Governo: visite preventive minori per attività culturali, artistiche, sportive e dello spettacolo

L’art. 42, comma 1, lettera b) della legge n. 98/2013 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 69/2013, ha abrogato le disposizioni concernenti l’obbligo della certificazione attestante l’idoneità psico-fisica al lavoro per le lavorazioni non a rischio previste dall’art. 9 del DPR n. 1668/1956 (si tratta delle visite mediche preventive per l’assunzione presso imprese artigiane), e dall’art. 8 della legge n. 977/1967.

Fermi restando gli obblighi derivanti dall’applicazione del D.L.vo n. 81/2008, le visita preventive e periodiche previste dall’art. 8 della legge n. 977/1967 non sono più previste, fatta eccezione per le c.d. “lavorazioni a rischio”, in gran parte riportate negli allegati I e II alla legge appena citata.

Da quanto appena detto sembra emergere la “non necessità” della visita preventiva di idoneità all’attività lavorativa per i bambini ed i minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, con le limitazioni previste all’art. 4, comma 2, e con le modalità richieste dal DPR n. 365/1994 che subordina l’autorizzazione della Direzione territoriale del Lavoro ad una serie di condizioni. L’esclusione dall’obbligo della certificazione sanitaria preventiva scaturisce dal fatto che il richiamo alle attività appena descritte (art. 4, comma 2), è contenuto nell’art. 8, comma 1, le cui certificazioni mediche, fatta salva l’ipotesi delle lavorazioni a rischio, sono state, ora, abrogate.

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Autore: La Redazione

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