Governo: disciplina per il concorso di accesso alla carriera diplomatica

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2026, il Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, n. 72, concernente la disciplina per il concorso di accesso alla carriera diplomatica.

Il DPCM è vigente dal 18 febbraio 2026.

 

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 


 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2025, n. 222 

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 1° aprile 2008, n. 72, concernente la disciplina per  il
concorso di accesso alla carriera diplomatica.
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli  affari  esteri,
e, in particolare, l'articolo 99-bis; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,
n. 3, recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato; 
  Vista  la  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  e,  in  particolare,
l'articolo 3, comma 1, lettera c); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, concernente  il  regolamento  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche e in particolare l'articolo 3; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  1°
aprile 2008, n. 72, concernente il regolamento recante la  disciplina
per il concorso di accesso alla carriera diplomatica; 
  Vista la legge 17  dicembre  2010,  n.  227,  recante  disposizioni
concernenti la definizione della funzione pubblica  internazionale  e
la  tutela  dei  funzionari  italiani  dipendenti  da  organizzazioni
internazionali, e in particolare l'articolo 4; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2014, n.
103, concernente il regolamento recante  disciplina  dell'elenco  dei
funzionari internazionali di cittadinanza italiana, e in  particolare
l'articolo 8; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   recante
disposizioni urgenti per  il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e   del   mare   e   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche' per la rimodulazione  degli
stanziamenti per la revisione dei ruoli e  delle  carriere  e  per  i
compensi per lavoro straordinario delle  Forze  di  polizia  e  delle
Forze armate, in materia di qualifiche dei  dirigenti  e  di  tabella
delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco e per la  continuita'  delle  funzioni  dell'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni, e in particolare l'articolo 2; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,  recante  ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR), e in particolare l'articolo 3, comma 3-bis; 
  Sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca per  la  parte
relativa ai requisiti per la partecipazione al concorso connessi agli
studi universitari; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
novembre  2022,  con  il  quale   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e'  stato  delegato   ad   esercitare   le   funzioni
attribuite al Presidente del Consiglio dei  ministri  in  materia  di
lavoro pubblico, nonche' di organizzazione, riordino e  funzionamento
delle pubbliche amministrazioni; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi in  data  4  novembre
2025; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  ministri  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400
con nota n. 208068 del 17 novembre 2025, alla quale  il  Dipartimento
per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio
dei ministri ha fornito riscontro con nota n. 17510 del  20  novembre
2025; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  degli   affari   esteri   e   della
cooperazione internazionale; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  1°
                         aprile 2008, n. 72 
 
