Governo: disposizioni in materia di rimpatri volontari assistiti

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2026, il decreto legge n. 55 del 24 aprile 2026, con disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti.
Il decreto legge modifica i commi 1, 2 e 3-bis, dell’articolo 14-ter, del decreto legislativo n. 286, del 25 luglio 1998.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
DECRETO-LEGGE 24 aprile 2026, n. 55
Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante
«Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attivita'
di indagine dell'autorita' giudiziaria in presenza di cause di
giustificazione, di funzionalita' delle forze di polizia e del
Ministero dell'interno, nonche' di immigrazione e protezione
internazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2026, n. 54, e in particolare l'articolo 30-bis;
Ritenuta la necessita' e urgenza di adottare disposizioni in
materia di rimpatri volontari assistiti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 24 aprile 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei
Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni urgenti in materia
di rimpatri volontari assistiti
1. All'articolo 14-ter del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «con il Consiglio nazionale forense,»
sono soppresse;
b) al comma 2, le parole «e per la corresponsione ai singoli
rappresentanti legali, da parte del Consiglio nazionale forense, dei
compensi ad essi spettanti, ai sensi del comma 3-bis» sono sostituite
dalle seguenti «, per l'individuazione dei rappresentanti di cui al
comma 3-bis e per la corresponsione ai medesimi dei compensi ad essi
spettanti»;
c) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
«3-bis. Al rappresentante munito di mandato, che ha fornito
assistenza allo straniero nella presentazione della richiesta di
partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito, e
nel relativo procedimento, e' riconosciuto, a conclusione del
procedimento medesimo, un compenso pari alla misura del contributo
economico per le prime esigenze previsto ai sensi del decreto del
Ministro dell'interno di cui al comma 2, per il triennio 2026-2028,
in coerenza con la programmazione dei pertinenti fondi europei.».
2. Il decreto di cui all'articolo 14-ter, comma 2, del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' adottato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. Il comma 2 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 24 febbraio
2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2026, n. 54, e' abrogato.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera c), valutati in euro
281.055 per l'anno 2026 ed euro 561.495 per ciascuno degli anni 2027
e 2028, si provvede:
a) quanto a euro 246.000 per l'anno 2026 e a euro 492.000 per
ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante utilizzo delle somme
rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 3;
b) quanto a euro 35.055 per l'anno 2026 e a euro 69.495 per
ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno.
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 24 aprile 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Piantedosi, Ministro dell'interno
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio



