INPS: importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e delle indennità di disoccupazione 2026

L’INPS, con la circolare n. 4 del 28 gennaio 2026, riporta le misure, in vigore dal 1° gennaio 2026, degli importi massimi:
- dei trattamenti di integrazione salariale,
- dell’assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali,
- dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito,
- dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo,
- dell’assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali,
- delle indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL,
- dell’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS),
- dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO),
- dell’indennità di disoccupazione agricola,
- dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
Trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), degli operai e impiegati agricoli (CISOA), straordinaria (CIGS) e assegno di integrazione salariale (AIS) del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali (esclusi quelli di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 della circolare)
Nella tabella che segue si riporta l’importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale di cui al citato articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2026, indicato, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, attualmente, è pari al 5,84%.
| Trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015 | |
| Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
| 1.423,69 | 1.340,56 |
Tale importo massimo deve essere incrementato, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, come da tabella che segue.
| Trattamenti di integrazione salariale – settore edile e lapideo (intemperie stagionali) | |
| Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
| 1.708,44 | 1.608,66 |
La previsione dell’importo massimo delle prestazioni, di cui all’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo, stante quanto disposto dall’articolo 18, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
Fondo Credito
a) Assegno di integrazione salariale
Si riportano i massimali mensili previsti dall’articolo 10, comma 2, del decreto interministeriale
28 luglio 2014, n. 83486, e successive modificazioni, per l’assegno di integrazione salariale, aggiornati per l’anno 2026, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.
| Massimali assegno di integrazione salariale | |
| Retribuzione mensile lorda (euro) | Massimale (euro) |
| Inferiore a 2.592,03 | 1.407,77 |
| Compresa tra 2.592,03 – 4.097,35 | 1.622,62 |
| Superiore a 4.097,35 | 2.049,90 |
b) Assegno emergenziale
Si riportano i massimali mensili previsti dall’articolo 12, comma 3, del decreto interministeriale n. 83486/2014, e successive modificazioni, per l’assegno emergenziale, aggiornati per l’anno 2026, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.
L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%. Stante il disposto normativo di cui all’articolo 12, comma 3, lettera a), del citato decreto interministeriale, tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall’azienda nel flusso Uniemens.
| Massimali assegno emergenziale | ||
| Retribuzione tabellare annua lorda (euro) | Importo al lordo della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro) | Importo al netto della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro) |
| Inferiore a
49.638,65 |
2.899,50 | 2.730,17 |
| Compresa tra
49.638,65 – 65.313,03 |
3.266,27 | |
| Superiore a
65.313,03 |
4.571,55 | |
Fondo Credito Cooperativo
a) Assegno emergenziale
Si riportano i massimali mensili previsti all’articolo 12, comma 3, del decreto interministeriale 20 giugno 2014, n. 82761, per l’assegno emergenziale, aggiornati per l’anno 2026, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.
L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%. Tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall’azienda nel flusso Uniemens.
| Massimali assegno emergenziale | ||
| Fascia retributiva (euro) | Importo al lordo della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro) | Importo al netto della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro) |
| Inferiore a 46.925,60 | 2.780,97 | 2.618,56 |
| Compresa tra
46.925,60 – 65.448,86 |
3.740,45 | |
| Superiore
a 65.448,86 |
4.350,50 | |
Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali
a) Assegno di integrazione salariale
Si riportano i massimali mensili previsti dall’articolo 10, comma 2, del decreto interministeriale 14 settembre 2023, per l’assegno di integrazione salariale, aggiornati per l’anno 2026, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.
| Massimali assegno di integrazione salariale | |
| Retribuzione mensile lorda (euro) | Massimale (euro) |
| Inferiore a 2.592,03 | 1.407,77 |
| Compresa tra 2.592,03 – 4.097,35 | 1.622,62 |
| Superiore a 4.097,35 | 2.049,90 |
Indennità di disoccupazione NASpI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, a 1.456,72 euro per il 2026.
L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2026,1.584,70 euro.
Indennità di disoccupazione DIS-COLL
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/2015 la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015, a 1.456,72 euro per il 2026.
L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2026, 1.584,70 euro.
Indennità di disoccupazione agricola
In relazione all’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nel corso dell’anno 2026 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2025, trova applicazione, in ossequio al principio della competenza, l’importo massimo stabilito per tale ultimo anno.
Pertanto, tale importo è pari a quello indicato al paragrafo 2 della circolare n. 25 del 29 gennaio 2025, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, di cui all’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, ossia pari a 1.404,03 euro.
Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS)
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, l’importo giornaliero dell’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS) non può in ogni caso superare l’importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall’INPS ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
In relazione all’IDIS da liquidare nel corso dell’anno 2026, con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2025, trova applicazione, in ossequio al principio della competenza, l’importo del minimale giornaliero contributivo per tale ultimo anno.
Pertanto, tale importo è pari a 57,32 euro, come indicato al paragrafo 1 della circolare n. 26 del 30 gennaio 2025.
Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 144, lettera d), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione ISCRO nell’anno 2026 (reddito dichiarato nell’anno che precede la presentazione della domanda) è pari a 12.749,18 euro.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 148, della legge n. 213/2023, l’importo mensile dell’ISCRO per l’anno 2026 non può essere inferiore a 255,53 euro e superiore a 817,69 euro.
Assegno per attività socialmente utili
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondosociale occupazione e formazione, è pari, dal 1° gennaio 2026, a 707,19 euro. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.
Fonte: INPS
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