Governo: disposizioni in materia di rimpatri volontari assistiti

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2026, il decreto legge n. 55 del 24 aprile 2026, con disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti.

Il decreto legge modifica i commi 1, 2 e 3-bis, dell’articolo 14-ter, del decreto legislativo n. 286, del 25 luglio 1998.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 


 

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2026, n. 55 

Disposizioni urgenti in  materia  di  rimpatri  volontari  assistiti
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto  il  decreto-legge  24  febbraio   2026,   n.   23,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di  attivita'
di indagine  dell'autorita'  giudiziaria  in  presenza  di  cause  di
giustificazione, di  funzionalita'  delle  forze  di  polizia  e  del
Ministero  dell'interno,  nonche'  di   immigrazione   e   protezione
internazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2026, n. 54, e in particolare l'articolo 30-bis; 
  Ritenuta la  necessita'  e  urgenza  di  adottare  disposizioni  in
materia di rimpatri volontari assistiti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 24 aprile 2026; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  dei
Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Disposizioni urgenti in materia 
                   di rimpatri volontari assistiti 
 
  1.  All'articolo  14-ter  del  testo   unico   delle   disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
286, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «con il  Consiglio  nazionale  forense,»
sono soppresse; 
    b) al comma 2, le parole «e  per  la  corresponsione  ai  singoli
rappresentanti legali, da parte del Consiglio nazionale forense,  dei
compensi ad essi spettanti, ai sensi del comma 3-bis» sono sostituite
dalle seguenti «, per l'individuazione dei rappresentanti di  cui  al
comma 3-bis e per la corresponsione ai medesimi dei compensi ad  essi
spettanti»; 
    c) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: 
      «3-bis. Al rappresentante munito di  mandato,  che  ha  fornito
assistenza allo straniero  nella  presentazione  della  richiesta  di
partecipazione a un programma di rimpatrio  volontario  assistito,  e
nel  relativo  procedimento,  e'  riconosciuto,  a  conclusione   del
procedimento medesimo, un compenso pari alla  misura  del  contributo
economico per le prime esigenze previsto ai  sensi  del  decreto  del
Ministro dell'interno di cui al comma 2, per il  triennio  2026-2028,
in coerenza con la programmazione dei pertinenti fondi europei.». 
  2. Il decreto di cui all'articolo 14-ter, comma 2, del testo  unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  e'  adottato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto. 
  3. Il comma 2 dell'articolo 30-bis del  decreto-legge  24  febbraio
2026, n. 23, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2026, n. 54, e' abrogato. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera c), valutati  in  euro
281.055 per l'anno 2026 ed euro 561.495 per ciascuno degli anni  2027
e 2028, si provvede: 
    a) quanto a euro 246.000 per l'anno 2026 e  a  euro  492.000  per
ciascuno degli anni  2027  e  2028,  mediante  utilizzo  delle  somme
rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 3; 
    b) quanto a euro 35.055 per l'anno  2026  e  a  euro  69.495  per
ciascuno degli anni 2027 e 2028,  mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2026-2028,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno. 
                               Art. 2 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 24 aprile 2026 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Piantedosi, Ministro dell'interno 
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio
La Redazione

Autore: La Redazione

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