INPS: COVID-19 – indennità di maternità per i lavoratori iscritti alla Gestione separata

L’INPS ha emanato la circolare n. 71 del 3 giugno 2020, con la quale illustra la novità normativa introdotta dal decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, in materia di diritto all’indennità di maternità o paternità e di congedo parentale in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, a seguito della riduzione da tre mesi ad un mese della contribuzione utile per il riconoscimento delle predette indennità.

La disposizione, che interessa la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata (sia parasubordinati che liberi professionisti), prevede che l’indennità di maternità o paternità non sia più condizionata alla sussistenza, in capo al soggetto richiedente – sul cui compenso è stata applicata l’aliquota piena (ad esempio, per l’anno 2019 l’aliquota del 33,72% per i parasubordinati privi di DIS-COLL, oppure l’aliquota del 25,72% per i professionisti) – del requisito contributivo di tre mensilità, nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile, bensì all’attribuzione di una sola mensilità della contribuzione dovuta alla predetta Gestione.

Resta, quindi, invariato:

  • il periodo di riferimento dei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile all’interno del quale deve essere riscontrata la singola mensilità di contribuzione accreditata;
  • la necessità che la mensilità di contribuzione sia stata calcolata con aliquota piena;
  • l’applicazione dell’automaticità delle prestazioni prevista dall’articolo 64-ter del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. In forza di tale disposizione viene garantito il riconoscimento del diritto all’indennità di maternità o paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata, anche nel caso di mancato versamento del contributo mensile da parte del committente. Si ricorda che l’automaticità delle prestazioni non trova applicazione in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata che sono responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva, quali, ad esempio, i liberi professionisti iscritti alla Gestione stessa (cfr. la circolare n. 42/2016).

La riforma si applica sia agli eventi “parto” sia alle adozioni o affidamenti preadottivi nazionali o internazionali.

L’Inps ricorda che l’erogazione dell’indennità di maternità o paternità degli iscritti alla Gestione separata non è più condizionata all’obbligo di astensione dall’attività lavorativa (cfr. la circolare n. 109 del 16 novembre 2018).

 

Fonte: INPS

 

 


 

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Autore: La Redazione

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