Governo: Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2014, il DPCM 30 settembre 2014 con l’istituzione del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria per il triennio 2014-2016.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2014
Istituzione del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno
all'editoria per il triennio 2014-2016.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
ed
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni,
recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per
l'editoria» e, in particolare gli articoli 35 («Trattamento
straordinario di integrazione salariale»), 36 («Risoluzione del
rapporto di lavoro»), 37 («Esodo e prepensionamento») e 38 («INPGI»);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante «Provvidenze per
l'editoria e riapertura dei termini a favore delle imprese
radiofoniche per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui
all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per
l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa»;
Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62 e successive modificazioni,
recante «Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e
modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416»;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 233, recante «Equo compenso nel
settore giornalistico» e, in particolare, l'art. 3 («Accesso ai
contributi in favore dell'editoria»);
Visto il Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis);
Visto l'art. 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
(legge di stabilita' per l'anno 2014) che ha istituito il "Fondo
straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria" per il
triennio 2014-2016, assegnando una dotazione finanziaria di 50
milioni di euro per il 2014, di 40 milioni di euro per il 2015 e di
30 milioni di euro per il 2016, con la finalita' di "incentivare, in
conformita' con il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione,
del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de
minimis), gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova
costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e digitale e
all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei
nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli
ammortizzatori sociali";
Preso atto che il citato art. 1, comma 261, prevede che la
ripartizione delle risorse sia definita annualmente con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria;
Esaminato l'andamento economico del settore editoriale e rilevate
le specifiche esigenze di sostegno delle imprese con particolare
riguardo:
all'elevato numero di richieste di accesso alle misure di
sostegno ai programmi di ristrutturazione aziendale, che prevedono
una revisione dell'organico mediante il ricorso ai prepensionamenti
di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, attualmente pendenti presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e allo stato
inevase stante l'esaurimento delle risorse del fondo statale
destinate a tale finalita':
all'andamento negativo del saldo occupazionale fra entrate ed
uscite dal lavoro registrato nell'ultimo triennio nel settore
giornalistico ed editoriale;
all'incremento del ricorso agli ammortizzatori sociali registrato
nel medesimo settore giornalistico ed editoriale, il cui onere e'
attualmente sostenuto interamente dall'Istituto nazionale di
previdenza dei giornalisti italiani (INPGI);
Sentite, in conformita' a quanto prescritto dal richiamato art. 1,
comma 261, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa nella
riunione dell'8 maggio 2014, da cui e' emersa, tra l'altro,
l'esigenza che le risorse messe a disposizione dal Governo siano
indirizzate a sostenere il mondo del lavoro, creando nuova
occupazione attraverso una riduzione del carico del costo del lavoro
e favorendo le ristrutturazioni aziendali, anche attraverso i
prepensionamenti, ma avendo sempre come obiettivo quello
dell'incentivo alla modernita' ed all'innovazione tecnologica,
considerata indispensabile affinche' le "industrie culturali
creative" siano percepite come vettore di sviluppo su cui investire;
Tenuto conto, altresi', delle proposte ed osservazioni pervenute
successivamente da parte delle diverse associazioni di categoria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
22 novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria
e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
20 dicembre 2013 con il quale e' stato approvato il bilancio di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno
2014, nell'ambito del quale risulta stanziato, sul pertinente
capitolo n. 477 "Fondo straordinario per gli interventi di sostegno
all'editoria" del Centro di Responsabilita' n. 9 "Informazione ed
Editoria", l'importo di euro 50.000.000;
Viste le successive note dell'Ufficio del Bilancio e per il
riscontro di regolarita' amministrativo contabile in date 26
febbraio, 28 febbraio e 23 maggio 2014, con le quali sono stati
comunicati gli avvenuti accantonamenti - effettuati ai sensi del
decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, art. 2, comma 1, lett. c), del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 7, comma 1, lett. b), e del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - rispettivamente per gli importi
di euro 2.741.784, euro 4.646.853 ed euro 1.339.822, per un importo
complessivo accantonato pari ad euro 8.728.459, sull'iniziale
stanziamento di euro 50.000.000 destinato al "Fondo straordinario per
gli interventi di sostegno all'editoria";
Vista la nota in data 23 giugno 2014 con la quale l'Ufficio del
bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo contabile
ha comunicato che l'accantonamento pari ad euro 4.646.853 e' stato
imputato ad altri capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, in considerazione dell'esigenza di
ripristinare, se pure non integralmente, il livello delle risorse
originariamente stanziate per le specifiche finalita' individuate dal
legislatore con la legge di stabilita' per l'anno 2014;
Tenuto conto, pertanto, che le somme stanziate per il Fondo
ammontano complessivamente, per l'anno 2014, ad euro 45.918.394;
Visto l'art. 1-bis introdotto nel decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90 dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, recante norme
sul rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia
anticipata per i giornalisti;
Considerato che, in virtu' della citata disposizione, gli oneri
derivanti dal rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia
anticipata per i giornalisti sono coperti attraverso corrispondenti
riduzioni della dotazione del Fondo straordinario istituito dall'art.
