INPS: Fondo di solidarietà bilaterale per i lavoratori del settore marittimo – SOLIMARE – istruzioni per il pagamento diretto

L’INPS ha emanato il messaggio n. 5156 del 22 dicembre 2017, con il quale fornisce le istruzioni operative circa il pagamento diretto dell’assegno ordinario dal Fondo di solidarietà bilaterale per i lavoratori del settore marittimo – SOLIMARE.

 

Istruzioni procedurali

I datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo, interessati da processi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, una volta inoltrata domanda alla Struttura INPS territorialmente competente, sulla base delle istruzioni di cui al citato messaggio n. 981/2016,  per consentire l’istruttoria e il pagamento della prestazione direttamente in favore del lavoratore devono inoltre trasmettere, per ciascun lavoratore interessato, il mod. SR41 collegandosi al sito www.inps.it> “Servizi online” >sezione “Servizi per le aziende e consulenti” > “CIG”> “Invio richieste pag. dir SR41”. L’invio dei modelli SR41, raggruppati in files aziendali, avverrà con periodicità mensile.

L’invio dei modelli SR41 dovrà essere effettuato successivamente al provvedimento di concessione ed al rilascio dell’autorizzazione da parte della Struttura territoriale competente.

A tal fine, una volta deliberato il provvedimento di concessione da parte del Comitato amministratore del Fondo, lo stesso verrà comunicato tramite PEI alla Struttura territoriale competente che emetterà la relativa autorizzazione di pagamento, presupposto indispensabile per la corresponsione del trattamento economico ai lavoratori interessati, e notificherà all’azienda istante sia la deliberazione del Comitato amministratore sia l’autorizzazione al pagamento.

Nell’autorizzazione di pagamento, rilasciata sulla base della conforme deliberazione dal Comitato, saranno indicati il periodo, le ore, il numero dei lavoratori e l’importo autorizzato, comprensivo di contribuzione correlata.

Il Fondo provvede, inoltre, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del D.I. n. 90401/2015, a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata all’assegno ordinario.

Infine, è a carico del datore di lavoro un contributo addizionale nella misura del 1,5 per cento calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.

Le richieste e il recupero del contributo addizionale dovuto in ragione dei pagamenti diretti effettuati dall’Istituto avverranno secondo le modalità operative individuate nel messaggio n. 1113 del 10 marzo 2017.

 

Fonte: INPS

 

 


 

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Autore: La Redazione

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