Governo: trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 20 luglio 2021, il Decreto Legge 20 luglio 2021, n. 103, con le misure urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.
In particolare, per quanto riguarda la materia lavoro, il decreto ha disposto un trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale.
Il decreto è in vigore dal 21 luglio 2021.
Art. 3 - Trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di
rilevante interesse strategico nazionale
1. In via eccezionale, le imprese con un numero di lavoratori
dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno
stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231,
possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario
di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di
ulteriori tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.
2. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione
salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure
di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per
la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il
31 dicembre 2021. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta,
altresi', preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero
dei dipendenti, la facolta' di recedere dal contratto per
giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15
luglio 1966, n. 604 e restano altresi' sospese le procedure in corso
di cui all'articolo 7 della medesima legge.
3. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 2 non si
applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione
definitiva dell'attivita' dell'impresa oppure dalla cessazione
definitiva dell'attivita' di impresa conseguente alla messa in
liquidazione della societa' senza continuazione, anche parziale,
dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione non si
configuri la cessione di un complesso di beni o attivita' che possano
configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi
dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo
collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, di
incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori e'
comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresi' esclusi dal
divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non
sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta
la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto
per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i
licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
4. I trattamenti di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo
di spesa pari a 21,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede
al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora
dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione
ulteriori domande. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Fonte: Gazzetta Ufficiale