1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per ciascuno degli
anni 2014, 2015 e 2016;
Considerato, piu' in particolare, che in forza di quanto stabilito
al comma 4, lettere a) e b), del citato art. 1-bis, la dotazione del
Fondo straordinario e' decurtata, per l'anno 2014, di una somma
complessiva pari a 25 milioni di euro;
Accertato, pertanto, che le somme stanziate per il Fondo ammontano
complessivamente, per l'anno 2014, ad euro 20.918.394, di cui euro
1.182.500 gia' trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio
2014, con il quale l'on. Luca Lotti e' stato nominato Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23
aprile 2014, con il quale al Sottosegretario di Stato on. Luca Lotti
sono state delegate le funzioni in materia di informazione,
comunicazione ed editoria;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente decreto si
intendono per:
a) «Imprese editoriali»: le imprese operanti nel settore
dell'editoria e dell'informazione che editano libri e pubblicazioni
giornalistiche, anche in via telematica, a carattere quotidiano o
periodico, le agenzie di stampa a carattere nazionale o locale, le
imprese esercenti attivita' di emittenza radiotelevisiva nazionale o
locale che diffondono servizi e programmi di informazione
giornalistica, nonche' le imprese che ad esse forniscono prodotti
giornalistici;
b) «Giornalisti»: gli iscritti agli albi professionali tenuti
dall'Ordine dei Giornalisti ai sensi della legge 3 febbraio 1969, n.
63 che svolgono attivita' lavorativa di natura giornalistica;
c) «Fondo»: il Fondo straordinario per gli interventi di sostegno
all'editoria, di cui all'art. 1, comma 261, della legge 27 dicembre
2013, n. 147.
Art. 2
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita' di
concessione ed erogazione, per l'anno 2014, delle risorse del Fondo,
per un ammontare pari a 20.918.394 euro, ripartiti nelle misure
definite ai sensi dei successivi articoli, per gli interventi
operanti nei seguenti ambiti:
a) incentivi agli investimenti in innovazione tecnologica e
digitale;
b) incentivi all'assunzione di giornalisti;
c) parziale finanziamento degli ammortizzatori sociali erogati in
favore dei giornalisti disoccupati o interessati da processi di
riduzione dell'attivita' lavorativa per collocamento in cassa
integrazione guadagni straordinaria o dalla stipula di contratti di
solidarieta' difensiva di cui alla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
Art. 3 Incentivi agli investimenti in innovazione tecnologica e digitale 1. Al fine di sostenere gli investimenti in innovazione tecnologica e digitale nel settore dell'editoria, e' istituita, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi di quanto previsto dal decreto del 26 gennaio 2012 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, un'apposita sezione speciale destinata alla concessione della garanzia sui finanziamenti erogati alle imprese editoriali per le finalita' di cui al presente comma. 2. Per l'operativita' della sezione speciale di cui al comma 1 sono conferite risorse del Fondo per un importo pari ad euro 7. 418.394. 3. Per la costituzione della sezione speciale, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscrive con il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'economia e delle finanze l'accordo di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale di cui al comma 1. 4. Nel limite di una quota del Fondo pari a 500.000 euro, puo' essere riconosciuto un contributo alle imprese editoriali di nuova costituzione, a fronte di spese documentate sostenute per progetti innovativi, da sottoporre alla valutazione di apposita commissione. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e' emanato il relativo bando ed e' nominata la commissione.
Art. 4
Misure di promozione dell'occupazione giornalistica
1. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
puo', con proprio atto deliberativo e fino a concorrenza delle
risorse previste dal successivo comma 5, riconoscere alle imprese
editoriali che procedano, entro il 31 dicembre 2014, all'assunzione
con contratto di lavoro subordinato di giornalisti in possesso di
specifiche competenze professionali nel campo dei nuovi media,
specifici sgravi consistenti nella riduzione della contribuzione
previdenziale a carico del datore di lavoro, secondo i criteri e
nelle misure di seguito indicati:
a) il 100% dell'aliquota ordinaria, per un periodo di trentasei
mesi, qualora l'assunzione avvenga con contratto a tempo
indeterminato;
b) il 50% dell'aliquota ordinaria, per un periodo massimo di
trentasei mesi, qualora l'assunzione avvenga con contratto a tempo
determinato.
