Governo: criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella  Gazzetta Ufficiale n. 304 del 23 dicembre 2021, il DPCM 6 novembre 2020, con la definizione dei criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia.

Il decreto disciplina i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità, nonché le modalità per la realizzazione, la distribuzione e lo sviluppo della medesima che sarà rilasciata dall’INPS.

I Destinatari della Carta sono i soggetti appartenenti alle categorie di cui all’allegato 3 del decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

 

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|  CATEGORIE  |   Disabilita'  |   Disabilita'  |       Non         |
|             |      Media     |      Grave     |  autosufficienza  |
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|Invalidi     |- Invalidi      |- Inabili totali|- Cittadini di eta'|
|civili       |67->99%         |(L. 118/71,     |compresa tra 18 e  |
|di eta'      |(D.Lgs. 509/88) |artt. 2 e 12)   |65 anni con diritto|
|compresa tra |                |                |all'indennita' di  |
|18 e 65 anni |                |                |accompagnamento    |
|             |                |                |(L. 508/88, art. 1,|
|             |                |                |comma 2, lettera b)|
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|             |-Minori di eta' |- Minori di eta'|Minori di eta'     |
|             |con difficolta' |con difficolta' |con diritto        |
|             |persistenti a   |persistenti a   |all'indennita' di  |
|             |svolgere i      |svolgere i      |accompagnamento    |
|             |compiti e le    |compiti e le    |( L. 508/88,       |
|             |funzioni propri |funzioni proprie|art. 1)            |
|Invalidi     |della loro eta' |della loro eta' |                   |
|civili minori|(L. 118/71,     |e in cui        |                   |
|di eta'      |art. 2 - diritto|ricorrano le    |                   |
|             |all'indennita'  |condizioni di   |                   |
|             |di frequenza)   |cui alla L.     |                   |
|             |                |449/1997, art. 8|                   |
|             |                |o della L.      |                   |
|             |                |388/2000,       |                   |
|             |                |art. 30         |                   |
|             |                |                |                   |
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|             |                |                |                   |
|             |- Ultrasessanta |- Ultrasessanta |- Cittadini        |
|             |-cinquenni con  |-cinquenni con  |ultrasessanta      |
|             |difficolta'     |difficolta'     |-cinquenni con     |
|             |persistenti a   |persistenti a   |diritto            |
|Invalidi     |svolgere i      |svolgere i      |all'indennita' di  |
|civili       |compiti e le    |compiti e le    |accompagnamento    |
|ultrasessanta|funzioni propri |funzioni propri |(L. 508/88, art. 1,|
|-cinquenni   |della loro eta',|della loro eta',|comma 2, lettera b)|
|             |invalidi 67->99%|inabili 100%    |                   |
|             |(D. Lgs. 124/98,|(D.Lgs. 124/98, |                   |
|             |art. 5, comma 7)|art. 5, comma 7)|                   |
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|Ciechi civili|- Art 4 L.      |- Ciechi civili |- Ciechi civili    |
|             |138/2001        |parziali        |assoluti           |
|             |                |(L. 382/70 - L. |(L. 382/70 - L.    |
|             |                |508/88 - L.     |508/88 - L.        |
|             |                |138/2001)       |138/2001)          |
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|             |- Invalidi      |- Sordi         |                   |