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  1°  aprile
2008, n. 72, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
      1) al comma 2 le parole: «del direttore generale per le risorse
umane e l'organizzazione del  Ministero  degli  affari  esteri»  sono
sostituite dalle seguenti: «direttoriale del Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Il bando di concorso contiene: 
          a) i requisiti per l'ammissione alla carriera diplomatica; 
          b)  il  termine  e  le  modalita'  di  presentazione  delle
domande; 
          c) le cause di esclusione dalla procedura  derivanti  dalla
non corretta o incompleta compilazione delle domande; 
          d) l'avviso che il  diario  e  la  sede  delle  prove  sono
comunicati  mediante  pubblicazione  nel   sito   istituzionale   del
Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale
conformemente all'articolo 14-bis; 
          e) l'oggetto e le modalita' di svolgimento delle prove; 
          f) il punteggio o la votazione minimi  per  il  superamento
delle prove; 
          g)  i  titoli  che  danno  luogo  a  punteggio  aggiuntivo,
precedenza o preferenza in caso di parita' di punteggio; 
          h) i termini e le modalita' della dichiarazione dei titoli; 
          i) la percentuale di posti riservati ai sensi dell'articolo
4; 
          l) la citazione del decreto legislativo 11 aprile 2006,  n.
198, recante codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
          m) l'avviso che, all'atto dell'assunzione in  servizio,  il
personale appartenente alla carriera diplomatica presta giuramento ai
sensi dell'articolo 54, comma secondo, della Costituzione.». 
    b) all'articolo 3: 
      1) comma 1: 
        1.1) alla lettera b), le parole:  «presso  le  organizzazioni
internazionali. Sono considerati funzionari internazionali che  siano
stati  assunti  presso  un'organizzazione  internazionale  a   titolo
permanente o a contratto a tempo indeterminato per posti per i  quali
e'  richiesto  il  possesso  di   titoli   di   studio   di   livello
universitario»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «come  funzionari
internazionali ai sensi della legge 17 dicembre 2010, n. 227»; 
        1.2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
          «c)  laurea  magistrale  o  titolo  equiparato  secondo  la
normativa vigente. Ai  titoli  accademici  conseguiti  all'estero  si
applica l'articolo 38, comma 3,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165;»; 
        1.3) la lettera e) e' sostituita dalle seguenti: 
          «e)  non  essere  stati  esclusi  dall'elettorato  politico
attivo; 
          e-bis) possedere  i  requisiti  previsti  dall'articolo  26
della legge 1° febbraio 1989, n. 53;»; 
          e-ter) non essere stati licenziati, destituiti o dispensati
dall'impiego   presso   un'amministrazione   pubblica   per    motivi
disciplinari; 
          e-quater) non essere stati dichiarati  decaduti  per  avere
conseguito  la  nomina  o  l'assunzione   presso   un'amministrazione
pubblica mediante la produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da
nullita' insanabile; 
          e-quinquies) non  avere  riportato  condanne  con  sentenza
passata in giudicato  per  reati  che  costituiscono  un  impedimento
all'assunzione presso un'amministrazione pubblica.»; 
        2) al comma 3, la parola «tre» e' sostituita dalla  seguente:
«quattro»; 
    c) all'articolo 4, comma 1, le parole:  «inquadrati  nella  terza
area»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «e   della   cooperazione
internazionale inquadrati nell'area dei funzionari»; 
    d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 5 (Domanda di ammissione al concorso). - 1. Le domande di
ammissione al concorso sono  redatte  su  modulo  conforme  a  quello
predisposto dal Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione
internazionale e sono  inviate  secondo  le  modalita'  ed  entro  il
termine indicati nel bando di concorso. Il bando puo'  prevedere  che
la domanda sia presentata esclusivamente con  modalita'  telematiche.
Il  termine  non  e'  inferiore  a  trenta  giorni  dalla   data   di
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale. 
      2. Nella  domanda  il  candidato  dichiara,  sotto  la  propria
responsabilita' e ai sensi delle disposizioni vigenti in  materia  di
autocertificazione, quanto segue: 
        a) il nome, il cognome, il luogo e la  data  di  nascita,  il
codice fiscale; 
        b) se e' nato all'estero, il comune italiano nei cui registri
di stato civile e' stato trascritto l'atto di nascita; 
        c)  se  ha  compiuto  i  trentacinque  anni,  il  titolo  per
l'elevazione del limite massimo di eta' di cui al precedente articolo
3, comma 1, lettera b); 
        d) il possesso della cittadinanza italiana; 
        e) le cittadinanze possedute oltre a quella italiana; 
        f) l'indirizzo di residenza; 
