INPS: COVID-19 – procedura pagamento CIG in caso di IBAN del lavoratore errato

L’INPS ha emanato il messaggio n. 1904 del 7 maggio 2020, con il quale fornisce i chiarimenti circa la modalità di gestione del pagamento diretto delle prestazioni di integrazione salariale in caso di non corretto IBAN fornito dal datore di lavoro nella domanda di liquidazione delle prestazioni (flussi SR41/SR43).

Nella fase di liquidazione delle prestazioni di integrazione salariale a pagamento diretto (Cigo/Aso/Cigd/Cisoa), si registrano casi in cui non c’è corrispondenza tra il codice fiscale del beneficiario della prestazione e il codice fiscale del titolare dello strumento di riscossione (conto corrente, carta ricaricabile) cui si riferisce l’IBAN indicato nella domanda di liquidazione delle prestazioni (flussi SR41/SR43). Si registrano anche casi di coordinate bancarie che risultano errate, in particolar modo per la presenza di codici ABI/CAB allo stato non censiti ovvero non più in uso.

I suddetti errori determinano ritardi nel pagamento della prestazione, in quanto comportano la necessità di richiedere all’azienda o all’intermediario della stessa di correggere l’errore riscontrato, che sovente deve realizzarsi attraverso il raccordo con il lavoratore, per la rettifica dei dati originariamente forniti. Ciò comporta, in definitiva, la necessità di variare la domanda già presentata per la liquidazione delle prestazioni.

Nella situazione emergenziale in atto, in considerazione della necessità di rendere disponibili al lavoratore le somme dell’integrazione salariale nel più breve tempo possibile, in presenza degli errori suddetti il pagamento verrà effettuato attraverso l’utilizzo del bonifico domiciliato. Pertanto, l’operatore dell’Istituto, nei casi di IBAN non corretti o non validati dal circuito bancario o di Poste Italiane (codice fiscale associato all’IBAN diverso da quello del beneficiario della prestazione), procede alla variazione della modalità di riscossione, annullando il codice IBAN non corretto sul modello SR41/SR43, e valorizzando l’erogazione della prestazione mediante pagamento con bonifico domiciliato presso Poste Italiane.

Una volta disposto dall’Istituto il bonifico, il lavoratore interessato riceve prima gli SMS di notifica del pagamento e poi la comunicazione di liquidazione inviata da POSTEL al suo indirizzo di residenza/domicilio (comunicato dal datore di lavoro nel mod. SR41/SR43), con la quale può recarsi a riscuotere l’integrazione salariale spettante presso qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale con il proprio documento di identità in corso di validità e un documento attestante il codice fiscale (ad esempio, tessera sanitaria).

Qualora il lavoratore interessato non riceva a breve la comunicazione da POSTEL, può accedere al “Riepilogo pagamenti”del servizio “Fascicolo previdenziale del cittadino”, per verificare e stampare il pagamento disposto, con l’importo, seguendo il percorso di seguito indicato:

–      www.inps.it > “Home”;

–      cercare “Fascicolo previdenziale del cittadino”;

–      aprire, tra i risultati restituiti dalla ricerca, il servizio “Fascicolo previdenziale del cittadino” e inserire nella maschera di autenticazione il proprio codice fiscale e le proprie credenziali (PIN dispositivo o SPID o CIE o CNS);

–      nel Menu del servizio a sinistra selezionare: “Prestazioni” > “Pagamenti”;

–      nella sezione “Pagamenti” verificare nel “Riepilogo dei pagamenti” l’importo dell’ultimo pagamento da riscuotere;

–      stampare il riepilogo pagamenti con l’apposita funzione del menu a sinistra del “Fascicolo previdenziale del cittadino” (che genera prima il file in formato .pdf), per esibirlo all’ufficio postale.

Per i pagamenti relativi alle successive mensilità dell’integrazione salariale, il lavoratore potrà comunque avvalersi dell’accredito su conto corrente o su carta ricaricabile dotata di IBAN, purché gli strumenti di riscossione risultino a lui intestati/cointestati, comunicando il nuovo codice IBAN al suo datore di lavoro, che avrà cura di inserirlo nei relativi SR41/SR43 da trasmettere all’Istituto.

 

Fonte: INPS

 

 


 

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Autore: La Redazione

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