2. In caso di successiva trasformazione a tempo indeterminato dei
rapporti di lavoro instaurati con assunzioni a tempo determinato, lo
sgravio previsto dalla lettera a) del comma 1 potra' essere
riconosciuto per la durata del precedente rapporto a termine per un
periodo massimo complessivo non superiore a trentasei mesi.
3. Gli sgravi di cui al comma 1, lettera a), saranno riconosciuti a
condizione che le assunzioni risultino incrementali rispetto alla
media dei giornalisti occupati presso l'impresa nei dodici mesi
antecedenti, calcolata al netto dei casi di dimissioni volontarie, di
licenziamento per raggiungimento dei limiti di eta' e per giusta
causa.
4. Gli sgravi di cui al comma 1, lettera b) saranno revocati, con
obbligo di versamento delle relative differenze contributive riferite
ai rapporti non trasformati, qualora il datore di lavoro non proceda
alla trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di una
percentuale pari almeno al 20% dei rapporti a termine instaurati
oggetto di agevolazione, calcolata al netto dei contratti di
sostituzione.
5. L'onere derivante per l'anno 2014 dalla concessione degli sgravi
di cui al presente articolo e' posto integralmente a carico del
Fondo, nel limite complessivo di 11 milioni di euro.
Art. 5
Sostegno agli ammortizzatori sociali
1. Al fine di attenuare l'impatto sociale dei processi di
ristrutturazione e riorganizzazione delle imprese editoriali
attraverso il rafforzamento degli strumenti di tutela e garanzia
della coesione sociale, l'onere complessivo dei trattamenti di
sostegno al reddito erogati dall'Istituto nazionale di previdenza dei
giornalisti italiani in favore dei giornalisti assicurati presso la
propria Gestione Sostitutiva dell'Assicurazione Generale
Obbligatoria, in conseguenza dell'intervento della Cassa Integrazione
Guadagni Straordinaria di cui all'art. 35 della legge 5 agosto 1981,
n. 416 e della stipula di contratti di solidarieta' difensivi di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con
legge 19 dicembre 1984, n. 863, e' posto a carico delle risorse del
Fondo, per l'anno 2014, per la parte eccedente l'onere complessivo
sostenuto dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani nell'anno 2013, e comunque per un importo non superiore a 2
milioni di euro, a condizione che vi sia un intervento di almeno pari
ammontare da parte delle imprese editoriali.
Art. 6
Condizioni generali di accesso ai finanziamenti
e ai benefici di natura economica erogati dal Fondo
1. L'accesso ad ogni beneficio di natura economica, il cui onere e'
posto direttamente o indirettamente a carico del Fondo, e' precluso
nei confronti delle imprese presso le quali si verifichi almeno una
delle seguenti fattispecie:
a) la mancata iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2, comma 3,
lett. b) della legge 31 dicembre 2012, n. 233, per un periodo
superiore a sei mesi e fino all'eventuale successiva iscrizione nel
predetto elenco;
b) l'introduzione dalla data di emanazione del presente decreto e
per la durata delle misure finanziate, di bonus, stock option ed ogni
altra forma di premio non strettamente legato alla dinamica
retributiva contrattualmente stabilita, e collegata a risparmi sul
costo del lavoro giornalistico, in favore dei dirigenti delle imprese
editoriali che accedono agli ammortizzatori sociali.
Art. 7
Disposizioni attuative
1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza
del Consiglio dei ministri stipula con l'Istituto nazionale di
previdenza dei giornalisti italiani una convenzione per l'attuazione
delle misure previste dal presente provvedimento e per assicurare il
monitoraggio sul progressivo utilizzo delle risorse del Fondo.
2. Sulla base del monitoraggio di cui al comma precedente, il
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega
all'editoria puo', con proprio decreto, modificare la ripartizione
delle risorse del Fondo per l'anno in corso, al fine di renderne piu'
efficiente l'utilizzo.
Roma, 30 settembre 2014
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
il Sottosegretario di Stato
con delega per l'informazione,
la comunicazione e l'editoria
Lotti
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro
dello sviluppo economico
Guidi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
Reg.ne Prev. n. 2774



