1, della legge 21
dicembre 1999, n. 508, sono autorizzate con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n.
83 concernente il Regolamento recante le procedure e le modalita' per
la programmazione e il reclutamento del personale docente e del
personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18,
recante proroga di termini in materia di universita' e ricerca, e, in
particolare, i commi 6, 7 e 8, relativamente all'utilizzo di
graduatorie vigenti ai fini del reclutamento e del conferimento di
incarichi e all'applicazione dall'anno accademico 2025/2026 del
regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 143/2019;
Visto l'art. 270 del decreto legislativo n. 297 del 1994, che
disciplina l'accesso nei ruoli del personale docente, degli
assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti
accompagnatori, che, in base a quanto previsto dal comma 1, deve aver
luogo per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente
assegnabili mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante
50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020 e, in particolare, i commi 653
e 655, con riferimento alle graduatorie, e il comma 654, relativo al
calcolo del turn over;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n.
83, ed in particolare l'art. 3, comma 2, lettera e), che stabilisce
che, per le istituzioni statali di cui all'art. 2, comma 1, della
legge 21 dicembre 1999, n. 508, le assunzioni a tempo indeterminato
sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e che, ai
sensi di quanto disposto all'art. 4, comma 2, tale decreto e' da
adottarsi entro il mese di aprile dell'anno accademico precedente a
quello di riferimento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n.
83, ed in particolare l'art. 17, comma 11, che stabilisce che, fino
all'esaurimento delle graduatorie nazionali, il reclutamento del
personale docente a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene
prioritariamente a valere sulle graduatorie nazionali;
Visto l'art. 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,
ed in particolare il comma 1, secondo cui, tra l'altro, le
graduatorie nazionali di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 7
aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a
esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento
con contratto a tempo indeterminato e determinato, e il comma 2, che
ha previsto la costituzione di ulteriori graduatorie nazionali utili
per l'attribuzione di incarichi di insegnamento, in subordine alle
altre graduatorie nazionali esistenti;
Visto il comma 653 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, che
prevede, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2018 le graduatorie
nazionali di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del
2013, convertito, con modificazioni dalla predetta legge n. 128 del
2013, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento;
Visto il comma 655 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, che
dispone, tra l'altro, che il personale docente che non sia gia'
titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui
al comma 653, che abbia superato un concorso selettivo ai fini
dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino
all'anno accademico 2020-2021 incluso, almeno tre anni accademici di
insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni
accademici, in una delle predette istituzioni, nei corsi previsti
dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 e nei percorsi formativi di cui
all'art. 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010,
n. 249, e' inserito in apposite graduatorie nazionali utili per
l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato
e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per
titoli e di quelle di cui al comma 653 del medesimo art. 1 della
legge n. 205 del 2017, nei limiti dei posti vacanti disponibili;
Visto l'art. 4, comma 8 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, che
prevede l'applicazione anche per l'anno accademico 2025/2026 delle
disposizioni che consentono l'utilizzo delle graduatorie nazionali di
cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.
104;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021, e in particolare il comma 366
dell'art. 1 che prevede, tra l'altro, che le disposizioni relative
alle modalita' semplificate di reclutamento non si applicano alle
assunzioni del personale delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022, e in particolare l'art. 1,
comma 147-bis, che prevede tra l'altro che le disposizioni del comma
147, in materia di utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici
da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano alle
assunzioni del personale delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare
l'art. 22-bis in materia di statizzazione delle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica non statali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, 9 settembre 2021, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, con cui sono
stati definiti i criteri per la determinazione delle dotazioni
organiche delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale
e coreutica in corso di statizzazione e per l'inquadramento nei ruoli
dello Stato del personale ivi in servizio;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare
l'art. 14, comma 4-quater, che prevede che gli elenchi A e B previsti
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre
2021 siano mantenuti, con vigenza triennale a decorrere dalla data di
approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a
tempo indeterminato di personale per la sola istituzione che li
costituisce, nonche' quali graduatorie d'istituto valide ai fini del
reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante
disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, e in
particolare l'art. 6, comma 4-ter, come modificato dall'art. 6, comma
8, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che prevede che
per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, le istituzioni di alta
formazione artistica e musicale possano reclutare, nei limiti delle
facolta' assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal
Ministero dell'universita' e della ricerca, personale docente a tempo
indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie di
cui al predetto art. 14, comma 4-quater, del decreto-legge n. 36 del
2022, nonche' sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in
subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel
rispetto dei principi di cui all'art. 35, comma 3, lettere a), b), c)
ed e) e comma 5-bis e all'art. 35-bis, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' di criteri,
modalita' e requisiti di partecipazione definiti con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n.