        g) il recapito di posta elettronica certificata al quale sono
trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali; 
        h) il comune di iscrizione nelle liste elettorali o i  motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
        i) il titolo di studio posseduto, l'universita' o  l'istituto
equiparato presso cui e' stato conseguito, la data del  conseguimento
e la votazione riportata; 
        l) i servizi  prestati  come  dipendente  di  amministrazioni
pubbliche, le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, i procedimenti disciplinari subiti o in corso; 
        m) di essere di condotta incensurabile; 
        n) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata
in giudicato, di non essere stato sottoposto  all'applicazione  della
pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444  del  codice
di procedura penale con provvedimento divenuto definitivo  e  di  non
avere in corso procedimenti penali, ne'  procedimenti  amministrativi
per l'applicazione di misure di sicurezza o di  prevenzione,  nonche'
precedenti  penali  a  proprio  carico  iscrivibili  nel   casellario
giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, di non essere  a  conoscenza  di
essere sottoposto ad indagini  preliminari.  In  caso  contrario,  il
candidato dichiara le  condanne,  i  procedimenti  a  carico  e  ogni
precedente  penale  a  proprio  carico,  precisando   la   data   del
provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha  emanato  o  quella
presso la quale pende il procedimento penale o sono state avviate  le
indagini preliminari; 
        o) se si trova nelle condizioni previste  per  l'applicazione
della riserva di posti di cui all'articolo 4; 
        p) di non  ricadere  nella  condizione  di  esclusione  dalla
partecipazione al concorso prevista dall'articolo 3, comma 3; 
        q) in quale lingua, da scegliersi tra  francese,  spagnolo  e
tedesco, intende sostenere la prova scritta di cui  all'articolo  10,
comma 2, lettera e); 
        r) in quale materia intende sostenere la prova orale  di  cui
all'articolo 10, comma 4, lettera c-ter); 
        s) se intende sostenere una o piu' prove integrative  di  cui
all'articolo 11; 
        t)  se  intende  sostenere  una  o  piu'  prove  linguistiche
facoltative di cui all'articolo 12; 
        u) se possiede titoli che possono dare  punteggio  aggiuntivo
ai sensi dell'articolo 9; 
        v) se possiede titoli, previsti dalle  vigenti  disposizioni,
che danno luogo, a parita' di punteggio, a preferenza. 
      3. Non sono considerati i titoli non  posseduti  alla  data  di
scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso
o   non   espressamente   dichiarati    nella    medesima    domanda.
L'amministrazione  puo'   accertare   la   sussistenza   dei   titoli
dichiarati. 
      4. Il candidato presta il proprio consenso al  trattamento  dei
dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali.
I dati sono trattati in conformita' con quanto previsto  dal  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal  regolamento  (UE)  2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e  che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale  sulla  protezione
dei dati). 
      5.   Il   candidato   comunica   senza    indugio    variazioni
dell'indirizzo di residenza  o  del  recapito  di  posta  elettronica
certificata. 
      6. Il candidato diversamente abile  o  con  disturbi  specifici
dell'apprendimento indica  nella  domanda  la  propria  condizione  e
specifica l'ausilio e i tempi aggiuntivi necessari per lo svolgimento
delle prove. E' fatto  comunque  salvo  il  requisito  dell'idoneita'
psico-fisica tale da permettere di svolgere  l'attivita'  diplomatica
presso l'amministrazione centrale e in sedi  estere,  incluse  quelle
con caratteristiche di disagio. 
      7. Il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale non e'  responsabile  in  caso  di  smarrimento  delle
comunicazioni dipendente da inesatte o  incomplete  dichiarazioni  da
parte del candidato circa il proprio recapito o da mancata o  tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello  indicato
nella domanda o da disguidi postali, tecnici o imputabili a fatto  di
terzo, a caso fortuito o a forza maggiore.»; 
    e) all'articolo 6: 
      1) al comma 1,  le  parole:  «del  direttore  generale  per  le
risorse e l'innovazione  del  Ministero  degli  affari  esteri»  sono
sostituite dalle seguenti: «direttoriale del Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale»; 
      2) al comma  3,  le  parole:  «facoltative.  I  predetti»  sono
sostituite dalle seguenti: «facoltative, nonche' per le prove di  cui
all'articolo 10, comma 4, lettere c-bis) e c-ter). Per  le  prove  di
cui all'articolo  10,  comma  4,  c-bis),  i  membri  aggregati  sono
individuati tra gli appartenenti alla carriera diplomatica. I  membri
aggiunti»; 
