INPS: importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e della NASpI per il 2023

L’INPS, con la circolare n. 14 del 3 febbraio 2023, riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2023, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo, delle indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, ALAS, dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

 

CIGO, CISOA, CIGS E AIS DEL FIS

Nella tabella che segue si riporta l’importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2023 indicato, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, attualmente, è pari al 5,84%.

Trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015
Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
1.321,53 1.244,36

Tale importo massimo deve essere incrementato, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, come da tabella che segue.

Trattamenti di integrazione salariale – settore edile e lapideo (intemperie stagionali)
Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
1.585,84 1.493,23

La previsione dell’importo massimo delle prestazioni, di cui all’articolo 3, comma-5 bis, del decreto legislativo n. 148/2015, non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo, stante quanto disposto dall’articolo 18, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

 

NASPI

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, a1.352,19 euro per il 2023.

L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2023,1.470,99 euro.

 

DIS-COLL

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/2015, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015, a 1.352,19 euro per il 2023.

L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro.

 

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE A FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO (ALAS)

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 66, comma 12, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione ALAS è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 8 del 14 gennaio 2022, a 1.352,19 euro per il 2023.

L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro.

 

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

In relazione all’indennità di disoccupazione agricola da liquidare nell’anno 2023, con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2022, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno.

Al riguardo, si osserva che l’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, estende al trattamento ordinario di disoccupazione la disciplina dell’importo massimo dell’integrazione salariale straordinaria relativa alle categorie operaie e impiegatizie di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 13 agosto 1980, n. 427.

Tale ultima norma è stata abrogata e sostituita dal decreto legislativo n. 148/2015 che, per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, al comma 5-bis dell’articolo 3 dispone il superamento dei massimali per fasce retributive attraverso l’introduzione di un unico massimale – quello più alto – rivalutato annualmente sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori beneficiari dei trattamenti.

Premesso quanto sopra, l’importo massimo dell’indennità di disoccupazione agricola da liquidare nell’anno 2023, con riferimento ai periodi di attività svolti nel 2022, è quello indicato nella circolare n. 26 del 16 febbraio 2022, al paragrafo 2 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, vale a dire 1.222,51 euro.

 

ISCRO

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 388, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione ISCRO nell’anno 2023 (reddito dichiarato nell’anno che precede la presentazione della domanda) è pari a 8.972,04 euro.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, commi 392 e 393, della legge n. 178/2020, l’importo mensile dell’ISCRO per l’anno 2023 non può essere di importo inferiore a 275,38 euro e non può superare l’importo di 881,23 euro.

 

ASSEGNO PER ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI

L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, è pari, dal 1° gennaio 2023, a 656,44 euro. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.

 

 

Fonte: INPS

 


 

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Autore: La Redazione

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