Governo: misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2025, il Decreto Legge 26 giugno 2025, n. 92, che introduce misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi.
Nel decreto sono previste disposizioni in materia di ammortizzatori sociali. In particolare:
- Art. 6 – Esonero della contribuzione addizionale per le unita’ produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa
- Art.7 – Misure urgenti a sostegno degli occupati in gruppi di imprese
- Art. 8 – Misure di sostegno ai lavoratori in caso di cessione di azienda e di cessazione dell’attivita’ produttiva
- Art. 10 – Misure urgenti in favore della filiera produttiva della moda
Fonte: Gazzetta Ufficiale
DECRETO-LEGGE 26 giugno 2025, n. 92
Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi
Capo I
Misure per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale e per
la decarbonizzazione
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio
1998, n. 274»;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure
urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in
stato di insolvenza»;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure
urgenti per la crescita del Paese»;
Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante
«Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei
livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali
di interesse strategico nazionale»;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni
urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale
in crisi e per lo sviluppo della citta' e dell'area di Taranto»;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante
«Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica»;
Visto il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, recante «Misure
urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per
la realizzazione di una banca di investimento»;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, recante «Misure
urgenti per impianti di interesse strategico nazionale»;
Visto il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, recante
«Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici,
di termini legislativi e di iniziative di solidarieta' sociale»;
Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante
«Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita'
economiche e finanziarie e investimenti strategici»;
Visto il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, recante
«Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria
delle imprese di carattere strategico»;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, recante
«Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e
dell'acquacoltura, nonche' per le imprese di interesse strategico
nazionale»;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, recante «Misure
urgenti per assicurare la continuita' produttiva ed occupazionale
degli impianti dell'ex ILVA S.p.A., nonche' per il riesame
dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di
interesse strategico nazionale»;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere
ulteriori misure, anche di carattere finanziario, finalizzate ad
assicurare la continuita' produttiva e occupazionale degli
stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;
Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessita' e urgenza di
prevedere interventi in ordine alla semplificazione e accelerazione
degli investimenti negli stabilimenti di interesse strategico
nazionale;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di
potenziare le misure in materia di ammortizzatori sociali e, nello
specifico in termini di esonero della contribuzione addizionale per
le imprese nelle aeree di crisi industriale complessa e di sostegno
degli occupati in gruppi di imprese;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 12 giugno 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni finanziarie per assicurare la continuita' produttiva
degli stabilimenti ex ILVA
1. Al fine di supportare gli indifferibili e urgenti interventi di
ripristino e manutenzione, anche straordinaria, nonche' di sostenere
gli ulteriori oneri diretti a preservare la funzionalita' e
continuita' produttiva degli impianti siderurgici di proprieta' della
societa' ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e
di garantirne adeguati standard di sicurezza, con decreto del
Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di specifica e
motivata richiesta dei commissari in relazione alle finalita' di cui
al presente comma, sono erogati uno o piu' finanziamenti a titolo
oneroso della durata massima di cinque anni, in favore della medesima
societa', nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2025.
ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, puo' procedere
direttamente all'utilizzo delle risorse ovvero trasferirle, su
richiesta dell'organo commissariale, a Acciaierie d'Italia in
amministrazione straordinaria nel rispetto del vincolo di
destinazione. Il finanziamento prevede l'applicazione di un tasso di
interesse calcolato a condizioni di mercato.
2. L'amministrazione straordinaria della societa' ILVA S.p.A.
provvede alla restituzione allo Stato dell'importo corrispondente ai
finanziamenti concessi ai sensi del comma 1, per capitale, interessi
e spese maturate, entro il termine di 120 giorni dalla data di
cessione degli impianti predetti a valere sulle somme corrisposte
quale prezzo di vendita o, in mancanza, entro il termine di 5 anni
dalla data di concessione del prestito, in ogni caso in prededuzione
rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura, anche in
deroga all'articolo 222 del codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14.
3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 200 milioni di
euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 11.
Art. 2
Disposizioni per la realizzazione di impianti per la produzione del
preridotto
1. All'articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge 16 dicembre
2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio
2020, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al sesto periodo, le parole da: «Al fine di dare attuazione
agli interventi» a: «Comunicazione della Commissione europea
C/2022/481 del 27 gennaio 2022, la societa'» sono sostituite dalle
seguenti: «La societa'» e le parole: «con derivazione dell'idrogeno
necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti
rinnovabili,» sono soppresse;
b) al settimo periodo, le parole: «, con derivazione
dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da
fonti rinnovabili,» sono soppresse;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In alternativa a
quanto previsto dal nono periodo, la societa' costituita ai sensi del
primo periodo puo' procedere alla realizzazione e alla gestione
dell'impianto mediante selezione di socio privato ai sensi
dell'articolo 17 del testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175.».
