Governo: pubblicato il Decreto Legge a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 2012, il Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012 riguardante gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

Il Decreto entra  in  vigore il 8 giugno 2012.

Qui di seguito gli articoli di interesse per le aziende ed i lavoratori:

 

 

Articolo 3 – Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad   uso non abitativo; contributi a favore delle imprese;  disposizioni di semplificazione procedimentale

 

5. Al fine di favorire il rapido rientro nelle  unita’  immobiliari ed il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei  comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nelle more  che  venga completata la verifica delle agibilita’  degli  edifici  e  strutture ordinari effettuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, i soggetti  interessati  possono,  previa perizia e asseverazione da parte  di  un  professionista  abilitato, effettuare il ripristino  della  agibilita’  degli  edifici  e  delle strutture. I contenuti della  perizia  asseverata  includono  i  dati delle schede AeDES di  cui  al  decreto  sopracitato,  integrate  con documentazione fotografica e valutazioni tecniche atte a  documentare il nesso di causalita’ tra gli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno.
6. In deroga  agli  articoli  6,  10,  93  e  94  del  decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  all’articolo  19 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  all’articolo  146  del  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, agli articoli 8 e 12 della  legge della regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 31 e agli  articoli 9, 10, 11, 12 e  13  della  legge  della  regione  Emilia-Romagna  30 ottobre 2008, n. 19, i  soggetti  interessati  comunicano  ai  comuni della predetta regione l’avvio dei lavori edilizi  di  ripristino  da eseguirsi comunque nel rispetto dei  contenuti  della  pianificazione urbanistica comunale e dei vincoli paesaggistici,  con  l’indicazione del progettista abilitato responsabile della  progettazione  e  della direzione lavori e della impresa esecutrice, purche’  le  costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente  abusivi per i quali sono stati  emessi  i  relativi  ordini  di  demolizione, allegando o  autocertificando  quanto  necessario  ad  assicurare  il rispetto  delle  vigenti  disposizioni  di settore  con  particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e  sismica.  I soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni  dall’inizio dei  lavori  provvedono  a  presentare  la documentazione  non  gia’ allegata alla comunicazione di avvio del ripristino per la  richiesta dell’autorizzazione paesaggistica e del titolo  abilitativo  edilizio nonche’ per la presentazione dell’istanza di  autorizzazione  sismica ovvero  per  il  deposito  del  progetto  esecutivo  riguardante   le strutture.
7. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attivita’ produttive e delle normali condizioni di vita  e  di  lavoro  in  condizioni  di sicurezza adeguate,  nei  comuni  interessati  dai  fenomeni  sismici iniziati il 20 maggio  2012,  di  cui  all’allegato  1  al  presente decreto,   il   titolare   dell’attivita’   produttiva,   in   quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive  modifiche  e  integrazioni,  deve acquisire la  certificazione  di  agibilita’  sismica  rilasciata,  a seguito di verifica di sicurezza  effettuata  ai  sensi  delle  norme tecniche  vigenti  (cap.  8  –  costruzioni  esistenti,  del  decreto ministeriale 14 gennaio 2008),  da  un  professionista  abilitato,  e depositare la  predetta  certificazione  al  Comune  territorialmente competente. I Comuni trasmettono  periodicamente  alle  strutture  di coordinamento istituite a  livello  territoriale  gli  elenchi  delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente  comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno.

