Governo: criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 23 dicembre 2021, il DPCM 6 novembre 2020, con la definizione dei criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia.
Il decreto disciplina i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità, nonché le modalità per la realizzazione, la distribuzione e lo sviluppo della medesima che sarà rilasciata dall’INPS.
I Destinatari della Carta sono i soggetti appartenenti alle categorie di cui all’allegato 3 del decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
|=============|================|================|===================| | CATEGORIE | Disabilita' | Disabilita' | Non | | | Media | Grave | autosufficienza | |=============|================|================|===================| |Invalidi |- Invalidi |- Inabili totali|- Cittadini di eta'| |civili |67->99% |(L. 118/71, |compresa tra 18 e | |di eta' |(D.Lgs. 509/88) |artt. 2 e 12) |65 anni con diritto| |compresa tra | | |all'indennita' di | |18 e 65 anni | | |accompagnamento | | | | |(L. 508/88, art. 1,| | | | |comma 2, lettera b)| |=============|================|================|===================| | |-Minori di eta' |- Minori di eta'|Minori di eta' | | |con difficolta' |con difficolta' |con diritto | | |persistenti a |persistenti a |all'indennita' di | | |svolgere i |svolgere i |accompagnamento | | |compiti e le |compiti e le |( L. 508/88, | | |funzioni propri |funzioni proprie|art. 1) | |Invalidi |della loro eta' |della loro eta' | | |civili minori|(L. 118/71, |e in cui | | |di eta' |art. 2 - diritto|ricorrano le | | | |all'indennita' |condizioni di | | | |di frequenza) |cui alla L. | | | | |449/1997, art. 8| | | | |o della L. | | | | |388/2000, | | | | |art. 30 | | | | | | | |=============|================|================|===================| | | | | | | |- Ultrasessanta |- Ultrasessanta |- Cittadini | | |-cinquenni con |-cinquenni con |ultrasessanta | | |difficolta' |difficolta' |-cinquenni con | | |persistenti a |persistenti a |diritto | |Invalidi |svolgere i |svolgere i |all'indennita' di | |civili |compiti e le |compiti e le |accompagnamento | |ultrasessanta|funzioni propri |funzioni propri |(L. 508/88, art. 1,| |-cinquenni |della loro eta',|della loro eta',|comma 2, lettera b)| | |invalidi 67->99%|inabili 100% | | | |(D. Lgs. 124/98,|(D.Lgs. 124/98, | | | |art. 5, comma 7)|art. 5, comma 7)| | |=============|================|================|===================| |Ciechi civili|- Art 4 L. |- Ciechi civili |- Ciechi civili | | |138/2001 |parziali |assoluti | | | |(L. 382/70 - L. |(L. 382/70 - L. | | | |508/88 - L. |508/88 - L. | | | |138/2001) |138/2001) | |=============|================|================|===================| | |- Invalidi |- Sordi | | | |Civili con |pre-linguali, | | | |cofosi esclusi |di cui all'art. | | |Sordi civili |dalla fornitura |50 L. 342/2000 | | | |protesica | | | | |(DM 27/8/1999, | | | | |n. 332) | | | | | | | | |=============|================|================|===================| | | | | | | |- Invalidi |- Inabili |-Inabili con | | |(L. 222/84, |(L. 222/84, |diritto all'assegno| |INPS |artt. 1 e 6 - |artt. 2, 6 e 8) |per l'assistenza | | |D.Lgs. 503/92, | |personale e | | |art. 1, comma 8)| |continuativa | | | | |(L. 222/54, art. 5)| |=============|================|================|===================| | |- Invalidi sul |- Invalidi sul |- Invalidi sul | | |lavoro 50->79% |lavoro 80->100% |lavoro con diritto | | |(DPR 1124/65, |(DPR 1124/65, |all'assegno per | | |art. 66) |art. 66) |l'assistenza | | |- Invalidi sul |- Invalidi sul |personale e | |INAIL |lavoro 35->59 % |lavoro >59% |continuativa | | |(D.Lgs 38/2000, |(D.Lgs 38/2000, |(DPR 1124/65 - | | |art.13 - |art. 13 - DM |art. 66) | | |DM 12/7/2000 - |12/7/2000 - L. |- Invalidi sul | | |L. 296/2006, |296/2006, art 1,|lavoro con | | |art 1, |comma 782) |menomazioni | | |comma 782) | |dell'integrita' | | | | |psicofisica di cui | | | | |alla L.296/2006, | | | | |art 1, comma 782, | | | | |punto 4 | | | | | | |=============|================|================|===================| | | | | | | |- Inabili alle |- Inabili | | | |mansioni |(L. 274/1991, | | |INPS gestione|(L. 379/55, DPR |art. 13 - L. | | |ex INPDAP |73/92 e DPR |335/95, art. 2) | | | |171/2011) | | | | | | | | |=============|================|================|===================| | |- Invalidi con |- Invalidi con |- Invalidi con | | |minorazioni |minorazioni |diritto all'assegno| | |globalmente |globalmente |di superinvalidita'| |Trattamenti |ascritte alla |ascritte alla |(Tabella E allegata| |di privilegio|terza ed alla |prima categoria |al DPR 834/81) | |ordinari e |seconda |Tab. A DPR | | |di guerra |categoria Tab. |834/81 | | | |A DPR 834/81 |(81->100%) | | | |(71->80%) | | | |=============|================|================|===================| |Handicap | |- Art 3 comma 3 | | | | |L.104/92 | | |=============|================|================|===================|
