INPS: Fondo Provincia di Trento – prestazioni ordinarie e integrative

L’INPS, con la circolare n. 112 del 16 luglio 2025, illustra le principali novità relative al Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento.

In particolare, fornisce indicazioni su:

  • l’ampliamento della platea dei soggetti che rientrano nella disciplina del Fondo;
  • la durata e la misura dell’Assegno di integrazione salariale;
  • l’applicabilità delle causali ordinarie e straordinarie;
  • l’aliquota ordinaria di contribuzione.

Possono aderire al Fondo i datori di lavoro già aderenti a Fondi di solidarietà bilaterali, che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento.

Rientrano, invece, obbligatoriamente nel campo di applicazione del Fondo, i datori privati, a prescindere dalla consistenza dell’organico, appartenenti a settori per i quali non sono stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali e che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità ubicate nella Provincia di Trento.

Il Fondo garantisce le seguenti prestazioni ordinarie e integrative:

  • Assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori coinvolti in processi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
  • tutele integrative, in termini di importi e durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Il Fondo può stabilire le seguenti ulteriori prestazioni:

  • assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nell’ambito del quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti pensionistici nei successivi cinque anni;
  • versamento mensile di contributi previdenziali, nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale, a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni;
  • contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso, con gli appositi fondi provinciali, nazionali o dell’Unione europea.

Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori subordinati, compresi coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipo, e i lavoratori a domicilio che, alla data della domanda di concessione del trattamento, hanno un’anzianità di lavoro effettivo di almeno 30 giorni presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione.

 

Fonte: INPS

 


 

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Autore: La Redazione

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