8. Nelle more dell’esecuzione della suddetta verifica di  sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilita’  sismica  potra’  essere  rilasciato  in assenza delle carenze strutturali di seguito precisate,  o  eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate  dal  tecnico incaricato,  o  dopo  che  tali  carenze  siano  state  adeguatamente risolte:
1) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali  e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
2)  presenza  di  elementi  di  tamponatura   prefabbricati   non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
3) presenza di scaffalature non controventate portanti  materiali pesanti che possano, nel  loro  collasso,  coinvolgere  la  struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.
9. La verifica di sicurezza ai sensi  delle  norme  vigenti  dovra’ essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  del presente decreto.
10. In analogia a quanto disposto in occasione di precedenti eventi sismici  che  hanno  interessato  vaste   porzioni   del   territorio nazionale, il livello di sicurezza dovra’ essere definito  in  misura pari almeno al 60% della sicurezza richiesta ad  un  edificio  nuovo.
Tale valore dovra’ essere comunque  raggiunto  nel  caso  si  rendano necessari  interventi  di  miglioramento  sismico.   Gli   interventi eventualmente  richiesti  per  il  conseguimento  del   miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori diciotto mesi.
11. I Direttori regionali, rispettivamente, dell’Agenzia  regionale di Protezione civile della Regione  Emilia-Romagna,  della  Direzione generale di Protezione  civile,  polizia  locale  e  sicurezza  della Regione Lombardia, nonche’  dell’Unita’  di  progetto  di  Protezione civile della Regione Veneto, provvedono, anche  per  il  tramite  dei Sindaci,  per  le  occupazioni  di  urgenza  e   per   le   eventuali espropriazioni delle aree  pubbliche  e  private  occorrenti  per  la delocalizzazione  totale  o   parziale,   anche   temporanea,   delle attivita’. Qualora per l’esecuzione delle opere e degli interventi di delocalizzazione sia richiesta la valutazione di  impatto  ambientale ovvero l’autorizzazione integrata ambientale, queste  sono  acquisite sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti  ridotti alla meta’. Detti  termini,  in  relazione  alla  somma  urgenza  che rivestono le opere e gli interventi di ricostruzione, hanno carattere essenziale  e  perentorio,  in  deroga  al  titolo  III  del  decreto legislativo n. 152  del  3  aprile  2006  cosi’  come  modificato  ed integrato dal decreto legislativo n. 4 del  2008,  ed  alle  relative norme regionali di attuazione.
12. La  delocalizzazione  totale  o  parziale  delle  attivita’  in strutture  esistenti  e  situate   in   prossimita’   delle   aziende danneggiate,   e’   autorizzata,   previa   autocertificazione    del mantenimento  dei  requisiti  e  delle  prescrizioni  previsti  nelle autorizzazioni ambientali in corso  di  validita’,  salve  le  dovute verifiche di agibilita’ dei locali e dei luoghi  di  lavoro  previste dalle normative vigenti. Le suddette aziende devono presentare  entro 180 giorni dalla delocalizzazione la  documentazione  necessaria  per l’avvio del procedimento unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010.
13. Al fine  di  consentire  l’immediata  ripresa  delle  attivita’ economiche i Presidenti delle regioni di cui all’articolo 1, comma 2, sono autorizzati ad adottare gli indispensabili provvedimenti volti a consentire lo   spostamento   temporaneo   dei   mezzi,   materiali, attrezzature necessari, ferme restando le  procedure  in  materia  di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del  decreto  legislativo  9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

Articolo 6 – Sospensione processi  civili,  penali,  amministrativi  e  tributari, rinvio delle udienze e sospensione  dei  termini,  comunicazione  e  notifica di atti

 

4. Per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano  sede  operativa  o   esercitavano   la   propria   attivita’ lavorativa, produttiva o  di  funzione  nei  comuni  interessati  dal sisma, il decorso dei  termini  perentori,  legali  e  convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni  e  decadenze  da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonche’ dei termini  per  gli adempimenti contrattuali e’ sospeso dal 20 maggio 2012 al  31  luglio 2012 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. E’ fatta salva la facolta’ di  rinuncia  espressa  alla  sospensione  da parte degli interessati. Ove  il  decorso  abbia  inizio  durante  il periodo di sospensione, l’inizio stesso e’ differito  alla  fine  del periodo. Sono altresi’ sospesi, per lo stesso periodo e nei  riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi  e  i termini relativi alle procedure concorsuali,  nonche’  i  termini  di notificazione dei processi verbali, di esecuzione  del  pagamento  in misura ridotta, di  svolgimento  di  attivita’  difensiva  e  per  la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

 
Art. 8 – Sospensione  termini  amministrativi,  contributi  previdenziali   ed assistenziali

 