|             |Civili con      |pre-linguali,   |                   |
|             |cofosi esclusi  |di cui all'art. |                   |
|Sordi civili |dalla fornitura |50 L. 342/2000  |                   |
|             |protesica       |                |                   |
|             |(DM 27/8/1999,  |                |                   |
|             |n. 332)         |                |                   |
|             |                |                |                   |
|=============|================|================|===================|
|             |                |                |                   |
|             |- Invalidi      |- Inabili       |-Inabili con       |
|             |(L. 222/84,     |(L. 222/84,     |diritto all'assegno|
|INPS         |artt. 1 e 6 -   |artt. 2, 6 e 8) |per l'assistenza   |
|             |D.Lgs. 503/92,  |                |personale e        |
|             |art. 1, comma 8)|                |continuativa       |
|             |                |                |(L. 222/54, art. 5)|
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|             |- Invalidi sul  |- Invalidi sul  |- Invalidi sul     |
|             |lavoro 50->79%  |lavoro 80->100% |lavoro con diritto |
|             |(DPR 1124/65,   |(DPR 1124/65,   |all'assegno per    |
|             |art. 66)        |art. 66)        |l'assistenza       |
|             |- Invalidi sul  |- Invalidi sul  |personale e        |
|INAIL        |lavoro 35->59 % |lavoro >59%     |continuativa       |
|             |(D.Lgs 38/2000, |(D.Lgs 38/2000, |(DPR 1124/65 -     |
|             |art.13 -        |art. 13 - DM    |art. 66)           |
|             |DM 12/7/2000 -  |12/7/2000 - L.  |- Invalidi sul     |
|             |L. 296/2006,    |296/2006, art 1,|lavoro con         |
|             |art 1,          |comma 782)      |menomazioni        |
|             |comma 782)      |                |dell'integrita'    |
|             |                |                |psicofisica di cui |
|             |                |                |alla L.296/2006,   |
|             |                |                |art 1, comma 782,  |
|             |                |                |punto 4            |
|             |                |                |                   |
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|             |                |                |                   |
|             |- Inabili alle  |- Inabili       |                   |
|             |mansioni        |(L. 274/1991,   |                   |
|INPS gestione|(L. 379/55, DPR |art. 13 - L.    |                   |
|ex INPDAP    |73/92 e DPR     |335/95, art. 2) |                   |
|             |171/2011)       |                |                   |
|             |                |                |                   |
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|             |- Invalidi con  |- Invalidi con  |- Invalidi con     |
|             |minorazioni     |minorazioni     |diritto all'assegno|
|             |globalmente     |globalmente     |di superinvalidita'|
|Trattamenti  |ascritte alla   |ascritte alla   |(Tabella E allegata|
|di privilegio|terza ed alla   |prima categoria |al DPR 834/81)     |
|ordinari e   |seconda         |Tab. A DPR      |                   |
|di guerra    |categoria Tab.  |834/81          |                   |
|             |A DPR 834/81    |(81->100%)      |                   |
|             |(71->80%)       |                |                   |
|=============|================|================|===================|
|Handicap     |                |- Art 3 comma 3 |                   |
|             |                |L.104/92        |                   |
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Fonte: Governo

