Governo: misure a favore delle imprese, connesse alle crisi dei mercati internazionali

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2026, il decreto legge n. 42 del 3 aprile 2026, con disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese.

 

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 


 

DECRETO-LEGGE 3 aprile 2026, n. 42 

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi  connessi  alle
crisi dei mercati internazionali, nonche' in  favore  delle  imprese.
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure
per contenere  gli  effetti  derivanti  dall'aumento  del  costo  dei
carburanti; 
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
adottare misure a sostegno delle imprese e dell'economia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 3 aprile 2026; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese  e
del made in Italy,  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica,   del   Ministro   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
           Modifiche al decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 
 
  1. Al decreto-legge  27  marzo  2026,  n.  38,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8: 
      1) il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Ai  sensi
dell'articolo 1, comma 770, secondo periodo, della legge 30  dicembre
2025, n. 199, alle imprese che hanno presentato le  comunicazioni  di
cui all'articolo 38, comma 10, primo  periodo,  del  decreto-legge  2
marzo 2024, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
aprile 2024, n. 56, e che abbiano ricevuto dal GSE  la  comunicazione
che   l'investimento   risponde   tecnicamente   ai   requisiti    di
ammissibilita' previsti dal decreto del Ministro delle imprese e  del
made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  6
agosto  2024,  n.  183,  nonche'   dell'esaurimento   delle   risorse
disponibili, spetta, nell'anno 2026, un contributo,  sotto  forma  di
credito d'imposta, nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro per
l'anno 2026, pari all'89,77  per  cento  dell'ammontare  del  credito
d'imposta richiesto con le  predette  comunicazioni  con  riferimento
agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla legge  11
dicembre 2016, n. 232, e alle spese di formazione del personale.»; 
      2) al comma 3,  sostituire  le  parole:  «di  cui  al  presente
articolo» con le seguenti: «di cui al comma 1»; 
      3) dopo il comma  3  e'  aggiunto  il  seguente:  «3-bis.  Alle
imprese di cui al comma 1  e'  concesso  un  contributo,  nel  limite
massimo di 57,7 milioni di euro per l'anno 2026,  di  80  milioni  di
euro per l'anno 2027 e di 60 milioni di  euro  per  l'anno  2028.  Il
contributo e' concesso in proporzione alle spese  sostenute  per  gli
investimenti in impianti finalizzati  all'autoproduzione  di  energia
elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, comprese le
spese per i sistemi di accumulo dell'energia prodotta,  nel  rispetto
del principio di non arrecare  un  danno  significativo  all'ambiente
(DNSH) e alle spese sostenute per  le  certificazioni  relative  alla
documentazione contabile e per quelle necessarie  alla  dimostrazione
della  riduzione  dei  consumi  energetici  e  della  conformita'  al
principio DNSH, rilasciate da soggetti  abilitati,  risultanti  dalle
comunicazioni di cui al comma 1. Il contributo  di  cui  al  presente
comma non puo' eccedere per ciascuna istanza l'ammontare del  credito
d'imposta richiesto con le predette  comunicazioni  per  le  medesime
spese. Il Ministero delle  Imprese  e  del  Made  in  Italy  provvede
all'erogazione dei contributi, sulla base delle informazioni  fornite
dal GSE in relazione  alle  spese  sostenute,  secondo  le  modalita'
individuate con proprio decreto. Le disposizioni di cui  al  presente
comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di
aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero
delle imprese e del made in Italy.». 
      4) al comma 4, le parole: «537 milioni di euro» sono sostituite
dalle seguenti: «1.302,3 milioni di euro»; 
      5) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Agli  oneri
derivanti dal comma 3-bis, pari a 57,7 milioni  di  euro  per  l'anno
2026, a 80 milioni di euro per l'anno 2027 e a 60 milioni di euro per
l'anno 2028 si provvede ai sensi dell'articolo 18.»; 
    b) dopo l'articolo 8, sono aggiunti i seguenti: 
      «Art. 8-bis (Misure in materia di accise). - 1. In  continuita'
con quanto previsto dall'articolo 2, del decreto-legge 18 marzo 2026,
n. 33 e in considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi  dei
prodotti energetici, le  aliquote  di  accisa  sulla  benzina  e  sul
gasolio, sui gas di petrolio liquefatti  (GPL)  e  sul  gas  naturale
usati come carburanti, di cui all'Allegato I  al  testo  unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali  e  amministrative,  approvato
con  il  decreto  legislativo  26  ottobre   1995,   n.   504,   sono
rideterminate, dall'8 aprile 2026 e fino al  1°  maggio  2026,  nelle
