INPS: cir.30 – computo dell’anzianità ai fini dell’integrazione salariale in caso di successione appalti

L’INPS, con la circolare n. 30 del 2 marzo 2012, fornisce alcuni chiarimenti circa il computo dell’anzianità aziendale ai fini della concessione di prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, anche in deroga, in caso di successione di appalti.

In altri termini, nell’ipotesi in cui un lavoratore presti il proprio lavoro per lo svolgimento della medesima attività, oggetto dell’appalto, con lo stesso appaltante, l’anzianità aziendale – esclusivamente ai fini della erogazione di prestazioni a sostegno del reddito – deve essere calcolata con riferimento al pregresso rapporto di lavoro con l’impresa appaltatrice uscente, anche nell’ipotesi in cui non sussista la fattispecie del trasferimento di azienda di cui all’art. 2112 c.c. Questo principio, formulato limitatamente alle condizioni e per gli effetti sopra richiamati, appare rispondere alla necessaria e primaria tutela del lavoratore che – in generale all’interno di un contesto di crisi economica e in particolare all’interno di possibili crisi settoriali – possa comunque non essere pregiudicato nella valutazione della presenza dei requisiti di legge per l’autorizzazione da parte dell’Istituto delle prestazioni di sostegno al reddito.  

L’Istituto ritiene che il criterio in argomento possa essere estensivamente richiamato a tutela del lavoratore anche nelle altre ipotesi di crisi aziendale temporanea o di lunga durata, e che quindi trovi applicazione in tutti i casi nei quali, per la concessione di prestazioni a sostegno del reddito, di CIGS o di mobilità, ordinarie o in deroga, sia previsto il computo dell’anzianità aziendale.

L’impostazione in argomento trova, inoltre, conferma nella diffusione (nei contratti collettivi nazionali di lavoro) di norme di garanzia e tutela per il lavoratore, che prescrivono all’impresa vincitrice dell’appalto di acquisire il personale dipendente dell’impresa uscente.

In conclusione, nel caso in cui i lavoratori, continuando a prestare la stessa attività per il medesimo appaltante, transitino da una impresa all’altra per successione di appalti, l’anzianità aziendale – ai soli fini della concessione dell’integrazione salariale e della indennità di mobilità, anche in deroga alla normativa ordinaria – deve essere valutata cumulando i periodi prestati alle dipendenze delle diverse imprese appaltatrici, anche nell’ipotesi in cui non sussista la fattispecie del trasferimento di azienda di cui all’art. 2112 c.c.

 

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su