Governo: disciplina per il concorso di accesso alla carriera diplomatica

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2026, il Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, n. 72, concernente la disciplina per il concorso di accesso alla carriera diplomatica.
Il DPCM è vigente dal 18 febbraio 2026.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2025, n. 222
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, n. 72, concernente la disciplina per il concorso di accesso alla carriera diplomatica.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri,
e, in particolare, l'articolo 99-bis;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e, in particolare,
l'articolo 3, comma 1, lettera c);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e in particolare l'articolo 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°
aprile 2008, n. 72, concernente il regolamento recante la disciplina
per il concorso di accesso alla carriera diplomatica;
Vista la legge 17 dicembre 2010, n. 227, recante disposizioni
concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e
la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni
internazionali, e in particolare l'articolo 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2014, n.
103, concernente il regolamento recante disciplina dell'elenco dei
funzionari internazionali di cittadinanza italiana, e in particolare
l'articolo 8;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante
disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello
sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche' per la rimodulazione degli
stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i
compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle
Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella
delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, e in particolare l'articolo 2;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), e in particolare l'articolo 3, comma 3-bis;
Sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca per la parte
relativa ai requisiti per la partecipazione al concorso connessi agli
studi universitari;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
novembre 2022, con il quale il Ministro per la pubblica
amministrazione e' stato delegato ad esercitare le funzioni
attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di
lavoro pubblico, nonche' di organizzazione, riordino e funzionamento
delle pubbliche amministrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi in data 4 novembre
2025;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
con nota n. 208068 del 17 novembre 2025, alla quale il Dipartimento
per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio
dei ministri ha fornito riscontro con nota n. 17510 del 20 novembre
2025;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
aprile 2008, n. 72
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile
2008, n. 72, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 2 le parole: «del direttore generale per le risorse
umane e l'organizzazione del Ministero degli affari esteri» sono
sostituite dalle seguenti: «direttoriale del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il bando di concorso contiene:
a) i requisiti per l'ammissione alla carriera diplomatica;
b) il termine e le modalita' di presentazione delle
domande;
c) le cause di esclusione dalla procedura derivanti dalla
non corretta o incompleta compilazione delle domande;
d) l'avviso che il diario e la sede delle prove sono
comunicati mediante pubblicazione nel sito istituzionale del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
conformemente all'articolo 14-bis;
e) l'oggetto e le modalita' di svolgimento delle prove;
f) il punteggio o la votazione minimi per il superamento
delle prove;
g) i titoli che danno luogo a punteggio aggiuntivo,
precedenza o preferenza in caso di parita' di punteggio;
h) i termini e le modalita' della dichiarazione dei titoli;
i) la percentuale di posti riservati ai sensi dell'articolo
4;
l) la citazione del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198, recante codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
m) l'avviso che, all'atto dell'assunzione in servizio, il
personale appartenente alla carriera diplomatica presta giuramento ai
sensi dell'articolo 54, comma secondo, della Costituzione.».
b) all'articolo 3:
1) comma 1:
1.1) alla lettera b), le parole: «presso le organizzazioni
internazionali. Sono considerati funzionari internazionali che siano
stati assunti presso un'organizzazione internazionale a titolo
permanente o a contratto a tempo indeterminato per posti per i quali
e' richiesto il possesso di titoli di studio di livello
universitario» sono sostituite dalle seguenti: «come funzionari
internazionali ai sensi della legge 17 dicembre 2010, n. 227»;
1.2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) laurea magistrale o titolo equiparato secondo la
normativa vigente. Ai titoli accademici conseguiti all'estero si
applica l'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;»;
1.3) la lettera e) e' sostituita dalle seguenti:
«e) non essere stati esclusi dall'elettorato politico
attivo;
e-bis) possedere i requisiti previsti dall'articolo 26
della legge 1° febbraio 1989, n. 53;»;
e-ter) non essere stati licenziati, destituiti o dispensati
dall'impiego presso un'amministrazione pubblica per motivi
disciplinari;
e-quater) non essere stati dichiarati decaduti per avere
conseguito la nomina o l'assunzione presso un'amministrazione
pubblica mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
nullita' insanabile;
e-quinquies) non avere riportato condanne con sentenza
passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento
all'assunzione presso un'amministrazione pubblica.»;
2) al comma 3, la parola «tre» e' sostituita dalla seguente:
«quattro»;
c) all'articolo 4, comma 1, le parole: «inquadrati nella terza
area» sono sostituite dalle seguenti: «e della cooperazione
internazionale inquadrati nell'area dei funzionari»;
d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Domanda di ammissione al concorso). - 1. Le domande di
ammissione al concorso sono redatte su modulo conforme a quello
predisposto dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e sono inviate secondo le modalita' ed entro il
termine indicati nel bando di concorso. Il bando puo' prevedere che
la domanda sia presentata esclusivamente con modalita' telematiche.