1.  In  aggiunta  a  quanto  disposto  dal  decreto  del   Ministro dell’economia e delle finanze del 1° giugno  2012,  pubblicato  nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana  n.  130  del  6  giugno 2012, adottato ai sensi del persistente articolo 9 della legge  2000, n.  212,  e  successive  modificazioni,  e  fermo  che   la   mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento  delle  ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto a partire dal 20  maggio  2012  e  fino  all’entrata  in  vigore  del  presente decreto-legge, sono regolarizzati entro il 30  settembre  2012  senza applicazione di sanzioni e interessi. Sono altresi’ sospesi  fino  al 30 settembre 2012:
1) i termini relativi  agli  adempimenti  ed  ai  versamenti  dei contributi  previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per l’assicurazione obbligatoria;
2) i versamenti riferiti al diritto annuale di  cui  all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
3) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all’articolo  29 del  D.L.  31  maggio  2010,  n.  78  da  parte  degli  agenti  della riscossione, nonche’ i termini di prescrizione e  decadenza  relativi all’attivita’ degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;
4) il versamento dei contributi consortili di  bonifica,  esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili  agricoli  ed extragricoli;
5)  l’esecuzione  dei  provvedimenti  di  rilascio   per   finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
6) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi  a immobili distrutti o dichiarati  non  agibili,  di  proprieta’  dello Stato e degli Enti pubblici,  ovvero  adibiti  ad  uffici  statali  o pubblici;
7) le sanzioni amministrative per le imprese  che  presentano  in ritardo, purche’ entro il 31 dicembre 2012, le domande di  iscrizione alle camere di commercio,  le  denunce  di  cui  all’articolo  9  del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7 dicembre 1995, n. 581, il modello  unico  di  dichiarazione  previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 nonche’ la richiesta  di  verifica periodica degli strumenti di misura ed il  pagamento  della  relativa tariffa;
8) il termine per il pagamento del diritto di  iscrizione  dovuto all’Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto  dovuto  alle province per l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ;
9) il pagamento delle rate  dei  mutui  e  dei  finanziamenti  di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni  di  credito  agrario  di esercizio e di miglioramento e di credito  ordinario,  erogati  dalle banche, nonche’ dagli intermediari finanziari iscritti negli  elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla  Cassa  depositi  e prestiti  S.p.a.,  comprensivi  dei  relativi   interessi,   con   la previsione che  gli  interessi  attivi  relativi  alle  rate  sospese concorrano alla formazione del reddito d’impresa, nonche’  alla  base imponibile dell’IRAP,  nell’esercizio  in  cui  sono  incassati.  Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da  considerarsi causa di forza  maggiore  ai  sensi dell’articolo  1218  del  codice civile, anche ai fini dell’applicazione della  normativa  bancaria  e delle segnalazioni delle banche alla  Centrale  dei  rischi.  Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti  di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o  divenuti inagibili,  anche  parzialmente,  ovvero  beni  immobili  strumentali all’attivita’    imprenditoriale,    commerciale,   artigianale    o professionale svolta nei medesimi edifici.
2. Con riferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua  e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal  gas  naturale  distribuiti  a mezzo di reti canalizzate, la competente  autorita’  di  regolazione, con  propri  provvedimenti,  introduce  norme  per   la   sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal  20 maggio 2012, dei termini di  pagamento  delle  fatture  emesse  o  da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato  libero,  per  le  utenze  situate  nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, come  individuati  ai  sensi dell’articolo 1, comma 1. Entro 120 giorni dalla data di  conversione in legge del presente decreto, l’autorita’ di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresi’ le modalita’ di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai  sensi  del  precedente comma ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici come individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, individuando anche  le modalita’ per  la  copertura  delle  agevolazioni  stesse  attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove  opportuno,  a strumenti di tipo perequativo.
3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite  dal  sisma del 20 e  del  29  maggio  2012,  purche’  distrutti  od  oggetto  di ordinanze sindacali di sgombero  in  quanto  inagibili  totalmente  o parzialmente, non concorrono alla formazione del  reddito  imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle societa’,  fino  alla  definitiva  ricostruzione  e agibilita’ dei  fabbricati  medesimi  e  comunque  fino  all’anno  di imposta 2013.  I  fabbricati  di  cui  al  periodo  precedente  sono, altresi’, esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e successive modificazioni,  fino  alla  definitiva  ricostruzione  e agibilita’ dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31  dicembre 2014.
4.  Sono  inoltre  prorogati  sino  al  30  settembre  2012,  senza sanzioni,  gli  adempimenti  verso   le   amministrazioni   pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti,  associazioni  e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o  operino  nei  comuni coinvolti dal sisma,  anche  per  conto  di  aziende  e  clienti  non operanti nel territorio.

