INPS: Pensionati – il cedolino di pensione di luglio 2026

Il cedolino della pensione è il documento che consente ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese dall’INPS e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare.
Si riportano di seguito le principali informazioni sul cedolino della pensione di luglio.
La data di pagamento
In attuazione della normativa vigente, le pensioni sono pagate il primo giorno del mese bancabile, con l’unica eccezione del mese di gennaio che prevede il pagamento nel secondo giorno bancabile.
Il pagamento in contanti è ammesso solo per gli importi complessivi fino a 1.000 euro netti. Nel caso di soggetti che sono titolari di più prestazioni pensionistiche e assistenziali, il pagamento viene effettuato con un unico mandato di pagamento.
L’accredito del rateo di pensione di luglio 2026 sarà effettuato con valuta 1° luglio.
Pagamento della “quattordicesima” mensilità
Con la rata di pensione di luglio 2026, l’INPS corrisponde la “somma aggiuntiva”, comunemente chiamata “quattordicesima”.
I pensionati beneficiari della quattordicesima troveranno nel cedolino di luglio l’indicazione dell’importo pagato, descritto con la voce “somma aggiuntiva – c.d. ‘quattordicesima’ l. N. 127/2007 – credito 2026”.
L’informazione relativa al pagamento sarà riportata anche nel certificato di pensione (modello ObisM) e in una comunicazione dedicata, disponibile nell’area MyINPS.
L’INPS invierà anche una notifica tramite l’app IO e una email al contatto telematico certificato se disponibile.
Che cosa è la quattordicesima?
La quattordicesima è una somma aggiuntiva alla pensione, introdotta dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 e successivamente modificata dall’articolo 1, comma 187, legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha ampliato i beneficiari e aggiornato gli importi spettanti.
Viene pagata dall’INPS nei mesi di luglio ai pensionati che abbiano compiuto almeno 64 anni.
Nel 2026 sono interessati, quindi, tutti i soggetti nati prima del 1° gennaio 1963.
Se il pensionato compie 64 anni nel corso dell’anno, oppure se la pensione decorre dopo il 31 gennaio dell’anno di riferimento, la quattordicesima può essere riconosciuta in misura ridotta, cioè in dodicesimi per i mesi di effettiva spettanza.
Oltre all’età, per il riconoscimento della prestazione contano anche i requisiti contributivi, cioè gli anni di contribuzione, distinguendo tra lavoro dipendente e autonomo e i redditi del pensionato.
Nel calcolo degli anni di contribuzione si considera tutta la contribuzione accreditata presso l’INPS o gli enti previdenziali in esso confluiti (ad esempio ENPALS, INPDAP, IPOST, INPGI).
Se la quattordicesima è riconosciuta su una pensione ai superstiti, l’anzianità contributiva del dante causa viene proporzionata alla percentuale di pensione spettante al beneficiario.
In base alla contribuzione, i limiti di reddito da considerare sono pari a 1,5 volte oppure a 2 volte il trattamento minimo annuo, che per il 2026 è pari a 7.954,05 euro.
“Somma aggiuntiva Anno 2026”
| Anni di contribuzione | T.M. annuo x 1,5 (tabella A) | T.M. annuo x 2 (tabella B) | |||
| Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
Fino a €
€ 11.931,08 |
Tra € 11.931,09 e € 12.032,07 |
Tra € 12.032,08 e € 15.908,10 |
Oltre
€ 15.908,10 |
| ≤ 15 anni (≤ 780 ctr.) |
≤ 18 anni (≤ 936 ctr.) |
€ 437 | Max € 12.368,08 |
€ 336 | Max € 16.244,10 |
| Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
Fino a €
€ 11.931,08 |
Tra € 11.931,09 e € 12.057,07 |
Tra € 12.057,08 e € 15.908,10 |
Oltre
€ 15.908,10 |
| > 15 ≤ 25 anni (≥ 781 ≤ 1.300 ctr.) |
> 18 ≤ 28 anni (≥ 937 ≤ 1.456 ctr.) |
€ 546 | Max € 12.477,08 |
€ 420 | Max € 16.328,10 |
| Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
Fino a €
€ 11.931,08 |
Tra € 11.931,09 e € 12.082,07 |
Tra € 12.082,08 e € 15.908,10 |
Oltre
€ 15.908,10 |
| > 25 anni (≥1.301 ctr.) |
> 28 anni (≥1.457 ctr.) |
€ 655 | Max € 12.586,08 |
€ 504 | Max € 16.412,10 |
Per il dettaglio dei valori reddituali e dei criteri di valutazione che incidono sul diritto e sulla misura della quattordicesima, l’INPS ha pubblicato il messaggio 19 giugno 2026, n. 2052.
La quattordicesima viene erogata d’ufficio, in via provvisoria, a luglio ai pensionati che, al 31 luglio 2026, abbiano almeno 64 anni e che, sulla base dei requisiti contributivi previsti e delle informazioni reddituali già presenti nelle banche dati dell’Istituto, rientrino nei limiti stabiliti dalla legge.
Il diritto definitivo alla prestazione, così come l’importo effettivamente spettante, sarà comunque verificato in un secondo momento, sulla base dei redditi a consuntivo del beneficiario messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Per i pensionati che maturano il requisito dei 64 anni dopo l’elaborazione della rata di luglio 2026, oppure per coloro che diventano titolari di pensione nel corso del 2026, la quattordicesima sarà pagata d’ufficio con la rata di dicembre 2026, se risultano soddisfatti i requisiti anagrafici, contributivi e reddituali previsti.
La quattordicesima non spetta sulle prestazioni di natura assistenziale come invalidità civile, assegni sociali e pensioni sociali né sui trattamenti di accompagnamento a pensione.
Come presentare domanda?
Chi non riceve la quattordicesima, ma ritiene di averne diritto, può presentare una domanda di ricostituzione online tramite il servizio dedicato.
In alternativa, ci si può rivolgere ai patronati, che forniscono assistenza gratuita per la presentazione della domanda.
Consulente digitale della pensione: verifica guidata del diritto alla quattordicesima
Per effettuare una verifica guidata del diritto alla quattordicesima, è possibile consultare la sezione “Bonus quattordicesima” del Consulente digital delle pensioni.
Prestazioni collegate al reddito e mancata comunicazione delle informazioni reddituali relative al 2022
Sul cedolino di luglio, i pensionati beneficiari di prestazioni collegate al reddito che non hanno comunicato all’INPS e all’Agenzia delle Entrate le informazioni dei redditi relativi all’anno 2022 troveranno il messaggio: “Gentile pensionato, le ricordiamo che la mancata dichiarazione dei redditi 2022 comporta la revoca delle prestazioni collegate al reddito in pagamento sulla pensione. Può evitare la revoca presentando, entro il 15 settembre 2026, una domanda di ricostituzione per sospensione. Se ha già presentato la domanda non tenga conto di questa comunicazione”.
Fonte: INPS