 


 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 2020 

Definizione dei criteri per il rilascio  della  Carta  europea  della
disabilita' in Italia. (21A07501) 

(GU n.304 del 23-12-2021)

 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                                  e 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                                  e 
 
           IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 
                          E PER IL TURISMO 
 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), del regolamento UE  1381/2013,
del Parlamento europeo e del Consiglio del  17  dicembre  2013,  che,
nell'ambito del programma «Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il
periodo 2014-2020», prevede, come obiettivo specifico, la  promozione
e  la  protezione  dei  diritti  delle   persone   con   disabilita',
specificando che la Carta europea della disabilita' si colloca tra le
misure  adottate  su  base  volontaria  dagli  Stati  membri  per  il
raggiungimento degli obiettivi della  Strategia  dell'Unione  europea
2010-2020 in materia di disabilita', finalizzata all'introduzione  di
una tessera che permetta l'accesso alle  persone  con  disabilita'  a
servizi in coerenza e reciprocita' con gli altri Paesi della UE,  per
contribuire alla piena inclusione delle persone con disabilita' nella
vita sociale delle comunita'; 
  Visto  il  regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati   UE
2016/679, del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  dell'UE  del  27
aprile 2016; 
  VISTO il regolamento UE 2019/1157, del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 giugno 2019, recante disposizioni sul rafforzamento
della sicurezza delle carte d'identita' dei cittadini  dell'Unione  e
dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro
familiari che esercitano il diritto di libera circolazione; 
  Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante  la  disciplina  del
nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato ove, all'art.
2, comma 1, si prevede che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
ha per compiti la produzione e la fornitura della carta, delle  carte
valori, degli  stampati  e  delle  pubblicazioni  anche  su  supporti
informatici, nonche' dei  prodotti  cartotecnici  per  il  fabbisogno
delle amministrazioni dello Stato; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988.  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104,  recante  legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali; 
  Vista la legge 9 gennaio  2004,  n.  4,  recante  disposizioni  per
favorire e semplificare l'accesso  agli  utenti  e,  in  particolare,
delle persone con disabilita' agli strumenti informatici; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice
dei beni culturali e del paesaggio,  ai  sensi  dell'art.  10,  della
legge 6 luglio 2002, n. 137, ove, all'art. 6, comma 1, si prevede che
la valorizzazione consiste  nell'esercizio  delle  funzioni  e  nella
disciplina delle attivita' dirette a  promuovere  la  conoscenza  del
patrimonio culturale  e  ad  assicurare  le  migliori  condizioni  di
utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio  stesso,  anche  da
parte delle persone diversamente abili,  al  fine  di  promuovere  lo
sviluppo della cultura; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  recante  codice
dell'amministrazione digitale; 
  Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante ratifica ed  esecuzione
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle  persone  con
disabilita', con  protocollo  opzionale,  fatta  a  New  York  il  13
dicembre  2006  e  istituzione  dell'Osservatorio   nazionale   sulla
condizione delle persone con disabilita'; 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  legge  di
contabilita' e finanza pubblica; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  recante  misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica ove, all'art. 38,  comma  5,  stabilisce  che  al  fine  di
potenziare  ed  estendere  i   servizi   telematici,   il   Ministero
dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonche' gli  enti
previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti
possono definire termini e modalita'  per  l'utilizzo  esclusivo  dei
propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata,
anche a mezzo di intermediari  abilitati,  per  la  presentazione  da
parte  degli  interessati  di  denunce,  istanze,  atti  e   garanzie
fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti  fiscali,  contributivi,
previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la richiesta
di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati
al periodo precedente definiscono  altresi'  l'utilizzo  dei  servizi
telematici  o  della  posta  certificata,   anche   per   gli   atti,
