INPS: beneficio addizionale del Reddito di cittadinanza per l’autoimprenditorialità

L’INPS, con il circolare n. 175 del 22 novembre 2021, illustra il riconoscimento ai beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc), che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, di un beneficio addizionale in unica soluzione pari a sei mensilità del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili, nonché le modalità di richiesta e di erogazione ai beneficiari del Reddito di cittadinanza del beneficio addizionale.

 

Requisiti di accesso al beneficio addizionale

Il beneficio addizionale, di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019, è concesso ai soggetti che si trovino congiuntamente nelle seguenti condizioni:

  • risultino, al momento della presentazione della domanda di beneficio addizionale, componenti di un nucleo familiare beneficiario di una prestazione di Rdc in corso di erogazione (art. 1, comma 1, lett. a).
  1. il richiedente il beneficio addizionale, alla data di presentazione della relativa domanda, deve fare parte di un nucleo familiare beneficiario del Rdc, alla medesima data. Ad esempio, in caso di domanda di beneficio addizionale presentata in data 10 ottobre 2021, tramite il nuovo schema di modello “Com Esteso”, il richiedente avrà diritto all’incentivo, qualora sia corrisposta al nucleo familiare al quale il soggetto appartiene la mensilità di Rdc di competenza del mese di ottobre 2021.
  2. sono legittimati a presentare la domanda non solo il richiedente il Rdc, ma anche i soggetti beneficiari di Rdc ricompresi nel nucleo familiare in qualità di meri componenti, a esclusione del genitore non coniugato e non convivente nel nucleo, considerato parte del nucleo stesso ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del Regolamento ISEE (cosiddetta “componente attratta”);
  • abbiano avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio (art. 1, comma 1, lett. b). Di seguito si riportano alcuni esempi utili all’interpretazione del requisito.

Il beneficio addizionale non spetta in quanto alla data di inizio attività il nucleo familiare non risultava essere in corso di godimento del Rdc.

Le attività lavorative che danno titolo al riconoscimento del beneficio addizionale corrispondono a quelle previste ai fini del riconoscimento dell’incentivo all’autoimprenditorialità di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (c.d. Anticipazione NASpI).

 

il Decreto del Ministro del Lavoro del 12 febbraio 2021, con le modalità di richiesta e di erogazione del predetto beneficio addizionale ai beneficiari del Reddito di cittadinanza

 

Fonte: INPS

 


 

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