Governo: chiusa la presentazione delle domande per l’agevolazione «Resto al Sud»

Il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2025, la circolare n. 37, del 23 settembre 2025, con la quale comunica la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sulla misura incentivante «Resto al Sud».

A partire dal 15 ottobre 2025 non è consentita la presentazione delle domande per l’ammissione ai benefici di cui alla misura «Resto al Sud» per effetto della chiusura, in coerenza con quanto statuito all’art. 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 123/1998, del relativo sportello agevolativo.

 

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 


 

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud

CIRCOLARE 23 settembre 2025, n. 37 

Chiusura dello  sportello  per  la  presentazione  delle  domande  di
agevolazione a valere  sulla  misura  incentivante  «Resto  al  Sud».
 Vigente al: 1-10-2025
 
  Visto il decreto-legge 20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge del 3 agosto 2017,  n.  123  (di  seguito:
decreto-legge n.  91/2017),  recante  «Disposizioni  urgenti  per  la
crescita economica nel Mezzogiorno»; Visto l'art. 1 del decreto-legge
n. 91/2017 relativo alla «Misura a favore  dei  giovani  imprenditori
nel Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud"»; Visto l'art. 1, comma 3,
del decreto-legge n. 91/2017 che individua  l'Agenzia  nazionale  per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo  di  impresa  S.p.a.  -
Invitalia (di seguito: Invitalia) quale soggetto gestore della misura
«Resto al Sud» (di seguito: misura), per conto della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri,  amministrazione  titolare   del   suddetto
incentivo; Visto l'art. 1, comma 15, del decreto-legge n. 91/2017 che
demanda ad un decreto del Ministro per la coesione territoriale e  il
Mezzogiorno, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  decreto-legge  n.  91/2017,  l'individuazione   dei
criteri  di  dettaglio  per  l'ammissibilita'  alla   misura,   delle
modalita' di attuazione della stessa, nonche' di  accreditamento  dei
soggetti di cui  al  comma  4  del  decreto-legge  n.  91/2017  e  di
controllo e monitoraggio dell'incentivo, prevedendo altresi'  i  casi
di revoca del beneficio e di recupero delle somme;  Visto  l'art.  1,
comma 16, del decreto-legge  n.  91/2017  che  prevede  che,  per  il
finanziamento della misura, sono destinate le risorse del  Fondo  per
lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui  all'art.
1, comma 6, della legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  e  successive
modificazioni, per un importo complessivo fino  a  1.250  milioni  di
euro, previa  rimodulazione  delle  assegnazioni  gia'  disposte  con
apposita delibera del CIPE, nonche' eventuale riprogrammazione  delle
annualita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'art.
23, comma 3, lettera b) della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  da
ripartire in importi annuali massimi fino a: 36 milioni di  euro  per
l'anno 2017; 280 milioni di euro per l'anno 2018; 462 milioni di euro
per l'anno 2019; 308,5 milioni di euro per l'anno 2020; 92 milioni di
euro per l'anno 2021; 22,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2022;  18
milioni di euro per l'anno 2023; 14 milioni di euro per l'anno  2024;
17 milioni di euro per l'anno 2025; Vista la delibera del CIPE del  7
agosto 2017, n. 74,  che  dispone  che,  ai  sensi  dell'art.  1  del
decreto-legge n. 91/2017, sono assegnati 715  milioni  di  euro  alla
misura; Vista la delibera del CIPE del 22 dicembre 2017, n. 102,  che
dispone che, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 91/2017,  sono
assegnati ulteriori 535 milioni di euro alla misura; Visto l'art.  1,
comma 17, del decreto-legge n. 91/2017 che  prevede  che  le  risorse
pubbliche destinate alla misura sono accreditate su un apposito conto
corrente  infruttifero  intestato  ad  Invitalia,  aperto  presso  la
Tesoreria centrale dello Stato, e che la relativa gestione, di cui e'
titolare  Invitalia,  ha   natura   di   gestione   fuori   bilancio,
assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre  1971,  n.  1041,  alla  cui  rendicontazione
provvede la stessa Invitalia; Visto  il  decreto-legge  n.  7  maggio
2024, n. 60, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4  luglio