seguenti misure: 
        a) benzina: 472,90 euro per 1000 litri; 
        b) oli da gas o gasolio usato come  carburante:  472,90  euro
per 1000 litri; 
        c) gas di petrolio liquefatti (GPL)  usati  come  carburanti:
167,77 euro per mille chilogrammi; 
        d) gas naturale usato come carburante: zero  euro  per  metro
cubo. 
      2. Per il medesimo periodo di cui al  comma  1,  l'aliquota  di
accisa di cui all'articolo 3, comma 4,  del  decreto  legislativo  28
marzo 2025, n.  43,  applicata  ai  gasoli  paraffinici  ottenuti  da
sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo
tal quali per essere impiegati come  carburanti,  che  soddisfano  le
condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo  5,  del  regolamento
(UE)  n.  651/2014  della  Commissione,  del  17  giugno   2014,   e'
rideterminata nella misura di 472,90 euro per mille litri. 
      3. Agli oneri derivanti dai  commi  1  e  2,  valutati  in  308
milioni di euro per l'anno 2026 e in 4,4 milioni  di  euro  nell'anno
2028, si provvede ai sensi dell'articolo 18. 
      Art. 8-ter (Credito  d'imposta  per  l'acquisto  di  gasolio  e
benzina a favore delle imprese agricole). - 1. Al  fine  di  mitigare
gli  effetti   economici   derivanti   dal   perdurare   dell'aumento
eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina,  derivanti  dalle
recenti crisi internazionali, alle imprese agricole e'  riconosciuto,
nel limite di  30  milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  a  parziale
compensazione  dei  maggiori  oneri  effettivamente   sostenuti   per
l'acquisto  di  gasolio  e  benzina  per  l'alimentazione  dei  mezzi
utilizzati per l'esercizio delle attivita'  agricole,  un  contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento
della spesa sostenuta per l'acquisto del  carburante  effettuato  nel
mese di marzo dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture
d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. 
      2. Il credito d'imposta di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro  la  data  del  31  dicembre
2026. Non si applicano i limiti di  cui  all'articolo  1,  comma  53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34  della  legge
23 dicembre 2000, n. 388  e  all'articolo  31  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio  2010,  n.  122.  Il  credito  d'imposta  non  concorre   alla
formazione  del  reddito  dell'impresa  ne'  della  base   imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta  e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a  oggetto  i  medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non
concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile
dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al
superamento del costo sostenuto. 
      3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'
alimentare e delle foreste, adottato entro 30 giorni dall'entrata  in
vigore  del  presente  decreto,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita'
di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1,  con  particolare
riguardo alle procedure di concessione del contributo, sotto forma di
credito d'imposta, anche ai fini del rispetto  del  limite  di  spesa
previsto, nonche' alla documentazione richiesta, alle  condizioni  di
revoca e all'effettuazione dei controlli. 
      4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel
rispetto della normativa europea in materia di  aiuti  di  Stato.  Ai
relativi adempimenti europei provvede il Ministero  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste. 
      5. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  30
milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai  sensi  dell'articolo
18. 
      Art.    8-quater    (Misure    urgenti    per    il    sostegno
all'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane  impattate   dal
rincaro dei costi energetici o dalle conseguenze del conflitto). - 1.
Nel limite di 800 milioni di  euro  delle  disponibilita'  del  fondo
rotativo di cui all'articolo 2, primo  comma,  del  decreto-legge  28
maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 1981, n. 394, qualora sussistano le condizioni di cui al comma
2, il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo  72,  comma
1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementato
fino  al  venti  per  cento  dei  finanziamenti  concessi  ai   sensi
dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981. 
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle  domande
di finanziamento agevolato a valere sul fondo di cui al  comma  1  se
sussistono le seguenti condizioni: 
        a) le domande sono presentate entro il 31 dicembre 2026; 
        b) le domande riguardano il sostegno ad iniziative volte alla
transizione digitale o ecologica di cui all'articolo  7  del  decreto
del Ministro degli affari esteri e della cooperazione  internazionale
1° giugno 2023 pubblicato nella Gazzetta ufficiale -  Serie  generale
n. 164 del 15 luglio 2023; 
        c) le imprese richiedenti hanno subito un impatto negativo  a
