Governo: misure a favore delle imprese, connesse alle crisi dei mercati internazionali

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2026, il decreto legge n. 42 del 3 aprile 2026, con disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
DECRETO-LEGGE 3 aprile 2026, n. 42
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonche' in favore delle imprese.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure
per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei
carburanti;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di
adottare misure a sostegno delle imprese e dell'economia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 3 aprile 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese e
del made in Italy, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modifiche al decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38
1. Al decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai sensi
dell'articolo 1, comma 770, secondo periodo, della legge 30 dicembre
2025, n. 199, alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di
cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2
marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
aprile 2024, n. 56, e che abbiano ricevuto dal GSE la comunicazione
che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di
ammissibilita' previsti dal decreto del Ministro delle imprese e del
made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
agosto 2024, n. 183, nonche' dell'esaurimento delle risorse
disponibili, spetta, nell'anno 2026, un contributo, sotto forma di
credito d'imposta, nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro per
l'anno 2026, pari all'89,77 per cento dell'ammontare del credito
d'imposta richiesto con le predette comunicazioni con riferimento
agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla legge 11
dicembre 2016, n. 232, e alle spese di formazione del personale.»;
2) al comma 3, sostituire le parole: «di cui al presente
articolo» con le seguenti: «di cui al comma 1»;
3) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Alle
imprese di cui al comma 1 e' concesso un contributo, nel limite
massimo di 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 80 milioni di
euro per l'anno 2027 e di 60 milioni di euro per l'anno 2028. Il
contributo e' concesso in proporzione alle spese sostenute per gli
investimenti in impianti finalizzati all'autoproduzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, comprese le
spese per i sistemi di accumulo dell'energia prodotta, nel rispetto
del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente
(DNSH) e alle spese sostenute per le certificazioni relative alla
documentazione contabile e per quelle necessarie alla dimostrazione
della riduzione dei consumi energetici e della conformita' al
principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati, risultanti dalle
comunicazioni di cui al comma 1. Il contributo di cui al presente
comma non puo' eccedere per ciascuna istanza l'ammontare del credito
d'imposta richiesto con le predette comunicazioni per le medesime
spese. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy provvede
all'erogazione dei contributi, sulla base delle informazioni fornite
dal GSE in relazione alle spese sostenute, secondo le modalita'
individuate con proprio decreto. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di
aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero
delle imprese e del made in Italy.».
4) al comma 4, le parole: «537 milioni di euro» sono sostituite
dalle seguenti: «1.302,3 milioni di euro»;
5) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Agli oneri
derivanti dal comma 3-bis, pari a 57,7 milioni di euro per l'anno
2026, a 80 milioni di euro per l'anno 2027 e a 60 milioni di euro per
l'anno 2028 si provvede ai sensi dell'articolo 18.»;
b) dopo l'articolo 8, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 8-bis (Misure in materia di accise). - 1. In continuita'
con quanto previsto dall'articolo 2, del decreto-legge 18 marzo 2026,
n. 33 e in considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi dei
prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul
gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale
usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato
con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono
rideterminate, dall'8 aprile 2026 e fino al 1° maggio 2026, nelle
seguenti misure:
a) benzina: 472,90 euro per 1000 litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro
per 1000 litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti:
167,77 euro per mille chilogrammi;
d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro
cubo.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di
accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28
marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da
sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo
tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le
condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e'
rideterminata nella misura di 472,90 euro per mille litri.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 308
milioni di euro per l'anno 2026 e in 4,4 milioni di euro nell'anno
2028, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
Art. 8-ter (Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e
benzina a favore delle imprese agricole). - 1. Al fine di mitigare
gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento
eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, derivanti dalle
recenti crisi internazionali, alle imprese agricole e' riconosciuto,
nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale
compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per
l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi
utilizzati per l'esercizio delle attivita' agricole, un contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento
della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel
mese di marzo dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture
d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre
2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 31 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla
formazione del reddito dell'impresa ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, adottato entro 30 giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita'
di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare
riguardo alle procedure di concessione del contributo, sotto forma di
credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa
previsto, nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni di
revoca e all'effettuazione dei controlli.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel
rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai
relativi adempimenti europei provvede il Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30
milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo
18.
