INAIL: Autoliquidazione 2025/2026 – le nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole

L’Inail, con la circolare n. 3 del 20 gennaio 2026, fornisce le indicazioni in merito all’applicazione, in via provvisoria, delle nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole, dal 1° gennaio 2026, con l’autoliquidazione 2025/2026.

Le aliquote in riduzione previste dalla nuova tabella A, con effetto dal 1° gennaio 2026, sono le seguenti:

Tabella A- Bonus

Lavoratori-anno del triennio (N) Valori ISAR Aliquota
 

 

N <= 50

-0,50 < ISAR  < 0 -14%
-0,75 < ISAR <= -0,50 -18%
-0,90 < ISAR <= -0,75 -21%
-1< ISAR <= -0,90 -25%
ISAR  = -1 -28%
 

 

50 < N <= 100

-0,50 < ISAR  < 0 -15%
-0,75 < ISAR <= -0,50 -19%
-0,90 < ISAR <= -0,75 -23%
-1 < ISAR  <= -0,90 -27%
ISAR  =- 1 -31%
 

 

N > 100

– 0,50 < ISAR  < 0 -17%
-0,75 < ISAR <= -0,50 -22%
-0,90 < ISAR <= -0,75 -27%
-1 < ISAR  <= -0,90 -32%
ISAR  = -1 -37%

L’aliquota di oscillazione in riduzione di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 20, nei casi di non significatività della posizione assicurativa territoriale (PAT), è stata fissata nella misura fissa del 13% (anziché del 5%).

Restano invariate le aliquote in incremento del tasso medio di tariffa in caso di andamento infortunistico sfavorevole (“Malus”), previste dalla Tabella B del citato articolo 20.

Infine, per quanto riguarda i parametri del sistema di oscillazione per andamento infortunistico di cui all’articolo 21, comma 2, delle Modalità di applicazione delle tariffe 2019, con la delibera del Consiglio di amministrazione Inail 16 settembre 2024, n. 99 sono stati confermati per il triennio 2025/2027 i valori degli Indici di Sinistrosità Medi (ISM) per voce di tariffa di ciascuna gestione tariffaria, il valore delle Giornate Lavorative Equivalenti per Grado (GLEG) e il livello del limite minimo di significatività per ogni voce di tariffa di ciascuna gestione tariffaria, nella misura già determinata per il triennio 2022/2024.

Comunicazione del tasso applicabile per l’anno 2026

I tassi applicabili per l’anno 2026 sono stati elaborati sulla base dei suddetti criteri e parametri.

Le nuove aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico di cui alla delibera del Consiglio di amministrazione Inail 21 luglio 2025, n. 146 sono applicate in via provvisoria come stabilito dalla delibera del Presidente Inail 10 novembre 2025, n. 17 con espressa riserva di richiedere i maggiori premi dovuti:

  1. in caso di mancata adozione del decreto interministeriale previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 ottobre 2025, 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, ovvero di diversa riformulazione da parte dello stesso decreto della proposta dell’Inail adottata con la delibera del Consiglio di amministrazione 21 luglio 2025, n. 146;
  2. nel caso in cui il soggetto assicurante abbia riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo le modalità di attuazione che saranno stabilite con il decreto interministeriale previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 ottobre 2025, 159, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge.

Le suddette riserve sono state espressamente riportate nelle comunicazioni del tasso applicabile per l’anno 2026.

 

 

Fonte: Inail

La Redazione

Autore: La Redazione

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