Governo: assunzioni a tempo indeterminato di personale docente e tecnico-amministrativo

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2026, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2026 con l’autorizzazione alla spesa per assunzioni a tempo indeterminato di personale docente e tecnico-amministrativo – anno accademico 2025/2026 – Istituzioni AFAM.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 


 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 febbraio 2026 

Autorizzazione alla spesa per assunzioni  a  tempo  indeterminato  di
personale  docente  e  tecnico-amministrativo   -   anno   accademico
2025/2026 - Istituzioni AFAM
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente riforma  delle
Accademie  di  belle  arti,  dell'Accademia   nazionale   di   danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche,  dei  Conservatori  di  musica  e  degli
Istituti musicali pareggiati, e in particolare  l'art.  2,  comma  6,
recante disposizioni sul  rapporto  di  lavoro  del  personale  delle
suddette istituzioni; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con  il  quale
e' stato approvato il testo unico delle disposizioni  legislative  in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto l'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che prevede la disciplina  autorizzatoria  delle  assunzioni,  previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su  proposta  dei  Ministri
per la pubblica amministrazione e  l'innovazione  e  dell'economia  e
delle finanze; 
  Visto l'art. 3, comma 58, della legge 24  dicembre  2003,  n.  350,
secondo cui, in attesa della completa attuazione della legge  n.  508
del  1999,  al  personale  delle  Istituzioni  di   alta   formazione
artistica, musicale e coreutica (AFAM)  si  applica,  in  materia  di
assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al  citato  art.  39,
comma 3-bis, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 64-bis, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108, in  base  al  quale,  nelle  more  della  piena  attuazione  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
agosto 2019, n. 143, le assunzioni a tempo  indeterminato  presso  le
istituzioni statali di cui  all'art.  2,  comma  1,  della  legge  21
dicembre 1999, n. 508, sono autorizzate con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n.
83 concernente il Regolamento recante le procedure e le modalita' per
la programmazione e il  reclutamento  del  personale  docente  e  del
personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM; 
  Visto  l'art.  6  del  decreto-legge  30  dicembre  2023,  n.  215,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024,  n.  18,
recante proroga di termini in materia di universita' e ricerca, e, in
particolare,  i  commi  6,  7  e  8,  relativamente  all'utilizzo  di
graduatorie vigenti ai fini del reclutamento e  del  conferimento  di
incarichi  e  all'applicazione  dall'anno  accademico  2025/2026  del
regolamento di cui al citato decreto del Presidente della  Repubblica
n. 143/2019; 
  Visto l'art. 270 del decreto  legislativo  n.  297  del  1994,  che
disciplina  l'accesso  nei  ruoli  del   personale   docente,   degli
assistenti,  degli  accompagnatori  al  pianoforte  e  dei   pianisti
accompagnatori, che, in base a quanto previsto dal comma 1, deve aver
luogo  per  il  50  per  cento  dei  posti  a  tal  fine  annualmente
assegnabili mediante concorsi per titoli ed esami e, per il  restante
50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti; 
  Vista la legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020 e, in particolare, i commi  653
e 655, con riferimento alle graduatorie, e il comma 654, relativo  al
calcolo del turn over; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n.
83, ed in particolare l'art. 3, comma 2, lettera e),  che  stabilisce
che, per le istituzioni statali di cui all'art.  2,  comma  1,  della
legge 21 dicembre 1999, n. 508, le assunzioni a  tempo  indeterminato
sono  autorizzate  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della  ricerca,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e  che,  ai
sensi di quanto disposto all'art. 4, comma  2,  tale  decreto  e'  da
adottarsi entro il mese di aprile dell'anno accademico  precedente  a
quello di riferimento; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n.
83, ed in particolare l'art. 17, comma 11, che stabilisce  che,  fino
all'esaurimento delle  graduatorie  nazionali,  il  reclutamento  del
personale docente a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene
prioritariamente a valere sulle graduatorie nazionali; 
  Visto l'art. 19  del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,  n.  128,
ed  in  particolare  il  comma  1,  secondo  cui,  tra  l'altro,   le
graduatorie nazionali di  cui  all'art.  2-bis  del  decreto-legge  7
aprile 2004, n. 97, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
giugno 2004, n. 143, sono  trasformate  in  graduatorie  nazionali  a
esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento
con contratto a tempo indeterminato e determinato, e il comma 2,  che
ha previsto la costituzione di ulteriori graduatorie nazionali  utili
per l'attribuzione di incarichi di insegnamento,  in  subordine  alle
altre graduatorie nazionali esistenti; 
  Visto il comma 653 dell'art. 1 della legge n.  205  del  2017,  che
prevede, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2018  le  graduatorie
nazionali di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge n.  104  del
2013, convertito, con modificazioni dalla predetta legge n.  128  del
2013, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento; 
  Visto il comma 655 dell'art. 1 della legge n.  205  del  2017,  che
dispone, tra l'altro, che il  personale  docente  che  non  sia  gia'
titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di  cui
al comma 653, che  abbia  superato  un  concorso  selettivo  ai  fini
dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato,  fino
all'anno accademico 2020-2021 incluso, almeno tre anni accademici  di
insegnamento,  anche  non  continuativi,  negli  ultimi   otto   anni
accademici, in una delle predette  istituzioni,  nei  corsi  previsti
dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 e  nei  percorsi  formativi  di  cui
all'art. 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre  2010,
n. 249, e' inserito  in  apposite  graduatorie  nazionali  utili  per
l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo  indeterminato
e determinato, in subordine alle vigenti  graduatorie  nazionali  per
titoli e di quelle di cui al comma 653  del  medesimo  art.  1  della
legge n. 205 del 2017, nei limiti dei posti vacanti disponibili; 
  Visto l'art. 4, comma 8 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, che
prevede l'applicazione anche per l'anno  accademico  2025/2026  delle
disposizioni che consentono l'utilizzo delle graduatorie nazionali di
cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge  12  settembre  2013,  n.
104; 
  Vista la legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021, e in particolare il comma  366
dell'art. 1 che prevede, tra l'altro, che  le  disposizioni  relative
alle modalita' semplificate di reclutamento  non  si  applicano  alle
assunzioni  del  personale  delle  istituzioni  di  alta   formazione
artistica, musicale e coreutica; 
  Vista la legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022, e  in  particolare  l'art.  1,
comma 147-bis, che prevede tra l'altro che le disposizioni del  comma
147, in materia di utilizzo delle graduatorie dei  concorsi  pubblici
da parte delle amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  non  si  applicano  alle
assunzioni  del  personale  delle  istituzioni  di  alta   formazione
artistica, musicale e coreutica; 
  Visto il decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  e  in  particolare
l'art. 22-bis in materia di statizzazione delle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica non statali; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca  e  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, 9 settembre 2021,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre  2021,  con  cui  sono
stati definiti  i  criteri  per  la  determinazione  delle  dotazioni
organiche delle istituzioni dell'alta formazione artistica,  musicale
e coreutica in corso di statizzazione e per l'inquadramento nei ruoli
dello Stato del personale ivi in servizio; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,  e  in  particolare
l'art. 14, comma 4-quater, che prevede che gli elenchi A e B previsti
dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  9  settembre
2021 siano mantenuti, con vigenza triennale a decorrere dalla data di
approvazione, quali graduatorie valide ai  fini  del  reclutamento  a
tempo indeterminato di personale  per  la  sola  istituzione  che  li
costituisce, nonche' quali graduatorie d'istituto valide ai fini  del
reclutamento a tempo determinato da parte  di  tutte  le  istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n.  198,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio  2023,  n.   14,   recante
disposizioni  urgenti  in  materia  di  termini  legislativi,  e   in
particolare l'art. 6, comma 4-ter, come modificato dall'art. 6, comma
8, del decreto-legge  30  dicembre  2023,  n.  215,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che  prevede  che
per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, le istituzioni di alta
formazione artistica e musicale possano reclutare, nei  limiti  delle
facolta' assunzionali autorizzate  e  successivamente  ripartite  dal
Ministero dell'universita' e della ricerca, personale docente a tempo
indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie  di
cui al predetto art. 14, comma 4-quater, del decreto-legge n. 36  del
2022, nonche' sulle vigenti graduatorie nazionali per  titoli  e,  in
subordine, mediante selezioni pubbliche  per  titoli  ed  esami,  nel
rispetto dei principi di cui all'art. 35, comma 3, lettere a), b), c)
ed e) e comma 5-bis e all'art.  35-bis,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  nonche'  di  criteri,