Fonte: Governo
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 2020
Definizione dei criteri per il rilascio della Carta europea della disabilita' in Italia. (21A07501)
(GU n.304 del 23-12-2021)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
e
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
E PER IL TURISMO
Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), del regolamento UE 1381/2013,
del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che,
nell'ambito del programma «Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il
periodo 2014-2020», prevede, come obiettivo specifico, la promozione
e la protezione dei diritti delle persone con disabilita',
specificando che la Carta europea della disabilita' si colloca tra le
misure adottate su base volontaria dagli Stati membri per il
raggiungimento degli obiettivi della Strategia dell'Unione europea
2010-2020 in materia di disabilita', finalizzata all'introduzione di
una tessera che permetta l'accesso alle persone con disabilita' a
servizi in coerenza e reciprocita' con gli altri Paesi della UE, per
contribuire alla piena inclusione delle persone con disabilita' nella
vita sociale delle comunita';
Visto il regolamento generale sulla protezione dei dati UE
2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE del 27
aprile 2016;
VISTO il regolamento UE 2019/1157, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019, recante disposizioni sul rafforzamento
della sicurezza delle carte d'identita' dei cittadini dell'Unione e
dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro
familiari che esercitano il diritto di libera circolazione;
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante la disciplina del
nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato ove, all'art.
2, comma 1, si prevede che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
ha per compiti la produzione e la fornitura della carta, delle carte
valori, degli stampati e delle pubblicazioni anche su supporti
informatici, nonche' dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno
delle amministrazioni dello Stato;
Vista la legge 23 agosto 1988. n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per
favorire e semplificare l'accesso agli utenti e, in particolare,
delle persone con disabilita' agli strumenti informatici;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10, della
legge 6 luglio 2002, n. 137, ove, all'art. 6, comma 1, si prevede che
la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella
disciplina delle attivita' dirette a promuovere la conoscenza del
patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di
utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da
parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo
sviluppo della cultura;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice
dell'amministrazione digitale;
Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante ratifica ed esecuzione
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilita', con protocollo opzionale, fatta a New York il 13
dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilita';
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di
contabilita' e finanza pubblica;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica ove, all'art. 38, comma 5, stabilisce che al fine di
potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero
dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonche' gli enti
previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti
possono definire termini e modalita' per l'utilizzo esclusivo dei
propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata,
anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da
parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie
fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi,
previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la richiesta
di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati
al periodo precedente definiscono altresi' l'utilizzo dei servizi
telematici o della posta certificata, anche per gli atti,
comunicazioni o servizi dagli stessi resi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto l'art. 17-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che
ha inserito il comma 10-bis all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n.
