INPS: cir.167/14 – estensione ai partiti politici delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali

inps2L’Inps, con la circolare n. 167 del 12 dicembre 2014pdf_icon, fornisce le istruzioni per l’estensione, dal 1° gennaio 2014, ai partiti e ai movimenti politici delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale  e contratti di solidarietà (art. 16, comma 1 DL 149/2013 conv. con mod. dalla L. 13/2014 – D.I. 81401 del 22 aprile 2014 –  D.M. 82762 del 27 giugno 2014).

Le integrazioni salariali straordinarie per CIGS (L. 223/91) o contratto di solidarietà (art. 1 L. 863/84) possono essere concesse, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai lavoratori dipendenti dei partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, che abbiano un’anzianità lavorativa presso i medesimi di almeno 90 giorni alla data della domanda al Ministero.

La suddetta estensione delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale non comporta l’applicabilità della disciplina riguardante la mobilità.

I partiti e movimenti politici possono presentare istanza per l’ammissione al trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei propri dipendenti, per le seguenti causali:

a) crisi, ivi compresa la cessazione totale o parziale di attività;

b) riorganizzazione;

c) contratto di solidarietà.

I contratti di solidarietà devono stabilire una riduzione dell’orario di lavoro, con le modalità di cui agli articoli 3, 4 e 6 del decreto ministeriale n. 46448 del 10 luglio 2009 (art. 7 DM 82762).

Alle causali sopra elencate si applicano i limiti di durata massima sotto indicati:

a) 12 mesi per i programmi di crisi;

b) 24 mesi per i programmi di riorganizzazione con possibilità di due proroghe, ciascuna di durata non superiore ai 12 mesi;

c) 24 mesi per i contratti di solidarietà prorogabili di ulteriori 24 mesi o 36 per i territori del Mezzogiorno.

Resta fermo quanto disposto relativamente al computo dei 36 mesi nel quinquennio fisso dall’articolo 1, comma 9, della legge n. 223/1991 e dall’articolo 4, comma 35, del decreto-legge n. 510/1996 convertito dalla legge n. 608/1996.

 

vedasi anche la circolare n. 87 del 8 luglio 2014pdf_icon.

 

Fonte: Inps

La Redazione

Autore: La Redazione

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