modalita' e requisiti di  partecipazione  definiti  con  decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  n.
180 del 29 marzo  2023  in  materia  di  reclutamento  del  personale
docente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6,  comma  4-ter,
del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n.
83, ed in particolare l'art. 17, comma 9, concernente la modalita' di
reclutamento a tempo indeterminato dei docenti fino alla  conclusione
della prima procedura di  abilitazione  artistica  nazionale  di  cui
all'art. 2 del decreto citato; 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e  in  particolare
l'art. 59, comma 9-ter, introdotto dal decreto-legge 13 giugno  2023,
n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto  2023,  n.
103, il quale prevede che a decorrere dall'anno accademico  2024/2025
e  fino  all'entrata  in  vigore  del  regolamento  in   materia   di
reclutamento del  personale  delle  istituzioni  di  alta  formazione
artistica e musicale,  le  stesse  possano  indire,  prioritariamente
rispetto alle selezioni pubbliche di cui all'art. 6, comma 4-ter, del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n.  198,  procedure  di  reclutamento
straordinarie riservate ai docenti che abbiano maturato negli  ultimi
otto anni  almeno  tre  anni  accademici  di  insegnamento  in  corsi
ordinamentali con contratto a tempo determinato; 
  Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005,  n.  250,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n.  27,  recante,  misure
urgenti anche in materia di scuola e universita', e in particolare il
comma 1 dell'art. 1-quater, in base al quale,  tra  l'altro,  per  il
reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni di  alta  formazione  artistica  e  musicale,  in  attesa
dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'art.  2,  comma  7,
lettera e), della suddetta legge n. 509 del  1999,  si  applicano  le
disposizioni del testo unico di cui al citato decreto legislativo  n.
297 del 1994; 
  Visto l'art. 554 del citato decreto legislativo n.  297  del  1994,
recante «accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica  funzionale»
del personale tecnico-amministrativo; 
  Visto il comma 3-bis del citato art. 19 del  decreto-legge  n.  104
del 2013, che prevede la possibilita' di  assumere  con  contratto  a
tempo  indeterminato,  al  maturare  di  tre  anni  di  servizio,  il
personale che abbia  superato  un  concorso  pubblico  per  l'accesso
all'Area  elevata  professionalita'   o   all'Area   terza   di   cui
all'Allegato A del CCNL 4 agosto 2010; 
  Visto l'art. 64-bis, comma 3, del citato  decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n. 108, in base al quale, nelle more della piena attuazione del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
agosto 2019, n. 143, le istituzioni di alta  formazione  artistica  e
musicale possono reclutare, nei limiti  delle  facolta'  assunzionali
autorizzate,  personale  amministrativo  a  tempo  indeterminato  nei
profili di collaboratore e di elevata professionalita' EP/1  ed  EP/2
con procedure concorsuali svolte ai sensi dell'art.  35  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n.
83, ed in particolare l'art. 17, comma 13, concernente  la  modalita'
di    reclutamento    a    tempo    indeterminato    del    personale
tecnico-amministrativo; 
  Visto il Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale del  Comparto  istruzione  e  ricerca  sottoscritto  il  18
gennaio 2024; 
  Considerato che  tale  Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro
introduce un nuovo ordinamento professionale del personale tecnico  e
amministrativo delle  Istituzioni  di  alta  formazione  artistica  e
musicale, con decorrenza dal 1° maggio 2024; 
  Visto l'art. 3, comma 2, lettera e),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83 in base al quale il turn  over
del personale delle istituzioni AFAM e' pari al  100  per  cento  dei
risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico
precedente; 
  Visto, in particolare l'art. 3, comma 2,  lettera  e),  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  2024,  n.  83,  il
quale prevede che, in prima applicazione, si disponga la  conversione
delle assunzioni gia'  autorizzate  e  non  ancora  effettuate  dalle
Istituzioni di Alta formazione artistica e  musicale  secondo  quanto
previsto dalla Tabella 1 allegata al citato decreto; 
  Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56,  recante  interventi  per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo e, in particolare, l'ultimo periodo  del
comma 1 dell'art. 3, che, nel disciplinare in merito alle misure  per
accelerare le assunzioni mirate e  il  ricambio  generazionale  nella
pubblica amministrazione, prevede l'applicazione della  normativa  di
settore al comparto della scuola e alle universita'; 
  Vista la legge 30  dicembre  2024,  n.  207,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2025  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027; 
  Visto il comma 827 dell'art. 1 della citata legge n. 207 del  2024,
