INPS: Assegno di integrazione salariale – nuove indicazioni

L’INPS, con la circolare n. 99 del 10 giugno 2025, fornisce le indicazioni utili per i beneficiari del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.

Le domande di accesso alle prestazioni di Assegno di integrazione salariale devono essere presentate:

  • non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività eventualmente programmata;
  • non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Sono destinatari della prestazione di Assegno di integrazione salariale, per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa a partire dal 9 luglio 2024, tutti i lavoratori subordinati, compresi:

  • coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipo;
  • i lavoratori a domicilio.

Per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, i richiedenti devono avere un’anzianità di lavoro effettivo, presso l’unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione, di almeno 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.

 

Fonte: INPS

 


 

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Autore: La Redazione

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