Trattamento di disoccupazione edile

MinLavoroLa Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 14 del 26 giugno 2014, ha risposto ad un quesito dell’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), in merito alla corretta applicazione del trattamento di disoccupazione edile di cui all’art. 11, Legge n. 223/1991.

In particolare l’interpellante chiede di sapere se risulta applicabile il punto 3 della Delibera CIPI del 19 ottobre 1993 che fissa in 40 unità il numero dei lavoratori licenziati cui applicare il citato trattamento di disoccupazione “nelle circoscrizioni che presentino un rapporto superiore alla media nazionale fra iscritti alla prima classe di collocamento e la popolazione residente in età da lavoro“.

 

La risposta in sintesi del Ministero:

“Si ritiene, pertanto, tutt’ora validamente operante il trattamento di disoccupazione speciale per l’edilizia, così come disciplinato prima dell’entrata in vigore della Legge n. 92/2012 e secondo le modalità dettate dalle diverse disposizioni che ad esso fanno riferimento.

Fra queste vanno principalmente segnalate la Delibera CIPI del 19 ottobre 1993, cui rimanda espressamente l’art. 11, comma 2, Legge n. 223/1991 e il D.M. 14 gennaio 2003, che individua gli ambiti territoriali circoscrizionali che presentano un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente interessati dal trattamento di disoccupazione ex art. 11, comma 3, Legge n. 223/1991 nella misura prevista dal punto 3 della stessa Delibera CIPI.

In sostanza l’art. 11, comma 2, Legge n. 223/1991 prevede l’applicazione del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori occupati in lavori edili “nelle aree nelle quali il CIPI (…) accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell’occupazione” e licenziati a causa di tale stato di crisi. Il trattamento in questione, ai sensi del successivo comma 3, risulta esteso ai lavoratori residenti in circoscrizioni che presentano “un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro“.

In applicazione di tale precetto il CIPI, con Delibera del 19 ottobre 1993, ha individuato i casi di crisi occupazionale che consentono la fruizione del trattamento speciale di disoccupazione edile definendo, da un lato, la nozione di opera pubblica e di finalità pubblica e, dall’altro, prevedendo al punto 3, per l’applicazione dell’art. 11, Legge n. 223/1991, che “il numero dei lavoratori edili licenziati non deve essere inferiore a 40 unità (…) nelle circoscrizioni che presentino un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro“.

L’effettiva individuazione della misura percentuale del rapporto cui fanno riferimento sia la Legge n. 223/1991 che la Delibera CIPI suddetta è stata effettuata con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 14 gennaio 2003, che ha fissato nel 18,4% la soglia della media nazionale, il superamento della quale comporta l’applicazione del punto 3 della Delibera CIPI e dell’art. 11 della Legge n. 223/1991.

In allegato al D.M. 14 gennaio 2003 risultano riportati i dati riferibili alle circoscrizioni territoriali che determinano il relativo rapporto percentuale. Si ritiene che tali dati, in assenza della emanazione di successivi Decreti, possano essere ancora utili ai fini della fruizione del trattamento speciale di disoccupazione edile. Pertanto, per individuare le circoscrizioni interessate dalle norme esaminate è sufficiente consultare gli allegati al citato Decreto.

Riconosciute le circoscrizioni nelle quali il rapporto tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età di lavoro risulta superiore al 18,4%, si applica, fino al 30 dicembre 2016, il trattamento speciale di disoccupazione edile di cui all’art. 11, Legge n. 223/1991 per coloro che rientrano nell’area in cui sono ricompresi i cantieri sorti per lo svolgimento di opere con finalità pubbliche e licenziati, in numero superiore a 40 unità, a causa di gravi crisi dell’occupazione.”
Fonte: Ministero del Lavoro

La Redazione

Autore: La Redazione

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