Governo: Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria

governo3Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2014, il DPCM 30 settembre 2014 con l’istituzione del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria per il triennio 2014-2016.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

 

 


 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2014

Istituzione del Fondo straordinario per gli  interventi  di  sostegno
all'editoria per il triennio 2014-2016. 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                                 ed 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416  e  successive  modificazioni,
recante  «Disciplina  delle  imprese  editrici  e   provvidenze   per
l'editoria»  e,  in  particolare  gli   articoli   35   («Trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale»),  36  («Risoluzione  del
rapporto di lavoro»), 37 («Esodo e prepensionamento») e 38 («INPGI»); 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  250,  recante  «Provvidenze  per
l'editoria  e  riapertura  dei  termini  a   favore   delle   imprese
radiofoniche per la dichiarazione  di  rinuncia  agli  utili  di  cui
all'art. 9, comma 2,  della  legge  25  febbraio  1987,  n.  67,  per
l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa»; 
  Vista la legge 7 marzo 2001,  n.  62  e  successive  modificazioni,
recante «Nuove  norme  sull'editoria  e  sui  prodotti  editoriali  e
modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 233, recante «Equo compenso nel
settore giornalistico» e,  in  particolare,  l'art.  3  («Accesso  ai
contributi in favore dell'editoria»); 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87  e  88  del
trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis); 
  Visto l'art. 1, comma 261, della legge 27  dicembre  2013,  n.  147
(legge di stabilita' per l'anno 2014)  che  ha  istituito  il  "Fondo
straordinario per gli interventi di  sostegno  all'editoria"  per  il
triennio  2014-2016,  assegnando  una  dotazione  finanziaria  di  50
milioni di euro per il 2014, di 40 milioni di euro per il 2015  e  di
30 milioni di euro per il 2016, con la finalita' di "incentivare,  in
conformita' con il regolamento (CE) n. 1998/2006  della  Commissione,
del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di  importanza  minore  (de
minimis), gli investimenti delle imprese editoriali, anche  di  nuova
costituzione, orientati  all'innovazione  tecnologica  e  digitale  e
all'ingresso di giovani  professionisti  qualificati  nel  campo  dei
nuovi media ed  a  sostenere  le  ristrutturazioni  aziendali  e  gli
ammortizzatori sociali"; 
  Preso atto che  il  citato  art.  1,  comma  261,  prevede  che  la
ripartizione delle risorse  sia  definita  annualmente  con  apposito
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ovvero   del
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria; 
  Esaminato l'andamento economico del settore editoriale  e  rilevate
le specifiche esigenze di  sostegno  delle  imprese  con  particolare
riguardo: 
    all'elevato  numero  di  richieste  di  accesso  alle  misure  di
sostegno ai programmi di ristrutturazione  aziendale,  che  prevedono
una revisione dell'organico mediante il ricorso  ai  prepensionamenti
di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, attualmente pendenti  presso
il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  allo  stato
inevase  stante  l'esaurimento  delle  risorse  del   fondo   statale
destinate a tale finalita': 
    all'andamento negativo del saldo  occupazionale  fra  entrate  ed
uscite  dal  lavoro  registrato  nell'ultimo  triennio  nel   settore
giornalistico ed editoriale; 
    all'incremento del ricorso agli ammortizzatori sociali registrato
nel medesimo settore giornalistico ed editoriale,  il  cui  onere  e'
attualmente  sostenuto   interamente   dall'Istituto   nazionale   di
previdenza dei giornalisti italiani (INPGI); 
  Sentite, in conformita' a quanto prescritto dal richiamato art.  1,
comma 261, le organizzazioni sindacali dei datori  di  lavoro  e  dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano  nazionale
nel settore delle imprese editrici e delle agenzie  di  stampa  nella
riunione  dell'8  maggio  2014,  da  cui  e'  emersa,  tra   l'altro,
l'esigenza che le risorse messe  a  disposizione  dal  Governo  siano
indirizzate  a  sostenere  il  mondo  del   lavoro,   creando   nuova
occupazione attraverso una riduzione del carico del costo del  lavoro
e  favorendo  le  ristrutturazioni  aziendali,  anche  attraverso   i
prepensionamenti,   ma   avendo   sempre   come   obiettivo    quello
dell'incentivo  alla  modernita'  ed   all'innovazione   tecnologica,
considerata  indispensabile   affinche'   le   "industrie   culturali
creative" siano percepite come vettore di sviluppo su cui investire; 
  Tenuto conto, altresi', delle proposte  ed  osservazioni  pervenute
successivamente da parte delle diverse associazioni di categoria; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
22 novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria
e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
