INPS: esonero della contribuzione in agricoltura – comunicazione esito controlli

L’INPS, con il messaggio n. 1618 del  15 maggio 2026, comunica che, a seguito della definizione dei controlli ex post finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione degli esoneri contributivi previsti dall’articolo 16 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dall’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono in fase di notificazione i provvedimenti di annullamento nei confronti dei contribuenti per i quali è stato rilevato l’esito negativo dei controlli effettuati.

Ai fini della consultazione dell’esito dei controlli, i datori di lavoro agricoli con dipendenti possono accedere al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, nella sezione relativa alla domanda di esonero presentata, dove sono indicati gli eventuali importi da pagare con le relative codeline.

I lavoratori autonomi agricoli possono consultare l’esito accedendo al “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, alla voce “Telematizzazione” >“Lista Richieste Aut. Agr.”, selezionando la domanda di esonero contributivo interessata e cliccando su “Dettaglio”. Nella sezione “Note di comunicazione” sono riportate le indicazioni per la compilazione dei modelli F24 e gli importi da versare.

L’eventuale debito presente nell’estratto conto contributivo deve essere regolarizzato presentando una “Richiesta calcolo somme aggiuntive” tramite la funzione “Comunicazione Bidirezionale” o presentando un’istanza di “Rateazione” secondo le consuete modalità disponibili nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.

Qualora il pagamento dei contributi dovuti sia effettuato in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di annullamento o in forma rateale, presentando l’istanza entro il medesimo termine, la sanzione civile è ridotta nella misura del 50%, ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera b-bis), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

La predetta riduzione si applica esclusivamente alle sanzioni civili afferenti al debito contributivo conseguente all’annullamento dell’esonero. In caso di pagamento in forma rateale, l’applicazione della sanzione in misura ridotta è subordinata al versamento della prima rata.

Avverso i provvedimenti di annullamento in argomento è possibile proporre istanza di riesame attraverso la funzione “Comunicazione Bidirezionale” presente nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, utilizzando l’oggetto “Esoneri e benefici contributivi”, secondo modalità analoghe a quelle previste per l’esonero di cui all’articolo 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

 Fonte: INPS

 

 


 

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Autore: La Redazione

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