      3) al comma 6, il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Non possono fare parte della commissione il capo e il  personale  in
servizio nella struttura di secondo livello del Ministero che attende
alla formazione del personale, nonche'  i  docenti  che  insegnano  o
hanno insegnato nei  corsi  di  preparazione  al  concorso  nell'anno
accademico  in  cui  si  svolge  il  concorso  e  nei  quattro   anni
precedenti.»; 
    f) all'articolo 7: 
      1) al comma 1,  le  lettere  b)  e  c)  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
        «b) prove d'esame scritte e orali, nonche' prove  facoltative
e prove  integrative  per  conseguire  le  specializzazioni  previste
dall'articolo 100 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18; 
        c) valutazione dei titoli.»; 
      2) al comma 2 le parole: «nel successivo articolo 8,  comma  2»
sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 8»; 
    g) all'articolo 8, i commi 3 e 4, sono sostituiti dai seguenti: 
      «3. Il numero delle domande che compongono il  questionario  di
cui al comma 2  e'  determinato  dal  bando  di  concorso.  Per  ogni
risposta corretta e' attribuito 1 punto.  Per  ogni  risposta  errata
sono sottratti 0,25 punti. 
      4. Sono ammessi alle prove  scritte  di  cui  all'articolo  10,
comma 2, i candidati che hanno conseguito un punteggio non  inferiore
al 60% del punteggio massimo conseguibile nella prova attitudinale.»; 
    h) all'articolo 9: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. La commissione  esaminatrice  assegna  il  punteggio  per
titoli dopo la prova orale  di  cui  all'articolo  10,  comma  4,  ai
candidati che hanno superato la prova medesima.»; 
      2) al comma 2, lettera a), dopo le parole:  «conseguimento  di»
sono inserite le seguenti: «abilitazioni professionali,»; 
      3) al comma 3, e' inserito, in fine, il seguente  periodo:  «Ai
fini di cui al comma 2, lettera a), sono considerate le  abilitazioni
italiane e straniere riconosciute in Italia, per il cui conseguimento
e' richiesto il possesso di un titolo di studio  non  inferiore  alla
laurea magistrale o di un titolo equiparato e il  superamento  di  un
esame di abilitazione.»; 
      4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. La commissione esaminatrice assegna il  punteggio  per  i
titoli di cui al comma 3 in relazione alla coerenza dei medesimi  con
la professionalita' specifica della carriera diplomatica ed  entro  i
seguenti limiti massimi: 
          a) 1,2 centesimi per le abilitazioni professionali; 
          b) 2 centesimi per i dottorati di ricerca; 
          c)  1  centesimo  per  i  master  universitari  di  secondo
livello; 
          d) 1,2 centesimi per i diplomi di specializzazione; 
          e) 0,5 centesimi per i master di primo livello.»; 
    i) all'articolo 10: 
      1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
        «1. Le prove d'esame,  scritte  ed  orali,  sono  dirette  ad
accertare le capacita' di  analisi,  sintesi  e  di  risoluzione  dei
problemi, la cultura, le conoscenze  accademiche  e  la  preparazione
linguistica dei candidati. 
        2. I candidati che hanno superato la  prova  attitudinale  di
cui all'articolo 8 sono ammessi a sostenere le prove d'esame scritte,
che possono essere svolte mediante strumenti informatici e  procedure
digitali.  Non  e'  ammesso  l'uso  del  dizionario.  Il  bando  puo'
prevedere che una  medesima  prova  accerti  la  conoscenza  di  piu'
materie. Le prove scritte vertono sulle seguenti materie: 
          a) storia delle  relazioni  internazionali  a  partire  dal
congresso di Vienna; 
          b) diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea; 
          c)  economia   politica,   politica   economica,   economia
internazionale e finanziaria, commercio internazionale; 
          d) lingua inglese; 
          e) altra lingua  straniera  scelta  dal  candidato  tra  le
seguenti: francese, spagnolo o tedesco.»; 
      2) al comma 4, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: 
        «c-bis) diritto consolare e ordinamento del  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale; 
        c-ter) una materia a scelta del candidato tra: 
          1) elementi di  informatica,  con  particolare  riferimento
alla sicurezza cibernetica nazionale e  internazionale,  all'utilizzo
dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie; 
          2) elementi di storia della cultura italiana  dal  1800  ad
oggi  e  di  promozione  all'estero  della  cultura  e  della  lingua
italiana; 
          3) elementi di cooperazione internazionale allo sviluppo; 
          4) elementi di disciplina sportiva e  di  organizzazione  e
gestione di grandi eventi; 
          5) elementi di  comunicazione  istituzionale  pubblica,  di
psicologia della comunicazione e di social media management;»; 
    l) all'articolo 12, i commi 4 e 5, sono sostituiti dai seguenti: 
