Governo: disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, il Decreto Legge 29 ottobre 2012 n. 185, con le disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici.

DECRETO-LEGGE 29 ottobre 2012 , n. 185

Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine  servizio  dei
dipendenti pubblici. (12G0207)
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  emanare  misure
finalizzate a salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 ottobre 2012; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Al  fine  di  dare  attuazione  alla   sentenza   della   Corte
Costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare  gli  obiettivi  di
finanza pubblica, l'articolo  12,  comma  10,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio  2011.  I
trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in  base
alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore  del
presente decreto sono  riliquidati  d'ufficio  entro  un  anno  dalla
predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in
vigore del citato articolo 12, comma 10, e,  in  ogni  caso,  non  si
provvede al recupero a carico del dipendente  delle  eventuali  somme
gia' erogate in eccedenza. Ai maggiori oneri derivanti  dal  presente
comma valutati in 1 milione di euro per l'anno  2012,  7  milioni  di
euro per l'anno 2013, 13 milioni di euro per  l'anno  2014  e  in  20
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede: 
    a)  quanto  a  1  milione  di  euro  per  l'anno  2012   mediante
corrispondente riduzione della dotazione  del  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    b) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, a 13  milioni  per
l'anno 2014 e a 20 milioni  annui  a  decorrere  dal  2015,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2012-2014,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2012,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni  di  euro  per  l'anno
2013  e  l'accantonamento  relativo  al  Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per 20 milioni di euro  a  decorrere
dal 2014. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. I processi  pendenti  aventi  ad  oggetto  la  restituzione  del
contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per  cento
della base contributiva utile prevista dall'articolo 11 della legge 8
marzo 1968, n. 152, e dall'articolo 37 del testo  unico  delle  norme
sulle prestazioni previdenziali a  favore  dei  dipendenti  civili  e
militari  dello  Stato  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 29 dicembre 1973,  n.  1032,  si  estinguono  di  diritto;
l'estinzione e' dichiarata con decreto, anche d'ufficio; le  sentenze
eventualmente  emesse,  fatta  eccezione  per   quelle   passate   in
giudicato, restano prive di effetti. 
                               Art. 2 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 29 ottobre 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
                              Monti,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri 
 
                              Grilli, Ministro dell'economia e  delle
                              finanze 
 
                              Patroni   Griffi,   Ministro   per   la
                              pubblica    amministrazione    e     la
                              semplificazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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