comunicazioni o servizi dagli stessi resi; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante  riordino
della disciplina riguardante il  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni; 
  Visto l'art. 17-bis  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  che
ha inserito il comma 10-bis all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n.
559, stabilendo che:  «sono  considerati  carte  valori  i  prodotti,
individuati con decreto di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  aventi  almeno  uno  dei  seguenti
requisiti: 
    a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello  Stato
o   di   altre   pubbliche   amministrazioni,   di    autorizzazioni,
certificazioni,    abilitazioni,    documenti    di    identita'    e
riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad  assumere  un  valore
fiduciario e di tutela della  fede  pubblica  in  seguito  alla  loro
emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate; 
    b) sono realizzati con tecniche di sicurezza  o  con  impiego  di
carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero
con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado,  unitamente
alle relative  infrastrutture,  di  assicurare  un'idonea  protezione
dalle contraffazioni e dalle falsificazioni»; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'; 
  Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  recante
disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Vista la legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021  che  all'art.  1,  comma  563,
prevede  che,  con  decreto  del  Ministro  per  la  famiglia  e   le
disabilita', di concerto con i Ministri del lavoro e delle  politiche
sociali, delle infrastrutture e dei trasporti  e  per  i  beni  e  le
attivita' culturali, sono definiti i criteri per  il  rilascio  della
Carta europea della disabilita'  in  Italia  e  sono  determinate  le
modalita'  per  l'individuazione  degli  aventi  diritto  e  per   la
realizzazione e la distribuzione  della  stessa,  a  cura  dell'INPS,
nonche' l'autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2019, 2020 e 2021; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia
di documentazione amministrativa; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  4
agosto 2003 e successive modificazioni,  recante  istruzioni  per  la
disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla  produzione  di
carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre  2019,
di costituzione del nuovo Governo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  21
ottobre 2019, con il quale e' stato istituito  presso  la  Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2020,
l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita'; 
  Visto il decreto  di  variazione  di  bilancio  n.  13/BIL  dell'11
febbraio 2019, con il quale sono state apportate, per l'anno  2019  e
per il triennio 2019-2021,  variazioni  nel  bilancio  di  previsione
dell'entrata della Presidenza del Consiglio dei ministri, al Cap. 837
«Somme destinate al rilascio della carta europea per la  disabilita'»
pari a euro 1.500.000 con la istituzione  di  specifici  capitoli  di
spesa con la relativa dotazione in termini di competenza e cassa; 
  Visto il decreto  del  segretario  generale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri del 14 aprile 2020,  con  il  quale  e'  stata
disposta la variazione di bilancio in  aumento,  sia  in  termini  di
competenza che in termini di cassa, mediante prelevamento dell'avanzo
di amministrazione al  31  dicembre  2019  per  un  importo  di  euro
1.500.000,00 sul C.R. 1 «Segretariato generale» capitolo  837  «Somme
destinate al rilascio della carta europea per la  disabilita'»,  p.g.
30; 
  Tenuto conto dell'esito della rilevazione preliminare  sullo  stato
delle modalita' di concessione delle agevolazioni  alle  persone  con
disabilita' in Italia, effettuata nel 2016 dalla Federazione italiana
per il superamento dell'handicap, in partenariato con la  Federazione
associazioni nazionali  persone  con  disabilita',  su  incarico  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29 settembre  2015
con nota n. 0006420; 
  Sentito  il   Ministro   per   l'innovazione   tecnologica   e   la
digitalizzazione; 
  Di concerto con il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per  i
beni e le attivita' culturali e per il turismo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina i criteri per il  rilascio  della
Carta europea della  disabilita'  (di  seguito  denominata  «Carta»),
nonche' le modalita' per la  realizzazione,  la  distribuzione  e  lo
sviluppo della medesima. 
  2. La  Carta,  rilasciata  dall'Istituto  nazionale  di  previdenza
sociale (INPS), attesta la condizione di disabilita' dei soggetti  di
cui all'art. 2. 
                               Art. 2 
 
          Destinatari della Carta europea della disabilita' 
 
  1. Destinatari  della  Carta  sono  i  soggetti  appartenenti  alle
categorie di cui  all'allegato  3  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. 
  2. La presentazione della Carta esonera  dall'esibizione  di  altre
certificazioni che attestino l'appartenenza alle categorie di cui  al
comma 1. 
                               Art. 3 
 
                      Procedure per il rilascio 
                della Carta europea della disabilita' 
 
  1. Trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, i destinatari di cui all'art. 2 possono  presentare
domanda per il rilascio della  Carta  sul  portale  telematico  INPS,
ovvero attraverso  associazioni  rappresentative  delle  persone  con
disabilita' abilitate dall'INPS all'uso del canale telematico,  senza
nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica  o  del
richiedente. 
  2.  La  procedura  informatica  per  la  richiesta,  il  rinnovo  o
l'annullamento della Carta, deve garantire  la  piena  accessibilita'
alle persone con disabilita' ai sensi della legge 9 gennaio 2004,  n.
4. 
  3. Il modulo telematico di  domanda,  predisposto  dall'INPS,  deve
contenere  almeno  i  seguenti  dati  personali  della  persona   con
disabilita'  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 
    a) nome e cognome; 
    b) codice fiscale; 
    c) domicilio digitale della persona con disabilita' o quello  del
suo tutore, curatore, procuratore o di altro rappresentante  previsto
dalla legge; 
    d) indirizzo di residenza; 
    e) indirizzo di spedizione; 
    f) numero di telefono fisso o cellulare. 
  4. Alla domanda telematica e' allegata, in formato elettronico, una
foto in «formato tessera» del richiedente. 
  5. Nei casi in cui  il  richiedente  sia  residente  nella  Regione
autonoma della Valle d'Aosta o nelle Province autonome  di  Trento  e
Bolzano,  alla  domanda  telematica  deve  essere   allegata   idonea
certificazione attestante la condizione di disabilita'. 
  6. L'INPS verifica la corrispondenza delle informazioni rese  nella
domanda  ai  requisiti  di  cui  all'art.  2,  sulla  base  dei  dati
pertinenti disponibili nei propri archivi informatici. 
  7. Nel caso in cui il richiedente  rientri  nella  categoria  degli
invalidi sul lavoro di cui all'allegato 3 del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,  l'INPS  verifica
la corrispondenza delle informazioni rese nella domanda ai  requisiti
di cui all'art. 2, mediante procedure concertate con l'INAIL. 
  8. L'INPS, una volta accertato il possesso dei requisiti, affida la
produzione della Carta all'Istituto Poligrafico e Zecca dello  Stato,
ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3 e, attraverso  un  gestore  esterno
del servizio di consegna,  provvede  alla  consegna  della  Carta  al
richiedente presso l'indirizzo di  recapito  indicato  nella  domanda
entro sessanta giorni  dalla  richiesta,  nei  limiti  delle  risorse
trasferite di cui all'art. 8, comma 2, lett. a). 
  9. Qualora le risorse  trasferite  annualmente  all'INPS  ai  sensi
dell'art. 8, comma 2, lett. a) non risultino sufficienti per  evadere
le  domande  di  cui  al  comma  1,  le   stesse   sono   posticipate
all'annualita' successiva secondo la data della richiesta. 
  10. Per i minorenni appartenenti alle categorie di cui all'art.  2,
la richiesta della Carta e' presentata dal soggetto che  esercita  la
responsabilita' genitoriale o esercita le funzioni di tutore. 
  11. Nel caso di minori in affidamento familiare  appartenenti  alle
categorie di cui all'art. 2,  la  richiesta  puo'  essere  presentata
dagli affidatari per il periodo di permanenza dei minori in famiglia. 
  12. Nel caso di furto, smarrimento,  deterioramento  o  distruzione
della Carta, il titolare puo' presentare  per  via  telematica  nuova
richiesta all'INPS che ne comporta l'annullamento automatico. 
  13. Nei casi di furto o smarrimento  e'  necessario  allegare  alla
richiesta una copia della denuncia presentata alle Forze di polizia. 
                               Art. 4 
 