      «4. Per le  prove  facoltative  di  lingua  il  candidato  puo'
conseguire un punteggio massimo complessivo determinato come segue: 
        a) fino a 7 centesimi, se il candidato non ha  conseguito  la
sufficienza in alcuna delle lingue di cui al comma 5, primo periodo; 
        b) fino a 8 centesimi,  se  il  candidato  ha  conseguito  la
sufficienza in una lingua di cui al comma 5, primo periodo; 
        c) fino a 9 centesimi,  se  il  candidato  ha  conseguito  la
sufficienza in due lingue di cui al comma 5, primo periodo; 
        d) fino a 10 centesimi, se  il  candidato  ha  conseguito  la
sufficienza in tre lingue di cui al comma 5, primo periodo; 
        e) fino a 11 centesimi, se  il  candidato  ha  conseguito  la
sufficienza in quattro o  piu'  lingue  di  cui  al  comma  5,  primo
periodo. 
      5. Per la conoscenza di ciascuna delle lingue  tedesco,  russo,
turco,  arabo,  hindi,  cinese  e  giapponese,  il   candidato   puo'
conseguire  un  punteggio  non  superiore  a  4  centesimi,   purche'
raggiunga la  sufficienza  di  2  centesimi.  Per  la  conoscenza  di
ciascuna lingua diversa  da  quelle  di  cui  al  primo  periodo,  il
candidato puo' conseguire un punteggio non superiore a  2  centesimi,
purche' raggiunga la sufficienza di 1 centesimo.»; 
    m) all'articolo 13, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 
      «3. Riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso e
sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione  in
carriera, con provvedimento direttoriale del Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale la graduatoria  di  merito
dei concorrenti che hanno superato le prove d'esame e' approvata e  i
candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di  merito  sono
dichiarati vincitori, tenuto conto  delle  riserve  di  posti  e  dei
titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni. 
      4. La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso
sono pubblicate nel sito istituzionale  del  Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale.»; 
    n) all'articolo 14: 
      1) al comma 2,  la  parola:  «provincia»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «citta' metropolitana»; 
      2) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: 
        «3. La sede, il giorno e l'orario della prova attitudinale di
cui all'articolo 8 sono resi noti  con  avviso  pubblicato  nel  sito
istituzionale del Ministero degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale, con valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  nei
confronti  di   coloro   che   non   hanno   ricevuto   comunicazione
dell'esclusione dalla procedura concorsuale. 
        4.  Per  la  prova  attitudinale  di  cui  all'articolo  8  i
candidati dispongono di un'ora. 
        5. La  commissione  esaminatrice  stabilisce  l'ordine  delle
prove  d'esame  scritte  sulla  base  del  calendario   fissato   con
provvedimento direttoriale  pubblicato  nel  sito  istituzionale  del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»; 
      3) al comma 6 la parola: «venti» e' sostituita dalla  seguente:
«quindici»; 
    o) dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente: 
      «Art.  14-bis  (Pubblicazioni  e  comunicazioni).   -   1.   Le
comunicazioni relative al procedimento concorsuale di cui al presente
regolamento effettuate mediante pubblicazione nel sito  istituzionale
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
hanno valore di notifica a tutti gli effetti.». 
                               Art. 2 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano  ai  concorsi
banditi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. 
  2. Nei concorsi banditi entro il 31 dicembre  del  2026,  la  prova
sulla materia di cui all'articolo 10, comma 4,  lettera  c-ter),  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008,  n.
72, e' facoltativa. I candidati dichiarano l'intenzione di  sostenere
la prova di cui al primo  periodo  nella  domanda  di  ammissione  al
concorso. Per la prova  facoltativa  di  cui  al  presente  comma  il
candidato puo' conseguire un punteggio non superiore a  2  centesimi,
purche' raggiunga la sufficienza di 1,2 centesimi. 
  3. Il presente regolamento e' inviato alla Corte dei conti  per  la
registrazione. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
    Roma, 25 novembre 2025 
 
        p. Il Presidente     del Consiglio dei ministri               
                          Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                                          Zangrillo                   
   Il Ministro degli affari esteri   
 e della cooperazione internazionale 
               Tajani                
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2026 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 308 
La Redazione

Autore: La Redazione

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