causa  del  rincaro  dei  costi  energetici  o  una  diminuzione  del
fatturato o dei flussi di cassa in relazione al  conflitto  nell'area
del Golfo Persico. 
      3. Il cofinanziamento a fondo perduto di  cui  al  comma  1  e'
elevato fino al trenta per cento per le  imprese  qualificabili  come
piccola e media impresa (PMI) come  individuate  dall'Allegato  1  al
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. 
      4. Le erogazioni afferenti al cofinanziamento a  fondo  perduto
di cui ai commi 1 e 3 sono autorizzate, complessivamente, nel  limite
massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2026 e di  140  milioni  di
euro per l'anno 2027. 
      5. Con una o piu' deliberazioni, il  Comitato  agevolazioni  di
cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n.  205,
puo' stabilire i criteri per la verifica delle condizioni di  cui  al
comma 2, i termini e le modalita'  per  l'applicazione  della  misura
prevista dal presente articolo.». 
    c) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole  «e'  incrementato
di» aggiungere le seguenti parole: «43 milioni  di  euro  per  l'anno
2031 e» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il  Fondo  per
le emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1, comma  443,  della
legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' incrementato di 30 milioni di euro
per l'anno 2027. Per le finalita' di cui  all'articolo  1,  comma  95
della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  relativamente  alla  quota
destinata al  potenziamento  del  Fondo  nazionale  per  l'efficienza
energetica e' autorizzata la spesa ulteriore di 175 milioni  di  euro
per l'anno 2027, di 159,2 milioni di euro per l'anno 2028,  di  129,6
milioni di euro per l'anno 2029, di 78,5 milioni di euro  per  l'anno
2030 e di 30,1 milioni di euro per l'anno 2031. Per il  finanziamento
dei contratti di sviluppo, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' autorizzata la spesa  ulteriore
di 13,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 17,4 milioni di euro  per
l'anno 2028, di 17,7 milioni  di  euro  per  l'anno  2029,  di  10,65
milioni di euro per l'anno 2030 e di 6,45 milioni di euro per  l'anno
2031. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 647, della  legge
28 dicembre 2015, n. 208, e' autorizzata la spesa di  ulteriori  9,45
milioni di euro per l'anno 2027, di 12,18 milioni di euro per  l'anno
2028, di 12,39 milioni di euro per l'anno 2029, di  7,46  milioni  di
euro per l'anno 2030 e di 4,52 milioni di euro per l'anno  2031.  Per
le finalita' di  cui  all'articolo  1,  comma  648,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, e' autorizzata  la  spesa  di  ulteriori  4,05
milioni di euro per l'anno 2027, di 5,22 milioni di euro  per  l'anno
2028, di 5,31 milioni di euro per l'anno 2029,  di  3,19  milioni  di
euro per l'anno 2030 e di 1,93 milioni di euro per  l'anno  2031.  Il
fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023,
n. 213, e' incrementato di 773 milioni di euro per l'anno 2026». 
      2) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 
        i) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti
dal comma 1 e dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 1, 6, comma  1,  7,
comma 1, 8, commi 1 e 3-bis, 8-bis, 8-ter, 9, comma 1, 11,  comma  1,
13, commi 1 e 3, 14, comma 1, valutati in 401,88 milioni di euro  per
l'anno 2026, 171,5 milioni di euro per l'anno 2027, 274,6 milioni  di
euro per l'anno 2028, 359,1 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
2029 e 2030, 329,2 milioni di euro per l'anno 2031, 233,6 milioni  di
euro per l'anno 2032, 106,8 milioni di euro  per  l'anno  2033,  67,2
milioni di euro per l'anno 2034  e  61,6  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2035, e pari  a  2.166,25  milioni  di  euro  per
l'anno 2026, 314,75 milioni di euro per l'anno 2027, 254,5 milioni di
euro per l'anno 2028, 165,5 milioni di euro per  l'anno  2029,  100,3
milioni di euro per l'anno 2030, 86,5  milioni  di  euro  per  l'anno
2031, 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032  al  2034,
27,5 milioni di euro per l'anno 2035 e 0,5 milioni di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2036, si provvede:»; 
        ii) alla lettera a), sostituire le parole: «7, comma  1,  12,
comma 1, e delle minori spese derivanti dall'articolo 7, comma 1» con
le seguenti: «7, comma 1, 8-bis, 12, comma 1, e  delle  minori  spese
derivanti dagli articoli 7, comma 1, e 8-bis»; 
        iii) alla lettera b), sostituire le parole: «537  milioni  di
euro» con le seguenti: «1.300 milioni di euro»; 
        iv) dopo la lettera b) aggiungere le seguenti: 
          «b-bis) quanto a 50 milioni per il 2026, 80 milioni per  il
2027 e 60 milioni  per  il  2028  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 460,  della
legge 30 dicembre 2024, n. 207; 
          b-ter) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026 mediante
corrispondente versamento in entrata del bilancio dello Stato,  delle