                     Caratteristiche della Carta 
 
  1. La Carta e' realizzata su un supporto fisico  mediante  tecniche
di stampa di sicurezza e presenta le caratteristiche tecniche di  cui
all'allegato A, che forma parte integrante del presente  decreto,  in
conformita' alle indicazioni operative  elaborate  dalla  Commissione
europea  ai  fini  del  reciproco  riconoscimento  dello   stato   di
disabilita' dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. 
  2. La Carta e' una carta-valori ai sensi dell'art. 2, comma  10-bis
della legge 13 luglio 1966, n. 559 «Nuovo  ordinamento  dell'Istituto
Poligrafico dello Stato». 
  3. La Carta e' prodotta dall'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello
Stato, secondo la normativa che disciplina la produzione delle  carte
valori e dei documenti di sicurezza. 
  4.  Sul  lato  anteriore  della  Carta  e'   presente   un'apposita
indicazione nei casi  in  cui  il  richiedente  e'  un  soggetto  che
necessita di accompagnatore o  di  maggiore  intensita'  di  sostegno
rientrante nelle seguenti categorie: 
    a) le categorie della non autosufficienza di cui  all'allegato  3
del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  5  dicembre
2013, n. 159; 
    b) i titolari di indennita' speciale  di  cui  all'art.  3  della
legge 21 novembre 1988, n. 508; 
    c) i titolari di indennita' di comunicazione di  cui  all'art.  4
della legge 21 novembre 1988, n. 508; 
    d) gli invalidi minorenni con difficolta' persistenti a  svolgere
i compiti e le funzioni proprie dell'eta' ai sensi dell'art. 2, comma
2, della legge 30 marzo 1971, n. 118. 
  5. Sul  lato  posteriore  della  Carta,  oltre  all'immagine  della
bandiera italiana, e' apposto un codice «Quick Response» (QR  ISO/IEC
18004:2015), tramite  il  quale  e'  possibile  verificare,  per  via
telematica, la validita'  della  Carta,  mediante  riscontro  con  le
informazioni  contenute   all'interno   degli   archivi   informatici
dell'INPS. 
  6. Si considera strumento equivalente alla Carta  l'utilizzo  della
Carta di identita' elettronica (CIE) che tramite la lettura  digitale
dei  dati  personali  in  essa  memorizzati  e   mediante   l'accesso
telematico agli archivi informatici di INPS, consente  di  verificare
la sussistenza della condizione di disabilita' del titolare. Al  fine
dell'accesso  agevolato  a  beni  e  servizi  on-line,  la   predetta
condizione puo' essere verificata anche mediante il Sistema  pubblico
per la gestione dell'identita' digitale (SPID) di  cui  all'art.  64,
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                               Art. 5 
 
               Durata, verifiche e revoca della Carta 
 
  1. La Carta e' valida fino  alla  permanenza  della  condizione  di
disabilita' di cui all'art. 2, fermo  restando  quanto  previsto  dal
comma 6-bis, dell'art. 25 della legge  11  agosto  2014,  n.  114,  e
comunque per non piu' di dieci anni  dal  momento  del  rilascio.  La
Carta cessa la sua validita' ad ogni effetto di  legge  nei  casi  di
revoca di cui al comma 2 del presente articolo o in caso  di  decesso
dell'intestatario. 
  2. L'INPS si  riserva  di  procedere,  anche  successivamente  alla
consegna, alla verifica delle dichiarazioni  attestanti  il  possesso
dei requisiti di cui all'art. 2, nonche'  alla  revoca  della  Carta,
qualora accerti la non veridicita' delle stesse o il venir  meno  dei
requisiti. 
  3. L'INPS notifica all'interessato il provvedimento di revoca della
concessione della Carta per sopravvenuta carenza dei requisiti di cui
all'art. 2. 
  4. Nelle ipotesi in cui, successivamente al rilascio  della  Carta,
il titolare in seguito a nuovo accertamento, rientri nelle  categorie
di cui all'art. 4, comma 4, INPS  provvede  alla  sostituzione  della
Carta con i relativi aggiornamenti. 
                               Art. 6 
 
                            Agevolazioni 
 
  1. La Carta consente l'accesso agevolato a beni e/o servizi. 
  2. Le agevolazioni sono attivate  mediante  protocolli  d'intesa  o
convenzioni tra l'Ufficio per le politiche a favore delle persone con
disabilita' della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e  soggetti
pubblici  o  privati,  coerenti  con  i  requisiti  e  le   finalita'
dell'iniziativa. 
  3. Sul sito istituzionale dell'Ufficio per le  politiche  a  favore
delle persone con disabilita'  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, e' data evidenza  del  funzionamento  della  Carta  nonche'
delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo. 
  4. I soggetti pubblici  e  privati  che  aderiscono  all'iniziativa
hanno  facolta'  di  utilizzare  il  logo  europeo  in  ogni  pratica
commerciale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett.  d),  del  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 
  5. I titolari della Carta possono ottenere le agevolazioni previste
esibendo la stessa, senza ulteriori formalita' o richieste  da  parte
delle amministrazioni dello Stato o dei soggetti pubblici  e  privati
che hanno  sottoscritto  le  convenzioni,  salvo  la  verifica  della
titolarita' della Carta. Tali agevolazioni  possono  essere  ottenute
anche mediante l'identificazione informatica ai sensi  dell'art.  64,
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  6. Le amministrazioni dello Stato  ovvero  i  soggetti  pubblici  e
privati che hanno stipulato le convenzioni ai sensi del comma  2,  in
caso di accertamento di un difforme e improprio utilizzo della Carta,
sono tenuti a darne immediata comunicazione all'INPS. 
  7. La Carta puo' essere utilizzata esclusivamente dal titolare  per
ottenere le agevolazioni previste e non puo' essere ceduta a terzi. 
                               Art. 7 
 