Art. 8-quater (Misure urgenti per il sostegno
all'internazionalizzazione delle imprese italiane impattate dal
rincaro dei costi energetici o dalle conseguenze del conflitto). - 1.
Nel limite di 800 milioni di euro delle disponibilita' del fondo
rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28
maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, qualora sussistano le condizioni di cui al comma
2, il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma
1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementato
fino al venti per cento dei finanziamenti concessi ai sensi
dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle domande
di finanziamento agevolato a valere sul fondo di cui al comma 1 se
sussistono le seguenti condizioni:
a) le domande sono presentate entro il 31 dicembre 2026;
b) le domande riguardano il sostegno ad iniziative volte alla
transizione digitale o ecologica di cui all'articolo 7 del decreto
del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
1° giugno 2023 pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale
n. 164 del 15 luglio 2023;
c) le imprese richiedenti hanno subito un impatto negativo a
causa del rincaro dei costi energetici o una diminuzione del
fatturato o dei flussi di cassa in relazione al conflitto nell'area
del Golfo Persico.
3. Il cofinanziamento a fondo perduto di cui al comma 1 e'
elevato fino al trenta per cento per le imprese qualificabili come
piccola e media impresa (PMI) come individuate dall'Allegato 1 al
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
4. Le erogazioni afferenti al cofinanziamento a fondo perduto
di cui ai commi 1 e 3 sono autorizzate, complessivamente, nel limite
massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2026 e di 140 milioni di
euro per l'anno 2027.
5. Con una o piu' deliberazioni, il Comitato agevolazioni di
cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
puo' stabilire i criteri per la verifica delle condizioni di cui al
comma 2, i termini e le modalita' per l'applicazione della misura
prevista dal presente articolo.».
c) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «e' incrementato
di» aggiungere le seguenti parole: «43 milioni di euro per l'anno
2031 e» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Fondo per
le emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 443, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' incrementato di 30 milioni di euro
per l'anno 2027. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 95
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota
destinata al potenziamento del Fondo nazionale per l'efficienza
energetica e' autorizzata la spesa ulteriore di 175 milioni di euro
per l'anno 2027, di 159,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 129,6
milioni di euro per l'anno 2029, di 78,5 milioni di euro per l'anno
2030 e di 30,1 milioni di euro per l'anno 2031. Per il finanziamento
dei contratti di sviluppo, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' autorizzata la spesa ulteriore
di 13,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 17,4 milioni di euro per
l'anno 2028, di 17,7 milioni di euro per l'anno 2029, di 10,65
milioni di euro per l'anno 2030 e di 6,45 milioni di euro per l'anno
2031. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 647, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, e' autorizzata la spesa di ulteriori 9,45
milioni di euro per l'anno 2027, di 12,18 milioni di euro per l'anno
2028, di 12,39 milioni di euro per l'anno 2029, di 7,46 milioni di
euro per l'anno 2030 e di 4,52 milioni di euro per l'anno 2031. Per
le finalita' di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e' autorizzata la spesa di ulteriori 4,05
milioni di euro per l'anno 2027, di 5,22 milioni di euro per l'anno
2028, di 5,31 milioni di euro per l'anno 2029, di 3,19 milioni di
euro per l'anno 2030 e di 1,93 milioni di euro per l'anno 2031. Il
fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023,
n. 213, e' incrementato di 773 milioni di euro per l'anno 2026».
2) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
i) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti
dal comma 1 e dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 1, 6, comma 1, 7,
comma 1, 8, commi 1 e 3-bis, 8-bis, 8-ter, 9, comma 1, 11, comma 1,
13, commi 1 e 3, 14, comma 1, valutati in 401,88 milioni di euro per
l'anno 2026, 171,5 milioni di euro per l'anno 2027, 274,6 milioni di
euro per l'anno 2028, 359,1 milioni di euro per ciascuno degli anni
2029 e 2030, 329,2 milioni di euro per l'anno 2031, 233,6 milioni di
euro per l'anno 2032, 106,8 milioni di euro per l'anno 2033, 67,2
milioni di euro per l'anno 2034 e 61,6 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2035, e pari a 2.166,25 milioni di euro per
l'anno 2026, 314,75 milioni di euro per l'anno 2027, 254,5 milioni di
euro per l'anno 2028, 165,5 milioni di euro per l'anno 2029, 100,3
milioni di euro per l'anno 2030, 86,5 milioni di euro per l'anno
2031, 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034,
27,5 milioni di euro per l'anno 2035 e 0,5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2036, si provvede:»;
ii) alla lettera a), sostituire le parole: «7, comma 1, 12,
comma 1, e delle minori spese derivanti dall'articolo 7, comma 1» con
le seguenti: «7, comma 1, 8-bis, 12, comma 1, e delle minori spese
derivanti dagli articoli 7, comma 1, e 8-bis»;
iii) alla lettera b), sostituire le parole: «537 milioni di
euro» con le seguenti: «1.300 milioni di euro»;
iv) dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
«b-bis) quanto a 50 milioni per il 2026, 80 milioni per il
2027 e 60 milioni per il 2028 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 460, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207;
b-ter) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026 mediante
corrispondente versamento in entrata del bilancio dello Stato, delle
somme disponibili in conto residui nell'ambito dello stato di
previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi
dell'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
b-quater) quanto a 64 milioni di euro per l'anno 2026,
mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del
bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data del 30 marzo 2026, non sono
riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo,
acquisite all'erario;
b-quinquies) quanto a 497,626 milioni di euro per l'anno
2026, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi
derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra
dell'anno 2025, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9
giugno 2020, n. 47, nell'ambito delle attribuzioni di cui al secondo
periodo del comma 4 del medesimo articolo 23. Tale quota resta
definitivamente acquisita all'erario;
b-sexies) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
b-septies) quanto a euro 333.924.858 per l'anno 2026
mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e quanto a
euro 94.756 per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse iscritte
nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47;
b-octies) quanto a euro 1.300.000 per l'anno 2026 mediante
utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi
dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.
102;
b-novies) quanto a euro 398.600 per l'anno 2026 mediante
utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi
dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 199;
b-decies) quanto a euro 29.448.311 per l'anno 2026 mediante
utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi
dell'articolo 5, comma 12, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.
102;
b-undecies) quanto a euro 400.000 per l'anno 2026 mediante
utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi
dell'articolo 8, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.
102;
b-duodecies) quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2026
mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
b-terdecies) quanto a euro 11.799.752 per l'anno 2026
mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.
47;
b-quaterdecies) quanto a euro 20.000.000 per l'anno 2026
mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi
dell'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 2024, n.
131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n.
166;
b-quinquiesdecies) quanto a euro 119.576.369 per l'anno
2026 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio
dello Stato, nel medesimo anno, delle risorse disponibili in conto
residui, nello stato di previsione Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47 e dell'articolo 5, comma 12, del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
b-sexiesdecies) quanto a 222 milioni di euro per l'anno
2027, 199 milioni di euro per l'anno 2028, 165 milioni di euro per
l'anno 2029, 100 milioni di euro per l'anno 2030 e 86 milioni di euro
per l'anno 2031, mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 1,
comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.».
3) al comma 3 dopo le parole «articoli 2, 5,» sono aggiunte le
seguenti: «8-quater,».
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Palermo, addi' 3 aprile 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy
Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica
Lollobrigida, Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste
Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Nordio



