INPS: COVID-19 – integrazione salariale per i lavoratori bloccati da provvedimenti restrittivi locali

L’INPS, con il messaggio n. 304 del 25 gennaio 2021, comunica le modalità di presentazione delle domande di integrazione salariale per i lavoratori domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 104/2020, che siano stati impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro (articolo 19, del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104).

In particolare, la norma prevede che i datori di lavoro operanti esclusivamente nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, che abbiano sospeso l’attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei soggetti sopra indicati, a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei medesimi dipendenti, possono presentare domanda di accesso ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), di integrazione salariale in deroga (CIGD), di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) con specifica causale «COVID-19 – Obbligo permanenza domiciliare», per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 e in relazione alla durata delle misure previste dai provvedimenti emanati dalle pubbliche autorità, fino a un massimo di quattro settimane complessive per le prestazioni di CIGO, ASO e CIGD e di venti giornate per la CISOA.

La disposizione ammette, allo specifico trattamento di integrazione salariale, esclusivamente i lavoratori per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Conseguentemente i datori di lavoro non potranno richiedere questa particolare prestazione con riferimento a dipendenti già ricompresi in precedenti richieste di trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA ovvero destinatari della misura.

Le istanze di accesso al trattamento spettante dovranno essere corredate da una autocertificazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il datore di lavoro dichiarerà che i destinatari del trattamento oggetto della domanda non hanno prestato l’attività lavorativa per effetto di uno o più provvedimenti di restrizione emanati dalla pubblica autorità e provvederà ad indicarne gli estremi. La predetta autocertificazione, una volta compilata, dovrà essere allegata in formato “pdf”.

 

Fonte: INPS

 


 

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Autore: La Redazione

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