Min.Interno: emanato il Decreto attuativo della sanatoria extracomunitari 2012

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2012, il Decreto Interministeriale (Interno, Lavoro, Economia e Cooperazione Internazionale e Integrazione) di attuazione dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012, in materia di emersione dal lavoro irregolare.

Il Decreto Interministeriale prevede:

  • articolo 1 – le modalità di presentazione – dal 15 settembre al 15 ottobre – della dichiarazione di emersione del rapporto di lavoro;

  • articolo 2 – le modalità di pagamento del contributo forfettario di 1.000 euro previsto per ciascun lavoratore;

  • articolo 3 – i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l’emersione del rapporto di lavoro;

    • per accedere alla procedura di emersione il reddito del datore di lavoro non deve essere inferiore a 30.000 euro annui e nel caso di lavoro domestico non può essere inferiore a 20.000 o 27.000 euro annui rispettivamente nelle ipotesi di nucleo familiare composto da uno o più soggetti percettori di reddito. E’ ammesso il cumulo anche con il reddito del coniuge e di parenti di 2° grado non conviventi. La verifica di congruità del reddito e delle condizioni contrattuali applicate viene effettuata dalla Direzione Territoriale del Lavoro. Non si procede all’accertamento del reddito nell’ipotesi di datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza che effettua la dichiarazione di emersione per un lavoratore addetto alla sua assistenza. In tale ipotesi il datore deve essere già in possesso di certificazione di struttura sanitaria pubblica o medico convenzionato con il SSN che attesti la limitazione dell’autosufficienza prima di presentazione dell’istanza.

  • articolo 4 – i contenuti della domanda di emersione

  • articolo 5 – le modalità necessarie per la regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari alla durata del rapporto di lavoro o almeno a sei mesi.

  • articolo 6 – puntualizza che con la sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di lavoro assolve anche agli obblighi di comunicazione obbligatoria di assunzione del lavoratore al Centro per l’Impiego, Direzioni Territoriali e Inps per quanto riguarda il lavoro domestico.

il Decreto Interministeriale

Roberto Camera

Autore: Roberto Camera

Esperto di diritto del Lavoro, relatore in corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia di lavoro e ideatore del sito Dottrina Per il Lavoro (ex DPLModena) - @CameraRoberto

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