20 dicembre 2013 con il quale  e'  stato  approvato  il  bilancio  di
previsione della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  per  l'anno
2014,  nell'ambito  del  quale  risulta  stanziato,  sul   pertinente
capitolo n. 477 "Fondo straordinario per gli interventi  di  sostegno
all'editoria" del Centro di Responsabilita'  n.  9  "Informazione  ed
Editoria", l'importo di euro 50.000.000; 
  Viste le  successive  note  dell'Ufficio  del  Bilancio  e  per  il
riscontro  di  regolarita'  amministrativo  contabile  in   date   26
febbraio, 28 febbraio e 23 maggio  2014,  con  le  quali  sono  stati
comunicati gli avvenuti accantonamenti  -  effettuati  ai  sensi  del
decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, art. 2, comma 1, lett.  c),  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 7, comma 1, lett. b), e  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - rispettivamente per gli importi
di euro 2.741.784, euro 4.646.853 ed euro 1.339.822, per  un  importo
complessivo  accantonato  pari  ad  euro   8.728.459,   sull'iniziale
stanziamento di euro 50.000.000 destinato al "Fondo straordinario per
gli interventi di sostegno all'editoria"; 
  Vista la nota in data 23 giugno 2014 con  la  quale  l'Ufficio  del
bilancio e per il riscontro di regolarita'  amministrativo  contabile
ha comunicato che l'accantonamento pari ad euro  4.646.853  e'  stato
imputato ad altri capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio  dei   ministri,   in   considerazione   dell'esigenza   di
ripristinare, se pure non integralmente,  il  livello  delle  risorse
originariamente stanziate per le specifiche finalita' individuate dal
legislatore con la legge di stabilita' per l'anno 2014; 
  Tenuto conto,  pertanto,  che  le  somme  stanziate  per  il  Fondo
ammontano complessivamente, per l'anno 2014, ad euro 45.918.394; 
  Visto l'art. 1-bis introdotto nel decreto-legge 24 giugno 2014,  n.
90 dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114,  recante  norme
sul  rifinanziamento  dell'accesso   alla   pensione   di   vecchiaia
anticipata per i giornalisti; 
  Considerato che, in virtu' della  citata  disposizione,  gli  oneri
derivanti dal rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia
anticipata per i giornalisti sono coperti  attraverso  corrispondenti
riduzioni della dotazione del Fondo straordinario istituito dall'art.
1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per ciascuno degli
anni 2014, 2015 e 2016; 
  Considerato, piu' in particolare, che in forza di quanto  stabilito
al comma 4, lettere a) e b), del citato art. 1-bis, la dotazione  del
Fondo straordinario e' decurtata,  per  l'anno  2014,  di  una  somma
complessiva pari a 25 milioni di euro; 
  Accertato, pertanto, che le somme stanziate per il Fondo  ammontano
complessivamente, per l'anno 2014, ad euro 20.918.394,  di  cui  euro
1.182.500 gia' trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  28  febbraio
2014, con il quale l'on. Luca Lotti e' stato nominato Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
aprile 2014, con il quale al Sottosegretario di Stato on. Luca  Lotti
sono  state  delegate  le  funzioni  in  materia   di   informazione,
comunicazione ed editoria; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini delle disposizioni contenute  nel  presente  decreto  si
intendono per: 
    a)  «Imprese  editoriali»:  le  imprese  operanti   nel   settore
dell'editoria e dell'informazione che editano libri  e  pubblicazioni
giornalistiche, anche in via telematica,  a  carattere  quotidiano  o
periodico, le agenzie di stampa a carattere nazionale  o  locale,  le
imprese esercenti attivita' di emittenza radiotelevisiva nazionale  o
locale  che  diffondono   servizi   e   programmi   di   informazione
giornalistica, nonche' le imprese che  ad  esse  forniscono  prodotti
giornalistici; 
    b) «Giornalisti»: gli iscritti  agli  albi  professionali  tenuti
dall'Ordine dei Giornalisti ai sensi della legge 3 febbraio 1969,  n.
63 che svolgono attivita' lavorativa di natura giornalistica; 
    c) «Fondo»: il Fondo straordinario per gli interventi di sostegno
all'editoria, di cui all'art. 1, comma 261, della legge  27  dicembre
2013, n. 147. 
                               Art. 2 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto disciplina  i  criteri  e  le  modalita'  di
concessione ed erogazione, per l'anno 2014, delle risorse del  Fondo,
per un ammontare pari  a  20.918.394  euro,  ripartiti  nelle  misure
definite  ai  sensi  dei  successivi  articoli,  per  gli  interventi
operanti nei seguenti ambiti: 
    a) incentivi  agli  investimenti  in  innovazione  tecnologica  e
digitale; 
    b) incentivi all'assunzione di giornalisti; 
    c) parziale finanziamento degli ammortizzatori sociali erogati in
favore dei giornalisti  disoccupati  o  interessati  da  processi  di
riduzione  dell'attivita'  lavorativa  per  collocamento   in   cassa
integrazione guadagni straordinaria o dalla stipula di  contratti  di
solidarieta' difensiva di cui alla legge 19 dicembre 1984, n. 863. 
                               Art. 3 
 