559, stabilendo che: «sono considerati carte valori i prodotti,
individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei seguenti
requisiti:
a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato
o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni,
certificazioni, abilitazioni, documenti di identita' e
riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore
fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro
emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;
b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di
carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero
con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente
alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione
dalle contraffazioni e dalle falsificazioni»;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita';
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021 che all'art. 1, comma 563,
prevede che, con decreto del Ministro per la famiglia e le
disabilita', di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche
sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le
attivita' culturali, sono definiti i criteri per il rilascio della
Carta europea della disabilita' in Italia e sono determinate le
modalita' per l'individuazione degli aventi diritto e per la
realizzazione e la distribuzione della stessa, a cura dell'INPS,
nonche' l'autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2019, 2020 e 2021;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia
di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4
agosto 2003 e successive modificazioni, recante istruzioni per la
disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione di
carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019,
di costituzione del nuovo Governo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21
ottobre 2019, con il quale e' stato istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, a decorrere dal 1° gennaio 2020,
l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita';
Visto il decreto di variazione di bilancio n. 13/BIL dell'11
febbraio 2019, con il quale sono state apportate, per l'anno 2019 e
per il triennio 2019-2021, variazioni nel bilancio di previsione
dell'entrata della Presidenza del Consiglio dei ministri, al Cap. 837
«Somme destinate al rilascio della carta europea per la disabilita'»
pari a euro 1.500.000 con la istituzione di specifici capitoli di
spesa con la relativa dotazione in termini di competenza e cassa;
Visto il decreto del segretario generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri del 14 aprile 2020, con il quale e' stata
disposta la variazione di bilancio in aumento, sia in termini di
competenza che in termini di cassa, mediante prelevamento dell'avanzo
di amministrazione al 31 dicembre 2019 per un importo di euro
1.500.000,00 sul C.R. 1 «Segretariato generale» capitolo 837 «Somme
destinate al rilascio della carta europea per la disabilita'», p.g.
30;
Tenuto conto dell'esito della rilevazione preliminare sullo stato
delle modalita' di concessione delle agevolazioni alle persone con
disabilita' in Italia, effettuata nel 2016 dalla Federazione italiana
per il superamento dell'handicap, in partenariato con la Federazione
associazioni nazionali persone con disabilita', su incarico del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29 settembre 2015
con nota n. 0006420;
Sentito il Ministro per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione;
Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina i criteri per il rilascio della
Carta europea della disabilita' (di seguito denominata «Carta»),
nonche' le modalita' per la realizzazione, la distribuzione e lo
sviluppo della medesima.
2. La Carta, rilasciata dall'Istituto nazionale di previdenza
sociale (INPS), attesta la condizione di disabilita' dei soggetti di
cui all'art. 2.
Art. 2
Destinatari della Carta europea della disabilita'
1. Destinatari della Carta sono i soggetti appartenenti alle
categorie di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
2. La presentazione della Carta esonera dall'esibizione di altre
certificazioni che attestino l'appartenenza alle categorie di cui al
comma 1.
Art. 3
Procedure per il rilascio
della Carta europea della disabilita'
1. Trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i destinatari di cui all'art. 2 possono presentare
domanda per il rilascio della Carta sul portale telematico INPS,
ovvero attraverso associazioni rappresentative delle persone con
disabilita' abilitate dall'INPS all'uso del canale telematico, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica o del
richiedente.
2. La procedura informatica per la richiesta, il rinnovo o
l'annullamento della Carta, deve garantire la piena accessibilita'
alle persone con disabilita' ai sensi della legge 9 gennaio 2004, n.
4.
3. Il modulo telematico di domanda, predisposto dall'INPS, deve
contenere almeno i seguenti dati personali della persona con
disabilita' ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) nome e cognome;
b) codice fiscale;
c) domicilio digitale della persona con disabilita' o quello del
suo tutore, curatore, procuratore o di altro rappresentante previsto
dalla legge;
d) indirizzo di residenza;
e) indirizzo di spedizione;
f) numero di telefono fisso o cellulare.
4. Alla domanda telematica e' allegata, in formato elettronico, una
foto in «formato tessera» del richiedente.
5. Nei casi in cui il richiedente sia residente nella Regione
autonoma della Valle d'Aosta o nelle Province autonome di Trento e
Bolzano, alla domanda telematica deve essere allegata idonea
certificazione attestante la condizione di disabilita'.
6. L'INPS verifica la corrispondenza delle informazioni rese nella
domanda ai requisiti di cui all'art. 2, sulla base dei dati
pertinenti disponibili nei propri archivi informatici.
7. Nel caso in cui il richiedente rientri nella categoria degli
invalidi sul lavoro di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, l'INPS verifica
la corrispondenza delle informazioni rese nella domanda ai requisiti
di cui all'art. 2, mediante procedure concertate con l'INAIL.
8. L'INPS, una volta accertato il possesso dei requisiti, affida la
produzione della Carta all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3 e, attraverso un gestore esterno
del servizio di consegna, provvede alla consegna della Carta al
richiedente presso l'indirizzo di recapito indicato nella domanda
entro sessanta giorni dalla richiesta, nei limiti delle risorse
trasferite di cui all'art. 8, comma 2, lett. a).
9. Qualora le risorse trasferite annualmente all'INPS ai sensi
dell'art. 8, comma 2, lett. a) non risultino sufficienti per evadere
le domande di cui al comma 1, le stesse sono posticipate
all'annualita' successiva secondo la data della richiesta.
10. Per i minorenni appartenenti alle categorie di cui all'art. 2,
la richiesta della Carta e' presentata dal soggetto che esercita la
responsabilita' genitoriale o esercita le funzioni di tutore.
11. Nel caso di minori in affidamento familiare appartenenti alle
categorie di cui all'art. 2, la richiesta puo' essere presentata
dagli affidatari per il periodo di permanenza dei minori in famiglia.
12. Nel caso di furto, smarrimento, deterioramento o distruzione
della Carta, il titolare puo' presentare per via telematica nuova
richiesta all'INPS che ne comporta l'annullamento automatico.
13. Nei casi di furto o smarrimento e' necessario allegare alla
richiesta una copia della denuncia presentata alle Forze di polizia.
Art. 4
Caratteristiche della Carta
1. La Carta e' realizzata su un supporto fisico mediante tecniche
di stampa di sicurezza e presenta le caratteristiche tecniche di cui
all'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, in
conformita' alle indicazioni operative elaborate dalla Commissione
europea ai fini del reciproco riconoscimento dello stato di
disabilita' dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.
2. La Carta e' una carta-valori ai sensi dell'art. 2, comma 10-bis
della legge 13 luglio 1966, n. 559 «Nuovo ordinamento dell'Istituto
Poligrafico dello Stato».
3. La Carta e' prodotta dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato, secondo la normativa che disciplina la produzione delle carte
valori e dei documenti di sicurezza.
4. Sul lato anteriore della Carta e' presente un'apposita
indicazione nei casi in cui il richiedente e' un soggetto che
necessita di accompagnatore o di maggiore intensita' di sostegno
rientrante nelle seguenti categorie:
a) le categorie della non autosufficienza di cui all'allegato 3
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159;
b) i titolari di indennita' speciale di cui all'art. 3 della
legge 21 novembre 1988, n. 508;
c) i titolari di indennita' di comunicazione di cui all'art. 4
della legge 21 novembre 1988, n. 508;
d) gli invalidi minorenni con difficolta' persistenti a svolgere
i compiti e le funzioni proprie dell'eta' ai sensi dell'art. 2, comma
2, della legge 30 marzo 1971, n. 118.
5. Sul lato posteriore della Carta, oltre all'immagine della
bandiera italiana, e' apposto un codice «Quick Response» (QR ISO/IEC
18004:2015), tramite il quale e' possibile verificare, per via
telematica, la validita' della Carta, mediante riscontro con le
informazioni contenute all'interno degli archivi informatici
dell'INPS.
6. Si considera strumento equivalente alla Carta l'utilizzo della
Carta di identita' elettronica (CIE) che tramite la lettura digitale
dei dati personali in essa memorizzati e mediante l'accesso
telematico agli archivi informatici di INPS, consente di verificare
la sussistenza della condizione di disabilita' del titolare. Al fine
dell'accesso agevolato a beni e servizi on-line, la predetta
condizione puo' essere verificata anche mediante il Sistema pubblico
per la gestione dell'identita' digitale (SPID) di cui all'art. 64,
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 5
Durata, verifiche e revoca della Carta
1. La Carta e' valida fino alla permanenza della condizione di
disabilita' di cui all'art. 2, fermo restando quanto previsto dal
comma 6-bis, dell'art. 25 della legge 11 agosto 2014, n. 114, e
comunque per non piu' di dieci anni dal momento del rilascio. La
Carta cessa la sua validita' ad ogni effetto di legge nei casi di
revoca di cui al comma 2 del presente articolo o in caso di decesso
dell'intestatario.
2. L'INPS si riserva di procedere, anche successivamente alla
consegna, alla verifica delle dichiarazioni attestanti il possesso
dei requisiti di cui all'art. 2, nonche' alla revoca della Carta,
qualora accerti la non veridicita' delle stesse o il venir meno dei
requisiti.
3. L'INPS notifica all'interessato il provvedimento di revoca della
concessione della Carta per sopravvenuta carenza dei requisiti di cui
all'art. 2.