ove si dispone che le amministrazioni pubbliche possono procedere  ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato
nei  limiti  della  spesa  determinata  sulla  base  dei   rispettivi
ordinamenti ridotta di un importo pari al  25  per  cento  di  quella
relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente; 
  Visto che il 100 per cento dei  risparmi  derivanti  da  cessazioni
relativi   all'anno   accademico   2024/2025   sono   pari   a   euro
25.663.198,00; 
  Vista la nota del 26 settembre 2025, prot. n. 9526, con la quale il
Ministro dell'universita' e della ricerca  richiede  l'autorizzazione
per l'anno accademico 2025/2026 a destinare al reclutamento  a  tempo
indeterminato una spesa complessiva pari a euro  19.247.398,50,  pari
al 75 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal  servizio
dell'anno  accademico  precedente,  come  disposto  dal   comma   827
dell'art. 1 della citata legge n. 207 del 2024; 
  Considerato che con la suddetta nota del 26 settembre  2025,  prot.
n. 9526, si comunica che  i  risparmi  derivanti  da  cessazioni  dal
servizio al 1° novembre 2025 sono  pari  a  euro  19.247.398,50  come
calcolate avendo come riferimento la tabella 2  allegata  al  decreto
del Presidente della Repubblica n. 83 del 2024 relativa  agli  indici
di costo medio equivalente delle  cessazioni  delle  qualifiche  AFAM
personale a tempo indeterminato; 
  Vista la  nota  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Gabinetto del 25 novembre 2025, prot. n.  57640,  che,  acquisito  il
parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,  reso
con nota prot. n. 247510 del 21 novembre 2025, ha espresso il formale
concerto sullo schema del presente decreto; 
  Vista la nota del  Ministero  per  la  pubblica  amministrazione  -
Ufficio legislativo del 19 dicembre  2025,  prot.  n.  1417,  che  ha
comunicato  di  non  avere   osservazioni   ostative   da   formulare
all'ulteriore corso del provvedimento; 
  Ritenuto,   in   mancanza   di   comunicazioni   di   eccedenza   o
soprannumerarieta'  da  parte  del  Ministero   della   difesa,   che
l'amministrazione di cui al presente provvedimento potra'  utilizzare
per intero le facolta' di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di
destinare le  percentuali  previste  dalle  disposizioni  di  cui  al
decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66  su  futuri  budget  ove
sorgesse la necessita' di dover riallocare il personale interessato; 
  Ritenuto, di poter autorizzare, per  l'anno  accademico  2025/2026,
l'assunzione in servizio  a  tempo  indeterminato  di  personale  nei
limiti della spesa complessiva pari a euro 19.247.398,50; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  12
novembre 2022 che dispone la delega di funzioni al  Ministro  per  la
pubblica amministrazione Sen. Paolo Zangrillo; 
  Sulla proposta del Ministro per  l'universita'  e  la  ricerca,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca, per  le  esigenze
delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e  coreutica
(AFAM), e' autorizzato per l'anno accademico 2025/2026  a  una  spesa
complessiva di euro 19.247.398,50  da  destinare  al  reclutamento  a
tempo indeterminato. 
  2. Nelle more della definizione dell'iter  autorizzatorio  previsto
dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 83/2024, e
al  fine  di  assicurare  il  regolare  e  ordinato  avvio  dell'anno
accademico 2025/2026, le Istituzioni AFAM possono procedere all'avvio
delle procedure di mobilita' e di reclutamento  mediante  inserimento
nei relativi bandi di apposita clausola che  condizioni  l'assunzione
in servizio all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri medesimo. 
                               Art. 2 
 
  1. Il Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,  in  sede  di
attribuzione della spesa complessiva per assunzioni alle istituzioni,
provvede alla conversione delle assunzioni  gia'  autorizzate  e  non
ancora effettuate dalle Istituzioni di alta  formazione  artistica  e
musicale secondo quanto previsto dalla  tabella  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83. 
                               Art. 3 
 
  1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca trasmette, per  le
necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i
dati concernenti il  personale  assunto  ai  sensi  dell'art.  1  del
presente decreto. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 4 febbraio 2026 
 
                          per Il Presidente 
                     del Consiglio dei ministri 
                             Il Ministro 
                   per la pubblica amministrazione 
                              Zangrillo 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Giorgetti 
 
                    Il Ministro dell'universita' 
                           e della ricerca 
                               Bernini 
 

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2026 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 880
La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su