Il termine non e' inferiore a trenta giorni dalla data di
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
2. Nella domanda il candidato dichiara, sotto la propria
responsabilita' e ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di
autocertificazione, quanto segue:
a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il
codice fiscale;
b) se e' nato all'estero, il comune italiano nei cui registri
di stato civile e' stato trascritto l'atto di nascita;
c) se ha compiuto i trentacinque anni, il titolo per
l'elevazione del limite massimo di eta' di cui al precedente articolo
3, comma 1, lettera b);
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) le cittadinanze possedute oltre a quella italiana;
f) l'indirizzo di residenza;
g) il recapito di posta elettronica certificata al quale sono
trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali;
h) il comune di iscrizione nelle liste elettorali o i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
i) il titolo di studio posseduto, l'universita' o l'istituto
equiparato presso cui e' stato conseguito, la data del conseguimento
e la votazione riportata;
l) i servizi prestati come dipendente di amministrazioni
pubbliche, le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, i procedimenti disciplinari subiti o in corso;
m) di essere di condotta incensurabile;
n) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata
in giudicato, di non essere stato sottoposto all'applicazione della
pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale con provvedimento divenuto definitivo e di non
avere in corso procedimenti penali, ne' procedimenti amministrativi
per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonche'
precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario
giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, di non essere a conoscenza di
essere sottoposto ad indagini preliminari. In caso contrario, il
candidato dichiara le condanne, i procedimenti a carico e ogni
precedente penale a proprio carico, precisando la data del
provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato o quella
presso la quale pende il procedimento penale o sono state avviate le
indagini preliminari;
o) se si trova nelle condizioni previste per l'applicazione
della riserva di posti di cui all'articolo 4;
p) di non ricadere nella condizione di esclusione dalla
partecipazione al concorso prevista dall'articolo 3, comma 3;
q) in quale lingua, da scegliersi tra francese, spagnolo e
tedesco, intende sostenere la prova scritta di cui all'articolo 10,
comma 2, lettera e);
r) in quale materia intende sostenere la prova orale di cui
all'articolo 10, comma 4, lettera c-ter);
s) se intende sostenere una o piu' prove integrative di cui
all'articolo 11;
t) se intende sostenere una o piu' prove linguistiche
facoltative di cui all'articolo 12;
u) se possiede titoli che possono dare punteggio aggiuntivo
ai sensi dell'articolo 9;
v) se possiede titoli, previsti dalle vigenti disposizioni,
che danno luogo, a parita' di punteggio, a preferenza.
3. Non sono considerati i titoli non posseduti alla data di
scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso
o non espressamente dichiarati nella medesima domanda.
L'amministrazione puo' accertare la sussistenza dei titoli
dichiarati.
4. Il candidato presta il proprio consenso al trattamento dei
dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali.
I dati sono trattati in conformita' con quanto previsto dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei dati).
5. Il candidato comunica senza indugio variazioni
dell'indirizzo di residenza o del recapito di posta elettronica
certificata.
6. Il candidato diversamente abile o con disturbi specifici
dell'apprendimento indica nella domanda la propria condizione e
specifica l'ausilio e i tempi aggiuntivi necessari per lo svolgimento
delle prove. E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita'
psico-fisica tale da permettere di svolgere l'attivita' diplomatica
presso l'amministrazione centrale e in sedi estere, incluse quelle
con caratteristiche di disagio.
7. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale non e' responsabile in caso di smarrimento delle
comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da
parte del candidato circa il proprio recapito o da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato
nella domanda o da disguidi postali, tecnici o imputabili a fatto di
terzo, a caso fortuito o a forza maggiore.»;
e) all'articolo 6:
1) al comma 1, le parole: «del direttore generale per le
risorse e l'innovazione del Ministero degli affari esteri» sono
sostituite dalle seguenti: «direttoriale del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale»;
2) al comma 3, le parole: «facoltative. I predetti» sono
sostituite dalle seguenti: «facoltative, nonche' per le prove di cui
all'articolo 10, comma 4, lettere c-bis) e c-ter). Per le prove di
cui all'articolo 10, comma 4, c-bis), i membri aggregati sono
individuati tra gli appartenenti alla carriera diplomatica. I membri
aggiunti»;
3) al comma 6, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Non possono fare parte della commissione il capo e il personale in
servizio nella struttura di secondo livello del Ministero che attende
alla formazione del personale, nonche' i docenti che insegnano o
hanno insegnato nei corsi di preparazione al concorso nell'anno
accademico in cui si svolge il concorso e nei quattro anni
precedenti.»;
f) all'articolo 7:
1) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle
seguenti:
«b) prove d'esame scritte e orali, nonche' prove facoltative
e prove integrative per conseguire le specializzazioni previste
dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18;
c) valutazione dei titoli.»;
2) al comma 2 le parole: «nel successivo articolo 8, comma 2»
sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 8»;
g) all'articolo 8, i commi 3 e 4, sono sostituiti dai seguenti:
«3. Il numero delle domande che compongono il questionario di
cui al comma 2 e' determinato dal bando di concorso. Per ogni
risposta corretta e' attribuito 1 punto. Per ogni risposta errata
sono sottratti 0,25 punti.
4. Sono ammessi alle prove scritte di cui all'articolo 10,
comma 2, i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore
al 60% del punteggio massimo conseguibile nella prova attitudinale.»;
h) all'articolo 9:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La commissione esaminatrice assegna il punteggio per
titoli dopo la prova orale di cui all'articolo 10, comma 4, ai
candidati che hanno superato la prova medesima.»;
2) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «conseguimento di»
sono inserite le seguenti: «abilitazioni professionali,»;
3) al comma 3, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Ai
fini di cui al comma 2, lettera a), sono considerate le abilitazioni
italiane e straniere riconosciute in Italia, per il cui conseguimento
e' richiesto il possesso di un titolo di studio non inferiore alla
laurea magistrale o di un titolo equiparato e il superamento di un
esame di abilitazione.»;
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La commissione esaminatrice assegna il punteggio per i
titoli di cui al comma 3 in relazione alla coerenza dei medesimi con
la professionalita' specifica della carriera diplomatica ed entro i
seguenti limiti massimi:
a) 1,2 centesimi per le abilitazioni professionali;
b) 2 centesimi per i dottorati di ricerca;
c) 1 centesimo per i master universitari di secondo
livello;
d) 1,2 centesimi per i diplomi di specializzazione;
e) 0,5 centesimi per i master di primo livello.»;
i) all'articolo 10:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le prove d'esame, scritte ed orali, sono dirette ad
accertare le capacita' di analisi, sintesi e di risoluzione dei
problemi, la cultura, le conoscenze accademiche e la preparazione
linguistica dei candidati.