4. Nelle ipotesi in cui, successivamente al rilascio della Carta,
il titolare in seguito a nuovo accertamento, rientri nelle categorie
di cui all'art. 4, comma 4, INPS provvede alla sostituzione della
Carta con i relativi aggiornamenti.
Art. 6
Agevolazioni
1. La Carta consente l'accesso agevolato a beni e/o servizi.
2. Le agevolazioni sono attivate mediante protocolli d'intesa o
convenzioni tra l'Ufficio per le politiche a favore delle persone con
disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri e soggetti
pubblici o privati, coerenti con i requisiti e le finalita'
dell'iniziativa.
3. Sul sito istituzionale dell'Ufficio per le politiche a favore
delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei
ministri, e' data evidenza del funzionamento della Carta nonche'
delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
4. I soggetti pubblici e privati che aderiscono all'iniziativa
hanno facolta' di utilizzare il logo europeo in ogni pratica
commerciale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. d), del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
5. I titolari della Carta possono ottenere le agevolazioni previste
esibendo la stessa, senza ulteriori formalita' o richieste da parte
delle amministrazioni dello Stato o dei soggetti pubblici e privati
che hanno sottoscritto le convenzioni, salvo la verifica della
titolarita' della Carta. Tali agevolazioni possono essere ottenute
anche mediante l'identificazione informatica ai sensi dell'art. 64,
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. Le amministrazioni dello Stato ovvero i soggetti pubblici e
privati che hanno stipulato le convenzioni ai sensi del comma 2, in
caso di accertamento di un difforme e improprio utilizzo della Carta,
sono tenuti a darne immediata comunicazione all'INPS.
7. La Carta puo' essere utilizzata esclusivamente dal titolare per
ottenere le agevolazioni previste e non puo' essere ceduta a terzi.
Art. 7
Attivita' di promozione della Carta
1. Alla promozione della Carta si provvede, da parte dell'Ufficio
per le politiche a favore delle persone con disabilita' della
Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante specifiche attivita'
di comunicazione, di orientamento ed assistenza ai potenziali
destinatari, anche con il contributo delle associazioni maggiormente
rappresentative a livello nazionale per la tutela e la promozione dei
diritti delle persone con disabilita' nonche' di sviluppo ed
implementazione delle convenzioni, nei limiti delle risorse di cui
all'art. 8, comma 2, lett. b).
Art. 8
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto si
provvede a valere sulle risorse stanziate dall'art. 1, comma 563,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. La dotazione finanziaria di cui al comma 1, pari
complessivamente a euro 4.500.000,00, nei limiti delle risorse
disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Centro di responsabilita' 1 Segretariato generale,
Missione 1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e
Presidenza del Consiglio dei ministri, Programma 1.3 Presidenza del
Consiglio dei ministri, Missione 24 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia, Programma 24.5 «Famiglia, pari opportunita' e
situazioni di disagio», capitolo di spesa n. 837 Somme destinate al
rilascio della Carta europea per la disabilita':
a) ai fini dell'attuazione dell'art. 3, e' trasferita all'INPS,
nel limite di euro 3.000.000,00 per gli anni 2019 e 2020 ed euro
1.000.000,00 per l'anno 2021, sulla base di una convenzione stipulata
tra l'Istituto e l'Ufficio per le politiche in favore delle persone
con disabilita' che regola le modalita' di produzione e distribuzione
della Carta, la rendicontazione dei costi sostenuti e l'erogazione
delle relative risorse;
b) ai fini dell'attuazione dell'art. 7, nel limite di 500.000
euro per l'anno 2021, rimane attribuita all'Ufficio per le politiche
in favore delle persone con disabilita' della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
3. L'INPS effettua, secondo modalita' stabilite nella convenzione
di cui alla lettera a), del comma 2, e secondo le modalita' di
affidamento del servizio di produzione e distribuzione, il
monitoraggio annuale concernente il numero delle Carte rilasciate e i
relativi costi e ne trasmette gli esiti all'Ufficio per le politiche
in favore delle persone con disabilita'.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei
conti.
Roma, 6 novembre 2020
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Catalfo
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
De Micheli
Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
e per il turismo
Franceschini
Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n.
2832
__________
Avvertenza:
Il testo integrale del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, comprendente l'allegato A, concernente le caratteristiche
tecniche della Carta, sara' consultabile sul sito dell'Ufficio per le
politiche in favore delle persone con disabilita'
http://disabilita.governo.it



