INPS: Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali – contributi obbligatori 2026

L’INPS, con la circolare n. 67 del 18 giugno 2026, comunica gli importi dei contributi obbligatori dovuti, per l’anno 2026, dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dagli imprenditori agricoli professionali.
Contribuzione IVS
La contribuzione IVS dovuta dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali è determinata applicando le aliquote di finanziamento al reddito convenzionale annuo individuato in base alla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito indicate nella “Tabella D” allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, rimodulate a partire dal 1° luglio 1997 dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e convertite in euro, come da circolare n. 83 del 23 aprile 2002.
Il reddito convenzionale annuo per ciascuna fascia è determinato, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 233/1990, moltiplicando il reddito medio convenzionale giornaliero – stabilito annualmente con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli – per il numero di giornate indicate nella citata “Tabella D”, in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l’azienda.
Per l’anno 2026, il predetto reddito giornaliero, stabilito con decreto del Direttore Generale per le Politiche previdenziali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 22 maggio 2026[1], è fissato nella misura pari a 66,86 euro.
Le aliquote di finanziamento da applicare al suddetto reddito sono state rideterminate dall’articolo 24, comma 23, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto:“Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell’INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all’Allegato n. 1 del presente decreto”.
Tali aliquote sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2013 a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione autonoma coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai sensi dell’articolo 2, comma 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Per l’anno 2026, le aliquote di finanziamento e di computo da applicare ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali restano confermate nella misura del 24,00%, già stabilita a decorrere dall’anno 2018, senza distinzione in relazione all’ubicazione dell’azienda né all’età anagrafica del soggetto obbligato.
Le aliquote di finanziamento sono comprensive del contributo addizionale del 2%, previsto dall’articolo 12, comma 4, della legge n. 233/1990.
Alla contribuzione così determinata si aggiunge il contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione di cui al primo comma dell’articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, rideterminato annualmente nella misura prevista dall’articolo 22 della medesima legge. Per l’anno 2026 il contributo è pari a 0,81 euro, calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva.
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2026, le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consentono ai lavoratori autonomi con più di sessantacinque anni di età, titolari di pensione presso le gestioni dell’Istituto, di richiedere la riduzione del 50% dei contributi dovuti. Si richiamano, a tale proposito, i chiarimenti e le indicazioni fornite con le circolari n. 69 del 26 marzo 1998, n. 138 del 25 giugno 1998 e il messaggio n. 3486 del 19 novembre 2025.
Contribuzione di maternità
Per l’anno 2026 il contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di maternità resta fissato nella misura di 7,49 euro ed è dovuto per ciascuna unità iscritta alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri come disposto dell’articolo 82 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Contribuzione INAIL
Essendo stato raggiunto l’aumento dei contributi, previsto dall’articolo 28 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, per il quinquennio 2001–2005, e fermo restando quanto stabilito dagli articoli 257 e 262 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, recante “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, per l’anno 2026 la misura delle quote capitarie annue del contributo di cui all’articolo 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è variata come di seguito specificato:
| Contribuzione | Misura |
| Assicurazione INAIL in agricoltura zone normali | 650,00 euro |
| Assicurazione INAIL in agricoltura zone svantaggiate o montane | 450,12 euro |
Il procedimento di adozione delle nuove quote capitarie annuali sopra indicate è stato perfezionato con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, adottato in data 1° aprile 2026. Con l’introduzione della nuova misura della contribuzione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, cessa, conseguentemente, di trovare applicazione la riduzione della medesima contribuzione prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147[2].
Regime di sotto-contribuzione (territori montani e zone svantaggiate)
Al fine dell’individuazione delle aree in argomento, nei confronti delle categorie dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, occorre fare riferimento all’articolo 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per i territori montani, e all’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per le zone agricole svantaggiate.
Modalità di pagamento
Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello F24.
Le indicazioni per il pagamento mediante i modelli F24 saranno disponibili nel “Cassetto previdenziale del contribuente”.
I termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio 2026, il 16 settembre 2026, il 16 novembre 2026 e il 18 gennaio 2027.
Fonte: INPS
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