2. I candidati che hanno superato la prova attitudinale di
cui all'articolo 8 sono ammessi a sostenere le prove d'esame scritte,
che possono essere svolte mediante strumenti informatici e procedure
digitali. Non e' ammesso l'uso del dizionario. Il bando puo'
prevedere che una medesima prova accerti la conoscenza di piu'
materie. Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:
a) storia delle relazioni internazionali a partire dal
congresso di Vienna;
b) diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea;
c) economia politica, politica economica, economia
internazionale e finanziaria, commercio internazionale;
d) lingua inglese;
e) altra lingua straniera scelta dal candidato tra le
seguenti: francese, spagnolo o tedesco.»;
2) al comma 4, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
«c-bis) diritto consolare e ordinamento del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale;
c-ter) una materia a scelta del candidato tra:
1) elementi di informatica, con particolare riferimento
alla sicurezza cibernetica nazionale e internazionale, all'utilizzo
dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie;
2) elementi di storia della cultura italiana dal 1800 ad
oggi e di promozione all'estero della cultura e della lingua
italiana;
3) elementi di cooperazione internazionale allo sviluppo;
4) elementi di disciplina sportiva e di organizzazione e
gestione di grandi eventi;
5) elementi di comunicazione istituzionale pubblica, di
psicologia della comunicazione e di social media management;»;
l) all'articolo 12, i commi 4 e 5, sono sostituiti dai seguenti:
«4. Per le prove facoltative di lingua il candidato puo'
conseguire un punteggio massimo complessivo determinato come segue:
a) fino a 7 centesimi, se il candidato non ha conseguito la
sufficienza in alcuna delle lingue di cui al comma 5, primo periodo;
b) fino a 8 centesimi, se il candidato ha conseguito la
sufficienza in una lingua di cui al comma 5, primo periodo;
c) fino a 9 centesimi, se il candidato ha conseguito la
sufficienza in due lingue di cui al comma 5, primo periodo;
d) fino a 10 centesimi, se il candidato ha conseguito la
sufficienza in tre lingue di cui al comma 5, primo periodo;
e) fino a 11 centesimi, se il candidato ha conseguito la
sufficienza in quattro o piu' lingue di cui al comma 5, primo
periodo.
5. Per la conoscenza di ciascuna delle lingue tedesco, russo,
turco, arabo, hindi, cinese e giapponese, il candidato puo'
conseguire un punteggio non superiore a 4 centesimi, purche'
raggiunga la sufficienza di 2 centesimi. Per la conoscenza di
ciascuna lingua diversa da quelle di cui al primo periodo, il
candidato puo' conseguire un punteggio non superiore a 2 centesimi,
purche' raggiunga la sufficienza di 1 centesimo.»;
m) all'articolo 13, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso e
sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in
carriera, con provvedimento direttoriale del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale la graduatoria di merito
dei concorrenti che hanno superato le prove d'esame e' approvata e i
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito sono
dichiarati vincitori, tenuto conto delle riserve di posti e dei
titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni.
4. La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso
sono pubblicate nel sito istituzionale del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.»;
n) all'articolo 14:
1) al comma 2, la parola: «provincia» e' sostituita dalle
seguenti: «citta' metropolitana»;
2) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«3. La sede, il giorno e l'orario della prova attitudinale di
cui all'articolo 8 sono resi noti con avviso pubblicato nel sito
istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, con valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti di coloro che non hanno ricevuto comunicazione
dell'esclusione dalla procedura concorsuale.
4. Per la prova attitudinale di cui all'articolo 8 i
candidati dispongono di un'ora.
5. La commissione esaminatrice stabilisce l'ordine delle
prove d'esame scritte sulla base del calendario fissato con
provvedimento direttoriale pubblicato nel sito istituzionale del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»;
3) al comma 6 la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente:
«quindici»;
o) dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente:
«Art. 14-bis (Pubblicazioni e comunicazioni). - 1. Le
comunicazioni relative al procedimento concorsuale di cui al presente
regolamento effettuate mediante pubblicazione nel sito istituzionale
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
hanno valore di notifica a tutti gli effetti.».
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai concorsi
banditi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Nei concorsi banditi entro il 31 dicembre del 2026, la prova
sulla materia di cui all'articolo 10, comma 4, lettera c-ter), del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, n.
72, e' facoltativa. I candidati dichiarano l'intenzione di sostenere
la prova di cui al primo periodo nella domanda di ammissione al
concorso. Per la prova facoltativa di cui al presente comma il
candidato puo' conseguire un punteggio non superiore a 2 centesimi,
purche' raggiunga la sufficienza di 1,2 centesimi.
3. Il presente regolamento e' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 25 novembre 2025
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
Zangrillo
Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Tajani
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 308