180 del 29 marzo 2023 in materia di reclutamento del personale
docente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 4-ter,
del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n.
83, ed in particolare l'art. 17, comma 9, concernente la modalita' di
reclutamento a tempo indeterminato dei docenti fino alla conclusione
della prima procedura di abilitazione artistica nazionale di cui
all'art. 2 del decreto citato;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e in particolare
l'art. 59, comma 9-ter, introdotto dal decreto-legge 13 giugno 2023,
n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n.
103, il quale prevede che a decorrere dall'anno accademico 2024/2025
e fino all'entrata in vigore del regolamento in materia di
reclutamento del personale delle istituzioni di alta formazione
artistica e musicale, le stesse possano indire, prioritariamente
rispetto alle selezioni pubbliche di cui all'art. 6, comma 4-ter, del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, procedure di reclutamento
straordinarie riservate ai docenti che abbiano maturato negli ultimi
otto anni almeno tre anni accademici di insegnamento in corsi
ordinamentali con contratto a tempo determinato;
Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, recante, misure
urgenti anche in materia di scuola e universita', e in particolare il
comma 1 dell'art. 1-quater, in base al quale, tra l'altro, per il
reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni di alta formazione artistica e musicale, in attesa
dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2, comma 7,
lettera e), della suddetta legge n. 509 del 1999, si applicano le
disposizioni del testo unico di cui al citato decreto legislativo n.
297 del 1994;
Visto l'art. 554 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994,
recante «accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale»
del personale tecnico-amministrativo;
Visto il comma 3-bis del citato art. 19 del decreto-legge n. 104
del 2013, che prevede la possibilita' di assumere con contratto a
tempo indeterminato, al maturare di tre anni di servizio, il
personale che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso
all'Area elevata professionalita' o all'Area terza di cui
all'Allegato A del CCNL 4 agosto 2010;
Visto l'art. 64-bis, comma 3, del citato decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, in base al quale, nelle more della piena attuazione del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
agosto 2019, n. 143, le istituzioni di alta formazione artistica e
musicale possono reclutare, nei limiti delle facolta' assunzionali
autorizzate, personale amministrativo a tempo indeterminato nei
profili di collaboratore e di elevata professionalita' EP/1 ed EP/2
con procedure concorsuali svolte ai sensi dell'art. 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n.