                 Attivita' di promozione della Carta 
 
  1. Alla promozione della Carta si provvede, da  parte  dell'Ufficio
per le  politiche  a  favore  delle  persone  con  disabilita'  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante specifiche  attivita'
di  comunicazione,  di  orientamento  ed  assistenza  ai   potenziali
destinatari, anche con il contributo delle associazioni  maggiormente
rappresentative a livello nazionale per la tutela e la promozione dei
diritti  delle  persone  con  disabilita'  nonche'  di  sviluppo   ed
implementazione delle convenzioni, nei limiti delle  risorse  di  cui
all'art. 8, comma 2, lett. b). 
                               Art. 8 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente  decreto  si
provvede a valere sulle risorse stanziate  dall'art.  1,  comma  563,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  2.  La  dotazione   finanziaria   di   cui   al   comma   1,   pari
complessivamente  a  euro  4.500.000,00,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio  dei
ministri  -  Centro  di  responsabilita'  1  Segretariato   generale,
Missione  1  Organi  costituzionali,  a  rilevanza  costituzionale  e
Presidenza del Consiglio dei ministri, Programma 1.3  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri,  Missione  24  Diritti  sociali,  politiche
sociali e famiglia, Programma 24.5  «Famiglia,  pari  opportunita'  e
situazioni di disagio», capitolo di spesa n. 837 Somme  destinate  al
rilascio della Carta europea per la disabilita': 
    a) ai fini dell'attuazione dell'art. 3, e'  trasferita  all'INPS,
nel limite di euro 3.000.000,00 per gli anni  2019  e  2020  ed  euro
1.000.000,00 per l'anno 2021, sulla base di una convenzione stipulata
tra l'Istituto e l'Ufficio per le politiche in favore  delle  persone
con disabilita' che regola le modalita' di produzione e distribuzione
della Carta, la rendicontazione dei costi  sostenuti  e  l'erogazione
delle relative risorse; 
    b) ai fini dell'attuazione dell'art. 7,  nel  limite  di  500.000
euro per l'anno 2021, rimane attribuita all'Ufficio per le  politiche
in  favore  delle  persone  con  disabilita'  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri. 
  3. L'INPS effettua, secondo modalita' stabilite  nella  convenzione
di cui alla lettera a), del  comma  2,  e  secondo  le  modalita'  di
affidamento  del  servizio  di   produzione   e   distribuzione,   il
monitoraggio annuale concernente il numero delle Carte rilasciate e i
relativi costi e ne trasmette gli esiti all'Ufficio per le  politiche
in favore delle persone con disabilita'. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, previo visto e  registrazione  della  Corte  dei
conti. 
    Roma, 6 novembre 2020 
 
                            Il Presidente 
                     del Consiglio dei ministri 
                                Conte 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Catalfo 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                           e dei trasporti 
                             De Micheli 
 
           Il Ministro per i beni e le attivita' culturali 
                          e per il turismo 
                            Franceschini 
 

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2020 
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n.
2832 
 
                             __________ 
 
Avvertenza: 
    Il testo integrale del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri, comprendente l'allegato A, concernente  le  caratteristiche
tecniche della Carta, sara' consultabile sul sito dell'Ufficio per le
politiche    in    favore    delle    persone     con     disabilita'
http://disabilita.governo.it 
La Redazione

Autore: La Redazione

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