INPS: indennità antitubercolari – importi da corrispondere per il 2026

L’INPS, con la circolare n. 2 del 15 gennaio 2026, comunica la variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari secondo la percentuale indicata dagli articoli 1 e 2 del decreto 19 novembre 2025 del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro, per l’anno 2026.
Gli importi risultano pari a quanto di seguito riportato.
| 1° gennaio
2025 |
1° gennaio
2026 |
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| Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati | € 15,80 | € 16,02 |
| Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975
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€ 7,90 | € 8,01 |
| Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera) | € 26,33 | € 26,70 |
| Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera) | € 13,16 | € 13,35 |
| Assegno di cura o di sostentamento (mensile) | € 106,22 | € 107,71 |
La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata, con riferimento al 2025 e al 2026, con i nuovi importi.
Fonte: INPS
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