INPS: incentivo all’autoimprenditorialità – modifica della disciplina

L’INPS, con il messaggio n. 1215 del 7 aprile 2026, fornisce le indicazioni in merito alle novità introdotte dall’articolo 1, comma 176, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), che ha parzialmente modificato l’articolo 8 del decreto legislativo n. 22/2015, eliminando il riferimento al pagamento in unica soluzione dell’incentivo all’autoimprenditorialità originariamente previsto ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo e introducendo il comma 3-bis, il quale prevede che l’erogazione dell’incentivo all’autoimprenditorialità, quale liquidazione della NASpI in forma anticipata, avvenga in due rate.

La prima rata, pari al 70% dell’intero importo dovuto, viene erogata in fase di liquidazione della domanda di anticipazione della NASpI.

La seconda rata, pari al residuo 30%, viene corrisposta al termine del periodo teorico di durata della NASpI, calcolato ai sensi dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 22/2015, e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione della NASpI, previa verifica dell’assenza di intervenuta rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale e per la quale ha richiesto la prestazione, e dell’assenza di titolarità di pensione diretta a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

Pertanto, laddove il richiedente la prestazione di anticipazione della NASpI, al quale è stata erogata la prima rata pari al 70 per cento dell’intero importo dovuto, diventi titolare di pensione diretta, allo stesso non viene erogata la seconda rata pari al residuo 30 per cento dell’intero importo dovuto.

 

Fonte: INPS

 


 

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Autore: La Redazione

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