INPS: sgravio contributivo per le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà – modalità di recupero

L’INPS, con il messaggio n. 1811 del 29 maggio 2026, illustra le modalità di esposizione nel flusso Uniemens delle quote di sgravio contributivo spettanti alle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà, ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 e dell’articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché gli adempimenti in capo alle Strutture territoriali relativi alle somme residue rispetto agli stanziamenti dell’anno 2018.

 

Modalità di compilazione del flusso Uniemens

Le imprese interessate dai provvedimenti ministeriali (v. Allegato n. 1 al messaggio), per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CausaleACredito> devono inserire il codice causale già in uso “L943”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2018”;
  • nell’elemento <ImportoACredito> devono indicare il relativo importo.

In conformità a quanto stabilito con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con il D.M. 7 ottobre 1993, le predette operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data del 29 maggio 2026 (data di pubblicazione del messaggio).

Le imprese che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).

 

 Fonte: INPS

 

 


 

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