5. Sono altresi’ sospesi per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 operavano nei Comuni coinvolti dal sisma, le applicazioni  delle sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie e degli  adempimenti  amministrativi,  compresi  quelli  connessi  al lavoro.
6. Gli eventi che hanno colpito i  residenti  dei  Comuni  sono  da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell’articolo 1218.

7. Gli impianti  alimentati  a  fonti  rinnovabili  realizzati  nei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio  2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali  di  sgombero  in  quanto inagibili totalmente o  parzialmente,  accedono  alle  incentivazioni vigenti alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  se entrano in esercizio entro il 30 giugno 2013.
8. Gli adempimenti specifici  delle  imprese  agricole  connessi  a scadenze di registrazione in  attuazione  di  normative  comunitarie, statali o regionali in materia  di  identificazione  e  registrazione degli  animali,   registrazione   e   comunicazione    delle    loro movimentazioni, registrazioni e comunicazione degli eventi in  stalla (D.P.R. 317/96, D.M. 31.01.2002 e succ. modificazioni, D.M. 16 maggio 2007),  nonche’  registrazioni  dell’impiego  del  farmaco  (D.  Lgs. 158/2006  e  D.  Lgs.  193/2006)  che  ricadono  nell’arco  temporale interessato dagli eventi sismici sono differiti al 30 novembre 2012.

9. I versamenti relativi al prelievo mensile inerenti  al  mese  di marzo 2012 da effettuarsi da parte dei primi acquirenti  latte  entro il 30 maggio 2012, ai sensi dell’articolo 5 della Legge  n.  119  del 2003, sono sospesi fino al 30 novembre 2012.
10. Qualora ricoveri di animali  in  allevamento  siano  dichiarati inagibili, lo spostamento e stazionamento degli  stessi  in  ricoveri temporanei e’ consentito in deroga alle  disposizioni  dettate  dalla direttiva 2008/120/CE.
11. Per quanto attiene gli impegni e gli adempimenti degli obblighi assunti a seguito della presentazione delle domande  di  aiuto  e  di pagamento connesse al  Regolamento  CE  73/2009  ed  all’Asse  2  del Programma Sviluppo  Rurale,  gli  agricoltori  ricadenti  nei  Comuni interessati dall’evento sismico – ai sensi dell’articolo 75 del  Reg. CE 1122/2009 – possono mantenere il  diritto  all’aiuto  anche  nelle ipotesi di mancato adempimento agli obblighi previsti.
12. In applicazione dell’articolo 47 del Reg. CE 1974/2006, ove gli agricoltori ricadenti nei comuni interessati dall’evento sismico, non abbiano potuto rispettare i vincoli connessi agli impegni assunti  in applicazione delle misure Programma  Sviluppo  Rurale,  le  Autorita’ competenti rinunceranno al recupero totale  o  parziale  degli  aiuti erogati su investimenti realizzati.

13.  In  relazione  a  quanto  stabilito  nei  punti  11  e  12  la comunicazione  all’autorita’  competente,  prevista  dai  sopracitati articoli, e’ sostituita dal riconoscimento in via  amministrativa  da parte dell’autorita’ preposta della sussistenza  di  cause  di  forza maggiore.  In  caso  di   rilevate   inadempienze   l’Amministrazione competente attivera’ d’ufficio l’accertamento del nesso di causalita’ tra l’evento calamitoso e l’inadempimento.
14. Le aziende agrituristiche possono svolgere fino al 31  dicembre 2012 l’attivita’ di somministrazione pasti e  bevande  in  deroga  ai  imiti previsti all’articolo 6 della Legge Regionale  Emilia  Romagna n. 4 del 31 marzo 2009.
15. Fermi restando i provvedimenti straordinari relativi ai  comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio  2012  e  successivi, el territorio dei restanti comuni della regione Emilia-Romagna,  per consentire  l’impegno  degli   apparati   tecnici   delle   strutture competenti in materia sismica nell’attivita’ di rilevamento dei danni e ricostruzione del patrimonio edilizio, fino al 31 dicembre 2012 non trova  applicazione l’obbligo di acquisire, prima dell’inizio  lavori, l’autorizzazione sismica prescritta dall’art. 94, comma 1, del DPR n. 380 del 2001,  trovando  generale  applicazione  il  procedimento  di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.