Art. 3
Semplificazioni per gli investimenti negli stabilimenti di interesse
strategico nazionale
1. Per gli investimenti, superiori ai 50 milioni di euro,
localizzati all'interno delle aree industriali ex Ilva, nonche' per
quelli localizzati nelle aree esterne purche' correlati alla
funzionalita' dello stabilimento, l'investitore puo' chiedere
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3 e
seguenti, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. A tal fine,
l'investitore presenta al Ministero delle imprese e del made in Italy
il Piano degli investimenti. Alla nomina del commissario si procede
ai sensi del comma 3 del predetto articolo 13 del decreto-legge n.
104 del 2023, su proposta del Ministro delle imprese e del made in
Italy. Il Ministro delle imprese e del made in Italy affida al
medesimo commissario il compito di assicurare il coordinamento e
l'azione amministrativa necessaria alla realizzazione di tutti gli
investimenti aventi i requisiti di cui al primo periodo, per i quali
sia presentato apposito Piano da parte di altri investitori.
Art. 4
Ulteriori misure a favore dell'indotto degli stabilimenti di
interesse strategico nazionale
1. All'articolo 2-quater, comma 4, del decreto-legge 18 gennaio
2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024,
n. 28, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche per il rendiconto dell'anno
2024.».
Art. 5
Misure urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in crisi
1. Quando il commissario straordinario promuove l'azione di
risoluzione per inadempimento dell'acquirente o di annullamento o di
accertamento del mancato verificarsi degli effetti traslativi del
contratto di vendita dei complessi aziendali, l'acquirente puo'
cedere il contratto di acquisto, secondo le modalita' e con le forme
stabilite nel comma 2 del presente articolo, senza incorrere nella
violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 63, comma 2, del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
2. La cessione del contratto e' consentita in caso di offerta
irrevocabile di acquisto presentata da altra impresa, anche in
controllo pubblico, contenente la dichiarazione di voler subentrare
nel contratto di cui al comma 1, e l'impegno di subentro in tutti gli
obblighi assunti dall'acquirente con il piano industriale nonche' in
quelli previsti dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 270 del
1999. Il corrispettivo offerto non puo' essere superiore all'ottanta
per cento del prezzo di aggiudicazione, oltre alle eventuali somme
corrispondenti agli investimenti effettuati dal cedente, e
all'offerta sono allegate le garanzie necessarie rispetto a tutti gli
obblighi assunti.
3. L'offerta e' autorizzata dal Ministero delle imprese e del made
in Italy e l'autorizzazione costituisce condizione sospensiva del
contratto di cessione. Possono essere autorizzate modifiche al Piano
industriale a condizione che le stesse non determinino conseguenze
pregiudizievoli sugli aspetti occupazionali.
4. Se l'acquirente rifiuta ingiustificatamente l'offerta il
commissario straordinario puo' integrare la domanda chiedendo il
risarcimento degli ulteriori danni derivanti dalla mancata
accettazione.
5. La conclusione del contratto di cessione determina la cessazione
della materia del contendere rispetto alle domande di cui al comma 1
e alle eventuali domande accessorie. In tal caso le eventuali
garanzie concesse dall'originario acquirente in relazione alla
realizzazione del piano industriale non sono escusse dal commissario
straordinario.
Capo II
Misure urgenti in materia di ammortizzatori sociali
Art. 6 Esonero della contribuzione addizionale per le unita' produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa 1. I datori di lavoro che richiedono e ottengono per l'anno 2025, l'autorizzazione all'utilizzo dell'integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, spettante alle imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale di cui al comma 1, dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per tutto il periodo di godimento del trattamento previsto all'articolo 44, comma 11-bis, di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015. 2. L'esonero non spetta o, se e' gia' in godimento, si interrompe qualora il datore di lavoro attivi, durante il periodo di utilizzo della integrazione salariale straordinaria, una procedura di licenziamento collettivo ai sensi e per gli effetti della legge 23 luglio 1991, n. 223. 3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione per 9,3 milioni di euro per l'anno 2025 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 7
Misure urgenti a sostegno degli occupati
in gruppi di imprese
1. Per le imprese appartenenti a gruppi di imprese con un numero di
lavoratori dipendenti complessivamente non inferiore a mille unita'
impiegati sul territorio italiano, che alla data di entrata in vigore
del presente decreto abbiano sottoscritto un accordo quadro di
programma con le associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonche' con il Ministero
delle imprese e del made in Italy e con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, diretto alla salvaguardia dei livelli
occupazionali, alla gestione degli esuberi e all'attivazione di
percorsi di reindustrializzazione, e' autorizzato a domanda, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in via
eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, in continuita' con gli ammortizzatori
sociali gia' autorizzati, un ulteriore periodo di cassa integrazione
salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2027. Per i lavoratori
interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria
in deroga di cui al primo periodo, la percentuale di riduzione
complessiva dell'orario di lavoro per ciascun lavoratore puo' essere
prevista fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il
quale l'ammortizzatore sociale in deroga e' stipulato.
2. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di
spesa di 30,7 milioni di euro per l'anno 2025, di 31,3 milioni di
euro per l'anno 2026 e di 32 milioni di euro per l'anno 2027. Ai
maggiori oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a
30,7 milioni di euro per l'anno 2025, 31,3 milioni di euro per l'anno
2026 e a 32 milioni di euro per l'anno 2027 e alle minori entrate
derivanti dal comma 1 valutate in 0,8 milioni di euro per l'anno
2026, 0,9 milioni di euro per l'anno 2027 e in 1,6 milioni di euro
per l'anno 2028, si provvede:
a) quanto a 30,7 milioni di euro per l'anno 2025, 31,3 milioni di
euro per l'anno 2026 e a 32 milioni di euro per l'anno 2027 mediante
corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) quanto a 0,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,9 milioni
di euro per l'anno 2027 mediante utilizzo di quota parte delle minori
spese derivanti dal comma 1;
c) quanto a 1,6 milioni di euro per l'anno 2028 mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 8
Misure di sostegno ai lavoratori in caso di cessione di azienda
e di cessazione dell'attivita' produttiva
1. All'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,
dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:
«1-ter. Per l'anno 2025, entro il limite di spesa di 20 milioni
di euro, per tale anno, puo' essere autorizzato, previo accordo
stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e
del made in Italy, un ulteriore intervento di integrazione salariale
straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente
prorogabili, qualora all'esito di un programma aziendale di
cessazione di attivita', sussistano concrete ed attuali prospettive
di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda con conseguente
riassorbimento occupazionale. Agli oneri derivanti dal primo periodo
del presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Al fine del
monitoraggio della relativa spesa, gli accordi governativi sono
trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per
il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione
delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che e' stato
raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa di cui al
presente comma non possono essere stipulati altri accordi.
1-quater. Nelle ipotesi di crisi aziendali caratterizzate dalla
cessazione dell'attivita' produttiva, laddove l'impresa sia stata
ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui
ai commi 1 e 1-ter, il lavoratore sospeso in cassa integrazione
guadagni straordinaria decade dal trattamento qualora:
a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di
riqualificazione o non lo frequenti regolarmente;
b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello
retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle
mansioni di provenienza.
1-quinquies. Le previsioni di cui alle lettere a) e b) del comma
1-quater si applicano quando le attivita' lavorative o di formazione
ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista piu'
di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque
raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto
pubblici. L'impresa ammessa al trattamento straordinario di
integrazione di cui ai commi 1 e 1-ter comunica al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali l'elenco dei lavoratori che sono
interessati dalle sospensioni, ai fini del loro inserimento nella
piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e
lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio
2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio
2023, n. 85. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della
presente disposizione, vengono definite le modalita' operative della
previsione di cui al presente comma.».
Art. 9
Modifiche all'articolo 1, comma 171,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213
1. All'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,
le parole: «nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascun
anno» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di spesa di 700.000
euro limitatamente all'anno 2024 e nel limite di spesa di 8,7 milioni
di euro per l'anno 2025 e di 8,7 milioni di euro per l'anno 2026.».
Art. 10
Misure urgenti in favore
della filiera produttiva della moda
1. All'articolo 2, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La misura di cui al comma 1 puo' essere riconosciuta
per un ulteriore periodo massimo di dodici settimane a decorrere dal
1° febbraio 2025 fino al 31 dicembre 2025, nel limite di spesa
previsto per l'anno 2025 di cui al comma 4.»;
b) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole: «e' erogata» sono sostituite
dalle seguenti: «puo' essere erogata»;
2) al terzo periodo, le parole: «Il datore di lavoro in
presenza di serie e documentate difficolta' finanziarie,» sono
sostituite dalle seguenti: «In alternativa, il datore di lavoro»;
3) al quinto periodo, le parole: «di cui al comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».
Capo III
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 11
Disposizioni finanziarie
1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
e' incrementato di 3,7 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni
di euro per l'anno 2026 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2027.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 e dal comma 1 del presente
articolo, pari a 203,7 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni
di euro per l'anno 2026 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2027, si
provvede:
a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di
euro per l'anno 2026 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante
utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dagli articoli
6, comma 3 e 7, comma 2 e delle maggiori entrate, in termini di
fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dall'articolo 7, comma 2;
b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2025, mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, delle
somme iscritte in conto residui sullo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27,
comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Art. 12
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 26 giugno 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy
Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio



