Governo: proroga incentivi assunzioni anno 2011 legge n. 191/2009

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012, il D.M. 31 ottobre 2011 con il quale sono stati prorogati anche nell’anno 2011 i benefici previsti per le assunzioni effettuate ex art. 2, commi 131, 132, 134 e 151 della legge n. 191/2009.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 ottobre 2011

Proroga, per l'anno 2011, dei  benefici  per  le  assunzioni  di  cui
all'articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151, della  legge  23  dicembre
2009, n. 191. (Decreto n. 62509). (12A01942) 
 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 19, comma 1, del regio decreto-legge 14  aprile  1939,
n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939,  n.
1272, che disciplina l'indennita' di disoccupazione non agricola  con
requisiti normali; 
  Visto l'art. 9 della legge 6 agosto  1975,  n.  427,  e  successive
modificazioni, che disciplina l'indennita' speciale di disoccupazione
edile; 
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e, in particolare, l'art.  1,
l'art. 8, commi 2 e 4-bis, e l'articolo 25, comma 9; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto l'art. 2, commi 131, 132, 133, 134, 135 e 151, della legge 23
dicembre  2009,  n.  191,  che  prevedono  interventi   a   carattere
sperimentale per promuovere l'occupazione di lavoratori  disoccupati,
che versano in condizioni particolari; 
  Visto l'art. 1, comma 33, ultimo periodo, della legge  13  dicembre
2010, n. 220, che proroga, per l'anno 2011, i suddetti incentivi; 
  Visti i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 53343  e
n. 53344 del 26 luglio 2010; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  del  30
luglio 2010; 
  Vista la  nota  Inps  n.  2870  del  9  giugno  2011,  relativa  al
monitoraggio sull'attuazione,  nell'anno  2010,  degli  interventi  a
carattere sperimentale di cui all'art. 2, commi 131, 132, 134, 135  e
151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E'  prorogato,  per   l'anno   2011,   l'intervento   a   carattere
sperimentale di  cui  all'articolo  2,  comma  131,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, nel limite  della  spesa  sostenuta  dall'Inps
nell'anno 2010 per il medesimo intervento, pari ad € 3.182.727,00. 

        
                               Art. 2 
 
  E'  prorogato,  per   l'anno   2011,   l'intervento   a   carattere
sperimentale di  cui  all'articolo  2,  comma  132,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, nel limite  della  spesa  sostenuta  dall'Inps
nell'anno 2010 per il medesimo intervento, pari ad € 60.000. 
  Per il riconoscimento del beneficio di cui al comma  precedente  si
applicano le modalita' definite nel decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, del 30 luglio 2010. 

        
                               Art. 3 
 
  E'  prorogato,  per   l'anno   2011,   l'intervento   a   carattere
sperimentale di cui all'articolo 2, comma 134, primo  periodo,  della
legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  consistente   nella   riduzione
contributiva a favore dei datori di lavoro  che  assumono  lavoratori
beneficiari  dell'indennita'  di  disoccupazione  non  agricola   con
requisiti normali, che abbiano almeno cinquanta anni di eta'. 
  Per il riconoscimento del beneficio di cui al comma  precedente  si
applicano le modalita' definite nel titolo I del decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, n. 53343 del 26  luglio  2010,  i  cui
termini sono prorogati al 31 dicembre 2011. 
  Il beneficio e' riconosciuto, per l'anno  2011,  nel  limite  della
spesa sostenuta dall'Inps nell'anno 2010 per il medesimo  intervento,
pari ad € 3.600.000. 

        
                               Art. 4 
 
  E'  prorogato,  per   l'anno   2011,   l'intervento   a   carattere
sperimentale di cui all'articolo 2, comma 134, secondo periodo, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, consistente nel  prolungamento  della
riduzione contributiva a favore dei datori  di  lavoro  che  assumono
lavoratori  in  mobilita'  o  che  beneficiano   dell'indennita'   di
disoccupazione  non  agricola  con  requisiti  normali,  che  abbiano
maturato almeno trentacinque anni di anzianita' contributiva. 
  Per il riconoscimento del beneficio di cui al comma  precedente  si
applicano le  modalita'  definite  nel  titolo  II  del  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, n. 53343 del 26 luglio  2010,
i cui termini indicati sono prorogati al 31 dicembre 2011. 
  Il beneficio e' riconosciuto, per l'anno  2011,  nel  limite  della
spesa sostenuta dall'Inps nell'anno 2010 per il medesimo  intervento,
pari ad € 80.000. 

        
                               Art. 5 
 
  E'  prorogato,  per   l'anno   2011,   l'intervento   a   carattere
sperimentale di  cui  all'articolo  2,  comma  151,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, consistente nella concessione,  a  favore  dei
datori di lavoro che  assumono  a  tempo  pieno  ed  indeterminato  i
lavoratori destinatari dell'indennita' di disoccupazione non agricola
con requisiti normali o dell'indennita'  speciale  di  disoccupazione
edile, di un incentivo pari all'indennita' riconosciuta al lavoratore
e non ancora erogata. 
  Per il riconoscimento del beneficio di cui al comma  precedente  si
applicano le modalita' definite nel decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, n. 53344 del  26  luglio  2010,  i  cui  termini  sono
prorogati al 31 dicembre 2011. 
  Il beneficio e' riconosciuto, per l'anno  2011,  nel  limite  della
spesa sostenuta dall'Inps nell'anno 2010 per il medesimo  intervento,
pari ad € 3.100.000. 
  Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione
alla Corte dei Conti e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
  Roma, 31 ottobre 2011 
 
                                           p. Il Ministro del lavoro  
                                           e delle politiche sociali  
                                          Il Sottosegretario delegato 
                                                    Bellotti          
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
         Tremonti         

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2011 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR e MIBAC Min. salute  e  Min.
lavoro, registro n. 14, foglio n. 385.

 

Roberto Camera

Autore: Roberto Camera

Esperto di diritto del Lavoro, relatore in corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia di lavoro e ideatore del sito Dottrina Per il Lavoro (ex DPLModena) - @CameraRoberto

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