INPS: retribuzioni convenzionali per i lavoratori in Paesi non legati all’Italia da convenzioni – anno 2020

L’INPS ha emanato la circolare n. 15 del 4 febbraio 2020, con la quale illustra l’ambito di applicazione del D.M. 11 dicembre 2019, che ha individuato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero.

La circolare, inoltre, fornisce le relative istruzioni operative, nonché le istruzioni per la regolarizzazione del mese di gennaio 2020.

Le disposizioni del decreto-legge n. 317/1987 (cfr. l’art. 1) si applicano ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. Sono pertanto esclusi dall’ambito territoriale di applicazione della legge in commento gli Stati dell’Unione europea ossia:

Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d’oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese nell’arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canaria, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Croazia.

Con riferimento al predetto ultimo Stato si fa presente che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera, nonché l’Accordo SEE si applicano anche alla Repubblica di Croazia (cfr. la circolare n. 95 del 31 maggio 2017).

Per i lavoratori che si spostano nell’ambito dell’Unione europea la normativa di sicurezza sociale applicabile è contenuta nei regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 e successive modifiche (cfr. le circolari n. 82 del 1° luglio 2010, n. 83 del 1° luglio 2010, n. 115 del 19 settembre 2012).

Sono esclusi, inoltre, dall’ambito di applicazione del decreto-legge n. 317/1987 anche la Svizzera e i Paesi aderenti all’Accordo SEE – Liechtenstein, Norvegia, Islanda – ai quali si applica la normativa comunitaria.

L’INPS evidenzia a tal proposito che le disposizioni contenute nei citati regolamenti comunitari si applicano, a decorrere dal 1° aprile 2012, anche nei rapporti con la Svizzera e, a decorrere dal 1° giugno 2012, anche ai Paesi SEE (cfr. la circolare n. 107 del 13 agosto 2012).

 

Tabella delle retribuzioni convenzionali

 

Fonte: INPS

 

 


 

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Autore: La Redazione

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