 

 

Art. 10 – Fondo di garanzia per le PMI  in  favore  delle  zone  colpite  dagli eventi sismici del maggio 2012

1. Per la durata di tre anni dall’entrata in  vigore  del  presente decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici  del  maggio  2012  e  che abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi, l’intervento  del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e’ concesso, a titolo gratuito  e  con priorita’ sugli  altri interventi, per un  importo  massimo  garantito per singola impresa di 2 milioni  e  cinquecentomila  euro.  Per  gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura e’ pari  all’80  percento dell’ammontare  di  ciascuna  operazione   di finanziamento. Per gli interventi di  controgaranzia  la  percentuale massima di copertura e’ pari al 90  percento  dell’importo  garantito dal confidi o da  altro  fondo  di  garanzia,  a  condizione  che  le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima  di copertura dell’80 percento.

 

 

Art. 11 – Sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi  sismici  del  maggio 2012

1. E’ autorizzata la spesa di 100 milioni di euro,  da  trasferire, su ciascuna contabilita’ speciale, in  apposita  sezione,  in  favore della Regione Emilia Romagna, della regione Lombardia e della regione Veneto,  per  la  concessione  di  agevolazioni,  nella   forma   del contributo in conto interessi, alle imprese ubicate nei territori  di cui all’articolo 1, comma 1, del presente decreto, che  hanno  subito danni per effetto  degli eventi sismici verificatisi nei giorni  20  e 29 maggio 2012. I criteri, anche per la ripartizione, e le  modalita’ per la concessione dei contributi in conto interessi  sono  stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico, su proposta delle Regioni interessate. Ai relativi oneri si  provvede mediante corrispondente riduzione per l’anno 2012 dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 361, della  legge  30  dicembre 2004,  n.  311.  Il  Ministro  dell’economia  e  delle   finanze   e’ autorizzato ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  variazioni  di bilancio occorrenti per l’applicazione del presente articolo.

 

 

Art. 12 – Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese  operanti   nelle filiere  maggiormente  coinvolte  dagli  eventi  sismici  del   maggio 2012

1.  Per  l’attivita’   di   ricerca   industriale   delle   imprese appartenenti alle principali filiere presenti nei  territori  colpiti dal sisma del maggio 2012, per l’anno 2012, 50 milioni di euro  sulla contabilita’  speciale  intestata   al   Presidente   della   Regione Emilia-Romagna con separata evidenza contabile per la concessione  di contributi alle imprese operanti nei Comuni dove si sono avuti  danni dagli eventi sismici.
2. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle  modalita’ di concessione delle agevolazioni di cui al precedente comma provvede la Regione Emilia Romagna con propri atti, nei quali  sono  definiti, tra l’altro, l’ammontare dei  contributi  massimi  concedibili.  Tali atti stabiliscono, in particolare, le spese  ammesse,  i  criteri  di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni  per l’accesso, per l’erogazione  e  per  la  revoca  dei  contributi,  le modalita’ di controllo e di rendicontazione.

3. La somma di euro  50  milioni,  disponibile  sulla  contabilita’ speciale intestata al Ministero dell’istruzione,  dell’universita’  e della ricerca, relativa al FAR, e’ versata all’entrata  del  bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo di  cui  all’articolo  2, comma 1, per le finalita’ di cui ai commi 1 e 2.

 

 

Art. 13 – Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate  dagli  eventi sismici del maggio 2012

1. In sede di ripartizione del Fondo di cui all’articolo  2,  comma 1, in favore delle imprese agricole  ubicate  nei  territori  di  cui  all’articolo 1, comma 1, del presente  decreto  e  danneggiate  dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29  maggio  2012,  sono  trasferiti  5 milioni di euro ad Ismea SGFA e destinati ad  abbattere,  secondo  il metodo di calcolo di cui alla  Decisione  della  Commissione  Europea C(2011) 1948 del 30 marzo 2011, le  commissioni  per  l’accesso  alle garanzie dirette di cui all’articolo 17 del  decreto  legislativo  29 marzo 2004, n.102.