 
  Incentivi agli investimenti in innovazione tecnologica e digitale 
 
  1. Al fine di sostenere gli investimenti in innovazione tecnologica
e digitale nel settore dell'editoria, e' istituita,  nell'ambito  del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui  all'art.  2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi
di quanto previsto dal decreto  del  26  gennaio  2012  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo  economico,  un'apposita  sezione  speciale  destinata  alla
concessione della garanzia sui  finanziamenti  erogati  alle  imprese
editoriali per le finalita' di cui al presente comma. 
  2. Per l'operativita' della sezione speciale di cui al comma 1 sono
conferite risorse del Fondo per un importo pari ad euro 7. 418.394. 
  3. Per la costituzione della sezione speciale, il Dipartimento  per
l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri sottoscrive con il Ministero dello sviluppo economico ed  il
Ministero dell'economia e delle finanze l'accordo di cui all'art.  5,
comma 1, del decreto ministeriale di cui al comma 1. 
  4. Nel limite di una quota del Fondo  pari  a  500.000  euro,  puo'
essere riconosciuto un contributo alle imprese  editoriali  di  nuova
costituzione, a fronte di spese documentate  sostenute  per  progetti
innovativi, da sottoporre alla valutazione di  apposita  commissione.
Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri da adottare entro  trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,  e'  emanato  il
relativo bando ed e' nominata la commissione. 
                               Art. 4 
 
 
         Misure di promozione dell'occupazione giornalistica 
 
  1. L'Istituto nazionale  di  previdenza  dei  giornalisti  italiani
puo', con proprio  atto  deliberativo  e  fino  a  concorrenza  delle
risorse previste dal successivo comma  5,  riconoscere  alle  imprese
editoriali che procedano, entro il 31 dicembre  2014,  all'assunzione
con contratto di lavoro subordinato di  giornalisti  in  possesso  di
specifiche  competenze  professionali  nel  campo  dei  nuovi  media,
specifici sgravi  consistenti  nella  riduzione  della  contribuzione
previdenziale a carico del datore di  lavoro,  secondo  i  criteri  e
nelle misure di seguito indicati: 
    a) il 100% dell'aliquota ordinaria, per un periodo  di  trentasei
mesi,  qualora   l'assunzione   avvenga   con   contratto   a   tempo
indeterminato; 
    b) il 50% dell'aliquota ordinaria,  per  un  periodo  massimo  di
trentasei mesi, qualora l'assunzione avvenga con  contratto  a  tempo
determinato. 
  2. In caso di successiva trasformazione a tempo  indeterminato  dei
rapporti di lavoro instaurati con assunzioni a tempo determinato,  lo
sgravio  previsto  dalla  lettera  a)  del  comma  1  potra'   essere
riconosciuto per la durata del precedente rapporto a termine  per  un
periodo massimo complessivo non superiore a trentasei mesi. 
  3. Gli sgravi di cui al comma 1, lettera a), saranno riconosciuti a
condizione che le assunzioni  risultino  incrementali  rispetto  alla
media dei giornalisti  occupati  presso  l'impresa  nei  dodici  mesi
antecedenti, calcolata al netto dei casi di dimissioni volontarie, di
licenziamento per raggiungimento dei limiti  di  eta'  e  per  giusta
causa. 
  4. Gli sgravi di cui al comma 1, lettera b) saranno  revocati,  con
obbligo di versamento delle relative differenze contributive riferite
ai rapporti non trasformati, qualora il datore di lavoro non  proceda
alla  trasformazione  in  rapporto  a  tempo  indeterminato  di   una
percentuale pari almeno al 20%  dei  rapporti  a  termine  instaurati
oggetto  di  agevolazione,  calcolata  al  netto  dei  contratti   di
sostituzione. 
  5. L'onere derivante per l'anno 2014 dalla concessione degli sgravi
di cui al presente articolo  e'  posto  integralmente  a  carico  del
Fondo, nel limite complessivo di 11 milioni di euro. 
                               Art. 5 
 