somme  disponibili  in  conto  residui  nell'ambito  dello  stato  di
previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai  sensi
dell'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2024, n. 207; 
          b-quater) quanto a 64 milioni  di  euro  per  l'anno  2026,
mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata  del
bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data del 30 marzo 2026,  non  sono
riassegnate ai pertinenti programmi e  restano,  per  detto  importo,
acquisite all'erario; 
          b-quinquies) quanto a 497,626 milioni di  euro  per  l'anno
2026, mediante corrispondente utilizzo di quota  parte  dei  proventi
derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas a effetto  serra
dell'anno 2025, di cui all'articolo  23  del  decreto  legislativo  9
giugno 2020, n. 47, nell'ambito delle attribuzioni di cui al  secondo
periodo del comma 4  del  medesimo  articolo  23.  Tale  quota  resta
definitivamente acquisita all'erario; 
          b-sexies) quanto a 30  milioni  di  euro  per  l'anno  2026
mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213; 
          b-septies)  quanto  a  euro  333.924.858  per  l'anno  2026
mediante utilizzo delle risorse iscritte nello  stato  di  previsione
del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e  quanto  a
euro 94.756 per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse  iscritte
nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  ai  sensi  dell'articolo  23,  comma   7,   del   decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47; 
          b-octies) quanto a euro 1.300.000 per l'anno 2026  mediante
utilizzo  delle  risorse  iscritte  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,  ai  sensi
dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014,  n.
102; 
          b-novies) quanto a euro 398.600 per  l'anno  2026  mediante
utilizzo  delle  risorse  iscritte  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,  ai  sensi
dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 8  novembre  2021,
n. 199; 
          b-decies) quanto a euro 29.448.311 per l'anno 2026 mediante
utilizzo  delle  risorse  iscritte  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 12, del decreto legislativo 4 luglio 2014,  n.
102; 
          b-undecies) quanto a euro 400.000 per l'anno 2026  mediante
utilizzo  delle  risorse  iscritte  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014,  n.
102; 
          b-duodecies)  quanto  a  euro  3.000.000  per  l'anno  2026
mediante utilizzo delle risorse iscritte nello  stato  di  previsione
del Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  ai  sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102; 
          b-terdecies) quanto  a  euro  11.799.752  per  l'anno  2026
mediante utilizzo delle risorse iscritte nello  stato  di  previsione
del Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno  2020,  n.
47; 
          b-quaterdecies) quanto a euro 20.000.000  per  l'anno  2026
mediante utilizzo delle risorse iscritte nello  stato  di  previsione
del Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  ai  sensi
dell'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 16  settembre  2024,  n.
131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024,  n.
166; 
          b-quinquiesdecies) quanto a  euro  119.576.369  per  l'anno
2026 mediante  corrispondente  versamento  all'entrata  del  bilancio
dello Stato, nel medesimo anno, delle risorse  disponibili  in  conto
residui, nello stato di previsione Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47 e dell'articolo  5,  comma  12,  del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102; 
          b-sexiesdecies) quanto a 222 milioni  di  euro  per  l'anno
2027, 199 milioni di euro per l'anno 2028, 165 milioni  di  euro  per
l'anno 2029, 100 milioni di euro per l'anno 2030 e 86 milioni di euro
per l'anno 2031, mediante utilizzo del fondo di cui  all'articolo  1,
comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.». 
      3) al comma 3 dopo le parole «articoli 2, 5,» sono aggiunte  le
seguenti: «8-quater,». 
                               Art. 2 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Palermo, addi' 3 aprile 2026 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
                                  Urso, Ministro delle imprese e  del
                                  made in Italy 
 
                                  Pichetto      Fratin,      Ministro
                                  dell'ambiente  e  della   sicurezza
                                  energetica 
 
                                  Lollobrigida,              Ministro
                                  dell'agricoltura, della  sovranita'
                                  alimentare e delle foreste 
 
                                  Tajani,   Ministro   degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
Visto, il Guardasigilli: Nordio
La Redazione

Autore: La Redazione

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