83, ed in particolare l'art. 17, comma 13, concernente la modalita'
di reclutamento a tempo indeterminato del personale
tecnico-amministrativo;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del Comparto istruzione e ricerca sottoscritto il 18
gennaio 2024;
Considerato che tale Contratto collettivo nazionale di lavoro
introduce un nuovo ordinamento professionale del personale tecnico e
amministrativo delle Istituzioni di alta formazione artistica e
musicale, con decorrenza dal 1° maggio 2024;
Visto l'art. 3, comma 2, lettera e), del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83 in base al quale il turn over
del personale delle istituzioni AFAM e' pari al 100 per cento dei
risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico
precedente;
Visto, in particolare l'art. 3, comma 2, lettera e), del citato
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, il
quale prevede che, in prima applicazione, si disponga la conversione
delle assunzioni gia' autorizzate e non ancora effettuate dalle
Istituzioni di Alta formazione artistica e musicale secondo quanto
previsto dalla Tabella 1 allegata al citato decreto;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo e, in particolare, l'ultimo periodo del
comma 1 dell'art. 3, che, nel disciplinare in merito alle misure per
accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella
pubblica amministrazione, prevede l'applicazione della normativa di
settore al comparto della scuola e alle universita';
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027;
Visto il comma 827 dell'art. 1 della citata legge n. 207 del 2024,
ove si dispone che le amministrazioni pubbliche possono procedere ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi
ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella
relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
Visto che il 100 per cento dei risparmi derivanti da cessazioni
relativi all'anno accademico 2024/2025 sono pari a euro
25.663.198,00;
Vista la nota del 26 settembre 2025, prot. n. 9526, con la quale il
Ministro dell'universita' e della ricerca richiede l'autorizzazione
per l'anno accademico 2025/2026 a destinare al reclutamento a tempo
indeterminato una spesa complessiva pari a euro 19.247.398,50, pari
al 75 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio
dell'anno accademico precedente, come disposto dal comma 827
dell'art. 1 della citata legge n. 207 del 2024;
Considerato che con la suddetta nota del 26 settembre 2025, prot.
n. 9526, si comunica che i risparmi derivanti da cessazioni dal
servizio al 1° novembre 2025 sono pari a euro 19.247.398,50 come
calcolate avendo come riferimento la tabella 2 allegata al decreto
del Presidente della Repubblica n. 83 del 2024 relativa agli indici
di costo medio equivalente delle cessazioni delle qualifiche AFAM
personale a tempo indeterminato;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze -
Gabinetto del 25 novembre 2025, prot. n. 57640, che, acquisito il
parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, reso
con nota prot. n. 247510 del 21 novembre 2025, ha espresso il formale
concerto sullo schema del presente decreto;
Vista la nota del Ministero per la pubblica amministrazione -
Ufficio legislativo del 19 dicembre 2025, prot. n. 1417, che ha
comunicato di non avere osservazioni ostative da formulare
all'ulteriore corso del provvedimento;
Ritenuto, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o
soprannumerarieta' da parte del Ministero della difesa, che
l'amministrazione di cui al presente provvedimento potra' utilizzare
per intero le facolta' di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di
destinare le percentuali previste dalle disposizioni di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 su futuri budget ove
sorgesse la necessita' di dover riallocare il personale interessato;
Ritenuto, di poter autorizzare, per l'anno accademico 2025/2026,
l'assunzione in servizio a tempo indeterminato di personale nei
limiti della spesa complessiva pari a euro 19.247.398,50;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12
novembre 2022 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
pubblica amministrazione Sen. Paolo Zangrillo;
Sulla proposta del Ministro per l'universita' e la ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca, per le esigenze
delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica
(AFAM), e' autorizzato per l'anno accademico 2025/2026 a una spesa
complessiva di euro 19.247.398,50 da destinare al reclutamento a
tempo indeterminato.
2. Nelle more della definizione dell'iter autorizzatorio previsto
dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 83/2024, e
al fine di assicurare il regolare e ordinato avvio dell'anno
accademico 2025/2026, le Istituzioni AFAM possono procedere all'avvio
delle procedure di mobilita' e di reclutamento mediante inserimento
nei relativi bandi di apposita clausola che condizioni l'assunzione
in servizio all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri medesimo.
Art. 2 1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca, in sede di attribuzione della spesa complessiva per assunzioni alle istituzioni, provvede alla conversione delle assunzioni gia' autorizzate e non ancora effettuate dalle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale secondo quanto previsto dalla tabella 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83.
Art. 3
1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca trasmette, per le
necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i
dati concernenti il personale assunto ai sensi dell'art. 1 del
presente decreto.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 4 febbraio 2026
per Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Zangrillo
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Bernini
Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 880