 
                Sostegno agli ammortizzatori sociali 
 
  1.  Al  fine  di  attenuare  l'impatto  sociale  dei  processi   di
ristrutturazione  e   riorganizzazione   delle   imprese   editoriali
attraverso il rafforzamento degli  strumenti  di  tutela  e  garanzia
della  coesione  sociale,  l'onere  complessivo  dei  trattamenti  di
sostegno al reddito erogati dall'Istituto nazionale di previdenza dei
giornalisti italiani in favore dei giornalisti assicurati  presso  la
propria    Gestione    Sostitutiva    dell'Assicurazione     Generale
Obbligatoria, in conseguenza dell'intervento della Cassa Integrazione
Guadagni Straordinaria di cui all'art. 35 della legge 5 agosto  1981,
n. 416 e della stipula di contratti di solidarieta' difensivi di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito  con
legge 19 dicembre 1984, n. 863, e' posto a carico delle  risorse  del
Fondo, per l'anno 2014, per la parte  eccedente  l'onere  complessivo
sostenuto  dall'Istituto  nazionale  di  previdenza  dei  giornalisti
italiani nell'anno 2013, e comunque per un importo non superiore a  2
milioni di euro, a condizione che vi sia un intervento di almeno pari
ammontare da parte delle imprese editoriali. 
                               Art. 6 
 
 
           Condizioni generali di accesso ai finanziamenti 
         e ai benefici di natura economica erogati dal Fondo 
 
  1. L'accesso ad ogni beneficio di natura economica, il cui onere e'
posto direttamente o indirettamente a carico del Fondo,  e'  precluso
nei confronti delle imprese presso le quali si verifichi  almeno  una
delle seguenti fattispecie: 
    a) la mancata iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2, comma  3,
lett. b) della legge  31  dicembre  2012,  n.  233,  per  un  periodo
superiore a sei mesi e fino all'eventuale successiva  iscrizione  nel
predetto elenco; 
    b) l'introduzione dalla data di emanazione del presente decreto e
per la durata delle misure finanziate, di bonus, stock option ed ogni
altra  forma  di  premio  non  strettamente  legato   alla   dinamica
retributiva contrattualmente stabilita, e collegata  a  risparmi  sul
costo del lavoro giornalistico, in favore dei dirigenti delle imprese
editoriali che accedono agli ammortizzatori sociali. 
                               Art. 7 
 
 
                       Disposizioni attuative 
 
  1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza
del Consiglio  dei  ministri  stipula  con  l'Istituto  nazionale  di
previdenza dei giornalisti italiani una convenzione per  l'attuazione
delle misure previste dal presente provvedimento e per assicurare  il
monitoraggio sul progressivo utilizzo delle risorse del Fondo. 
  2. Sulla base del monitoraggio  di  cui  al  comma  precedente,  il
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega
all'editoria puo', con proprio decreto,  modificare  la  ripartizione
delle risorse del Fondo per l'anno in corso, al fine di renderne piu'
efficiente l'utilizzo. 
    Roma, 30 settembre 2014 
 
             p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                     il Sottosegretario di Stato 
                   con delega per l'informazione, 
                    la comunicazione e l'editoria 
                                Lotti 
 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Poletti 
 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                                Guidi 
 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2014 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
Reg.ne Prev. n. 2774 
Roberto Camera

Autore: Roberto Camera

Esperto di diritto del Lavoro, relatore in corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia di lavoro e ideatore del sito Dottrina Per il Lavoro (ex DPLModena) - @CameraRoberto

Condividi questo articolo su