INAIL: rateazioni dei debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo – nuova disciplina

L’Inail, con la circolare n. 19 dell’8 maggio 2026, fornisce istruzioni operative sulla nuova disciplina delle rateazioni dei debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo.

L’art. 23, comma 1, della legge n. 203/2024 ha introdotto, all’art. 2 del d.l. n. 338/1989 (convertito con modificazioni dalla legge n. 389/1989), il comma 11-bis, che consente a Inps e Inail di concedere il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e relativi accessori non affidati agli agenti della riscossione, fino a un massimo di sessanta rate mensili, nei casi definiti con decreto ministeriale e secondo requisiti, criteri e modalità stabiliti dai rispettivi Consigli di amministrazione.

Il comma 2 del medesimo articolo ha inoltre previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, cessa di applicarsi nei confronti di Inps e Inail il comma 17 dell’art. 116 della legge n. 388/2000.

Con decreto ministeriale del 24 ottobre 2025 sono state individuate due tipologie di rateazione, entrambe subordinate alla dichiarazione, da parte del datore di lavoro, di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria:

  • per importi fino a 500.000 euro, è prevista la possibilità di un piano di dilazione fino a 36 rate mensili;
  • per importi superiori a 500.000 euro, è consentito un piano di dilazione fino a 60 rate mensili.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione Inail n. 2 del 15 gennaio 2026, integrata dalla delibera n. 57 del 30 aprile 2026, è stata conseguentemente aggiornata la disciplina delle rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori non iscritti a ruolo, in conformità alle innovazioni normative richiamate.

La circolare individua i debiti rateizzabili, le competenze in materia di concessione, annullamento e revoca delle rateazioni, nonché le modalità di presentazione delle istanze. Definisce, inoltre, le condizioni per la concessione della rateazione, con emissione del relativo piano di ammortamento, e disciplina le ipotesi di rigetto, annullamento e revoca.

Sono abrogate le precedenti disposizioni dell’Istituto in materia.

La nuova disciplina entra in vigore dall’8 maggio 2026 e si applica alle istanze presentate successivamente a tale data. In conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale, le istanze presentate nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della norma (12 gennaio 2025) e la pubblicazione della circolare possono essere oggetto di rideterminazione del numero delle rate, su richiesta del debitore.

 

Fonte: Inail

La Redazione

Autore: La Redazione

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