 

 

Art. 14 – Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale

1. Al fine di consentire alla Regione Emilia Romagna di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore  agricolo  ed  agroindustriale nelle zone  colpite  dal  sisma,  l’intera  quota  di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale  2007-2013 della medesima Regione e’ assicurata dallo Stato, limitatamente  alle annualita’ 2012 e 2013, attraverso le  disponibilita’  del  Fondo  di rotazione ex lege 16 aprile 1987,  n. 183.

 
Art. 15 – Sostegno al reddito dei lavoratori

1. Ai lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati  a prestare attivita’ lavorativa a seguito  degli  eventi  sismici,  nei  confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti  disposizioni in  materia  di  interventi  a  sostegno  del  reddito,  puo’  essere concessa, con le modalita’ stabilite con il decreto di cui  al  comma 3,  fino  al  31  dicembre  2012,  una   indennita’,   con   relativa contribuzione figurativa, di misura non superiore a  quella  prevista dalle citate disposizioni da determinarsi con il predetto decreto  di cui al comma 3 e nel limite di spesa indicato al medesimo comma 3.
2. In  favore  dei  collaboratori  coordinati  e  continuativi,  in possesso  dei  requisiti  di  cui  all’articolo  19,  comma  2,   del decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  dei  titolari  di rapporti agenzia e  di  rappresentanza  commerciale,  dei  lavoratori autonomi,  ivi  compresi  i  titolari  di  attivita’  di  impresa   e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di  previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attivita’ a causa degli eventi sismici, e’ riconosciuta, con le modalita’  stabilite  con  il decreto di cui al comma 3, una indennita’ una tantum nella misura  da determinarsi con il predetto decreto di cui al comma 3 e  nel  limite di spesa indicato al medesimo comma 3.
3. Le modalita’ di attuazione delle disposizioni di cui ai commi  1 e 2 del presente articolo sono definite con decreto del Ministro  del lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro dell’economia  e  delle  finanze  da  emanarsi  entro  trenta  giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Ai fini  dell’attuazione delle predette disposizioni il Ministro del lavoro e delle  politiche sociali stipula apposita convenzione con i Presidenti  delle  Regioni interessate dagli eventi sismici. I benefici di cui dai citati  commi 1 e 2, sono concessi nel limite  di  spesa  di  70  milioni  di  euro complessivi per l’anno 2012, dei quali 50  milioni  di  euro  per  le provvidenze di cui al comma 1 e 20 milioni di euro per quelle di  cui al  comma  2.  L’onere  derivante  dal  riconoscimento  dei  predetti benefici pari a 70 milioni di euro per l’anno 2012 e’ posto a  carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di  cui  all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2, come rifinanziato dalla legge 12 novembre 2011 , n. 183.

 

 

torna su

I comuni interessati:

 

Felonica
Gonzaga
Magnacavallo
Moglia
Pegognaga
Poggio Rusco
Quingentole
Quistello
San Benedetto Po
San Giacomo delle Segnate
San Giovanni del Dosso
Schivenoglia
Sermide
Villa Poma
Ficarolo
Fiesso Umbertiano
Gaiba
Occhiobello
Stienta
Campagnola Emilia
Correggio
Fabbrico
Novellara
Reggiolo
Rio Saliceto
Rolo
Bomporto
Camposanto
Carpi
Cavezzo
Concordia sulla Secchia
Finale Emilia
Medolla
Mirandola
Novi di Modena
Ravarino
San Felice sul Panaro
San Possidonio
San Prospero
Soliera
Crevalcore
Galliera
Pieve di Cento
San Giovanni in Persiceto
San Pietro in Casale
Bondeno
Cento
Ferrara
Mirabello
Poggio Renatico
Sant’Agostino
Vigarano Mainarda

Il Decreto Legge n. 74/2012

Roberto Camera

Autore: Roberto Camera

Esperto di diritto del Lavoro, relatore in corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia di lavoro e ideatore del sito Dottrina Per il Lavoro (ex DPLModena) - @CameraRoberto

Condividi questo articolo su