INPS: cir.45/2016 – chiarimenti in merito ad alcune norme della Legge di Stabilità 2016

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L’Inps ha pubblicato la circolare n. 45 del 29 febbraio 2016, con la quale fornisce informazioni in merito ad alcune norme presenti nella legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

In particolare, la circolare informa circa:

  • La proroga del termine di presentazione delle domande per i benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto.
  • Il Regime sperimentale donna.
  • La Riduzione percentuale della pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni.

 

Proroga del termine di presentazione delle domande per i benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto

L’art. 1, comma 279, della predetta legge, posticipa al 31 dicembre 2016, in luogo del 30 giugno 2015 (previsto dall’art. 1, c. 115, della legge n. 190 del 2014), il termine ultimo per la presentazione all’Inps della domanda di riconoscimento dei benefici previdenziali, previsti dalla normativa vigente per l’esposizione all’amianto, da parte degli assicurati Inps e Inail collocati in mobilità dall’azienda per cessazione dall’attività lavorativa.

Il Regime sperimentale donna

Il successivo comma 281 riguarda l’ambito temporale di applicazione della c.d. “opzione donna” che permette alle lavoratrici l’accesso al trattamento pensionistico anticipato in presenza dei prescritti requisiti contributivi ed anagrafici, a condizione che tali soggetti optino per il sistema di calcolo contributivo. In particolare la disposizione in esame è volta a consentire l’accesso alla pensione anche qualora la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva al 31 dicembre 2015, ferma restando la maturazione dei requisiti entro tale data.

La Riduzione percentuale della pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni

Il comma 299 estende le disposizioni impartite dall’art. 1, comma 113 della legge n. 190/2014 di esclusione delle riduzioni percentuali dei trattamenti di pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, della legge n. 214 del 2011 (riduzione dell’1% per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni e del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni) ai trattamenti pensionistici anticipati già liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014.

 

Fonte: Inps

 


 

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Autore: La Redazione

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