2024, n. 95 e,  in  particolare  l'art.  18;  Visto  il  decreto  del
Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  il  Ministro  dello
sviluppo economico  n.  174  del  9  novembre  2017,  che  adotta  il
«Regolamento concernente la misura incentivante «Resto al Sud» di cui
all'art. 1 del decreto-legge n. 20 giugno 2017,  n.  91,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.  123»  (di  seguito:
decreto  174/2017);  Vista  la  circolare  del  Dipartimento  per  le
politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri  n.
33 del 22 dicembre 2017 (di seguito: circolare n.  33/2017),  recante
«Termini e modalita' di presentazione delle domande di  agevolazione,
nonche' indicazioni operative in merito alle procedure di concessione
ed erogazione delle agevolazioni, ai sensi del  regolamento  adottato
con decreto 9 novembre 2017, n. 174, di cui al Capo I,  art.  1,  del
decreto-legge n. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123», come modificata  dalla  circolare
del Dipartimento per le politiche di coesione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri n. 22 del 27 novembre 2019; Vista la  legge  7
agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi»,
e successive modifiche e integrazioni; Visto il  decreto  legislativo
31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione
degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art.
4, comma 4, lettera c),  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  (di
seguito: decreto legislativo n.  123/1998);  Visto,  in  particolare,
l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123,  ai
sensi del quale i soggetti interessati hanno diritto agli  interventi
esclusivamente nei limiti delle disponibilita'  finanziarie  previste
dalla   legge;   pertanto,   il    soggetto    competente    comunica
tempestivamente, con avviso da pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  l'avvenuto  esaurimento  delle  risorse
disponibili e restituisce agli istanti, le cui  richieste  non  siano
state soddisfatte, la documentazione da essi inviata  a  loro  spese.
Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il soggetto
competente comunica la data dalla quale e'  possibile  presentare  le
relative domande, con avviso da pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, almeno sessanta giorni prima  del  termine
iniziale; Vista la nota di Invitalia del 19 settembre  2025,  con  la
quale, facendo seguito  a  precedenti  comunicazioni  della  medesima
societa' sull'imminente esaurimento dei fondi disponibili,  e'  stata
comunicata l'esigenza di  procedere  alla  chiusura  dello  sportello
agevolativo «Resto al Sud» a far data dal 15 ottobre 2025,  ai  sensi
dell'art. 2, comma 3, secondo periodo,  del  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 123, e, al contempo, che, a decorrere  dalla  medesima
data del 15  ottobre  2025,  sara'  operativo  lo  sportello  per  la
ricezione delle domande relative alle misure «ACN» e  «Resto  al  Sud
2.0», istituite dal decreto-legge n. 60/2024; Visto l'art.  5,  comma
3, ultimo periodo, del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 1° ottobre 2012; 
 
                      si dispone quanto segue: 
 
  1. A partire dal 15 ottobre 2025 non e' consentita la presentazione
delle domande per l'ammissione ai benefici di cui alla misura  «Resto
al Sud» per effetto della chiusura, in coerenza con  quanto  statuito
all'art. 2, comma 3, secondo  periodo,  del  decreto  legislativo  n.
123/1998, del relativo sportello agevolativo. 
  2. I soggetti proponenti, ivi inclusi coloro che presentano domanda
nelle  more  della  chiusura  dello  sportello,  hanno  diritto  alle
agevolazioni - ai sensi del gia' menzionato  art.  2,  comma  3,  del
decreto  legislativo  n.  123/1998  e  dell'art.  1,  comma  6,   del
decreto-legge  n.  91/2017  -   esclusivamente   nei   limiti   delle
disponibilita' finanziarie di cui all'art. 1, comma 16, del  medesimo
decreto-legge n. 91/2017, tenuto conto delle percentuali  di  riparto
per i contributi previste al punto 2 della delibera CIPE n. 74 del  7
agosto 2017. 
  3.  Del  presente  avviso  e'  data  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 23 settembre 2025 
 
                                   Il Capo Dipartimento f.f.: Labonia
La Redazione

Autore: La Redazione

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