Min.Lavoro: adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2024, il Decreto 21 maggio 2024, con l’adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.
Il Fondo ha lo scopo di garantire ai dipendenti del settore delle attività professionali, che occupano almeno un dipendente, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali di cui agli articoli 11 e 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Fonte: Ministero del Lavoro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 21 maggio 2024
Adeguamento del Fondo di solidarieta’ bilaterale per le attivita’ professionali. (24A03483)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», che all'art. 1, commi 191 e
seguenti, introduce disposizioni di riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
contenuta nel citato decreto legislativo n. 148 del 2015;
Visto in particolare l'art. 1, comma 204, lettera b), della citata
legge n. 234 del 30 dicembre 2021, che introduce il comma 7-bis
all'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il quale prevede
l'estensione del campo di applicazione dei Fondi di solidarieta' di
cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015
gia' costituiti ai datori di lavoro che occupano anche solo un
lavoratore dipendente, prevedendo quindi che i fondi, gia' costituiti
alla data del 31 dicembre 2021, si adeguino alla disposizione entro
il 31 dicembre 2022. In mancanza di adeguamento entro la predetta
data del 31 dicembre 2022, i datori di lavoro del relativo settore
confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di
integrazione salariale di cui all'art. 29, al quale sono trasferiti i
contributi gia' versati o comunque dovuti dai datori di lavoro
medesimi;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 208, lettera a), della legge n.
234 del 30 dicembre 2021 che introduce il comma 1-bis all'art. 30 del
decreto legislativo n. 148 del 2015, come successivamente modificato
dall'art. 23, comma 1, lettera l), del decreto-legge n. 4 del 2022
convertito in legge n. 25 del 2022, il quale prevede che per periodi
di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti dal
1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurino,
in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di
integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di
un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello
definito ai sensi dell'art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo
n. 148 del 2015 e che ha stabilito che la durata della prestazione
sia in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a
seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale
invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive
previste dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del
2014. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi gia' costituiti si adeguano
alla disposizione. In mancanza di adeguamento, i datori di lavoro, ai
soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale,
confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29,
a decorrere dal 1° gennaio 2023;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,
convertito in legge n. 14 del 24 febbraio 2023, recante «Disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi», che ha previsto la
proroga dei termini di adeguamento alle disposizioni introdotte dalla
riforma degli ammortizzatori sociali al 30 giugno 2023. In mancanza,
i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal
1° luglio 2023, nel fondo di integrazione salariale al quale sono
trasferiti i contributi gia' versati o comunque dovuti dai datori di
lavoro medesimi;
Visto l'art. 26, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n.
148 del 2015 che prevede la possibilita' che siano apportate
modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo con le medesime
modalita' di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26, ovvero mediante la
stipula di un accordo o contratto collettivo da parte delle
organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale e la successiva emanazione di un
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 104125
del 27 dicembre 2019 con il quale e' stato istituito il Fondo di
solidarieta' bilaterale per le attivita' professionali ai sensi degli
articoli 26 e seguenti del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148;
Visto l'accordo collettivo stipulato in data 27 dicembre 2022 tra
Confprofessioni, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs, quindi nei
termini previsti dalla legge, con il quale le parti sociali
firmatarie hanno manifestato la volonta' di adeguare il Fondo di
solidarieta', gia' costituito alla data del 31 dicembre 2021, alle
disposizioni di cui all'art. 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del
decreto legislativo n. 148 del 2015 e di adeguare quindi la platea
dei destinatari del Fondo e l'importo, la durata e le causali di
accesso alla normativa in materia di assegno di integrazione
salariale di cui alla legge n. 234 del 2021;
Considerato che con l'accordo innanzi citato del 27 dicembre 2022
e' stato convenuto di modificare la disciplina del Fondo di
solidarieta' bilaterale per le attivita' professionali al fine di
adeguare la platea dei destinatari del Fondo e i criteri e i limiti
della prestazione dell'assegno di integrazione salariale riconosciuto
dal Fondo a tutela del reddito alle nuove disposizioni dettate dalla
normativa in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel citato
decreto legislativo n. 148 del 2015;
Ritenuto, pertanto, di modificare il decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze n. 104125 del 27 dicembre 2019 alla
luce dell'accordo del 27 dicembre 2022;
Decreta:
Art. 1
Istituzione del Fondo
1. Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.
104125 del 27 dicembre 2019, e' stato istituito presso l'INPS il
«Fondo di solidarieta' bilaterale per le attivita' professionali»,
d'ora in avanti «Fondo», ai sensi dell'art. 26 e seguenti del decreto
legislativo n. 148 del 2015.
2. Il Fondo non ha personalita' giuridica e costituisce gestione
dell'INPS.
3. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 148
del 2015, il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non puo'
erogare prestazioni in carenza di disponibilita'.
4. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa
costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti
delle risorse gia' acquisite ai sensi dell'art. 35, comma 2, del
decreto legislativo n. 148 del 2015.
5. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di
previsione a otto anni, basato sullo scenario macroeconomico coerente
con il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa Nota
di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in
corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale,
al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio di cui
all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
6. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148
del 2015, gli oneri di amministrazione del Fondo sono determinati
secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilita' dell'INPS
e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta.
Art. 2
Finalita' del Fondo
1. Il Fondo ha lo scopo di garantire ai dipendenti del settore
delle attivita' professionali, che occupano almeno un dipendente, una
tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o
sospensione dell'attivita' lavorativa per le causali di cui agli
articoli 11 e 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
2. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale, ai sensi
dell'art. 2-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015, vengono
computati anche gli apprendisti, i dirigenti ed i lavoratori a
domicilio.
Art. 3
Amministrazione del Fondo
1. Il Fondo e' gestito da un comitato amministratore.
2. Il comitato e' composto da sei esperti, in possesso dei
requisiti di professionalita' e onorabilita' di cui agli articoli 37
e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015, pariteticamente
designati dalle Parti firmatarie dell'Accordo del 3 ottobre 2017, dei
quali tre designati da Confprofessioni e tre designati dalle
Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti
l'accordo del 3 ottobre 2017, nonche' da due rappresentanti, con
qualifica di dirigente, rispettivamente, del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle
finanze, in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dall'art.
38 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
3. Il comitato e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.
4. La durata in carica dei componenti del comitato e' di quattro
anni e, in ogni caso, fino al giorno di insediamento del nuovo
comitato.
5. La nomina non puo' essere effettuata per piu' di due volte
consecutive.
6. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dalla carica,
per qualunque causa, uno o piu' componenti del comitato, si provvede
alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con un altro
componente designato secondo le modalita' di cui al comma 2. Il
periodo di carica svolto in sostituzione dal nuovo componente cosi'
designato, ove pari o superiore a ventiquattro mesi, viene
considerato come un mandato intero ai fini del raggiungimento del
limite di quattro anni di cui al comma 4. Il periodo effettuato dal
componente cessato, se superiore ai ventiquattro mesi, sara'
considerato come un mandato intero ai fini del limite di quattro anni
e della consecutivita' della nomina di cui al comma 5.
7. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento,
indennita' o rimborso spese.
8. Il presidente del comitato e' eletto dal comitato stesso tra i
propri componenti.
9. Le deliberazioni del comitato vengono assunte a maggioranza e,
in caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto del presidente.
10. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di
almeno cinque componenti del comitato aventi diritto al voto
deliberativo. Alle riunioni del comitato partecipa il collegio
sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale dell'istituto o un
suo delegato, con voto consultivo.
11. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato puo' essere
sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita', da parte del
direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve
essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto,
con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente
dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive
modificazioni; entro tre mesi il presidente stabilisce se dare
ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale
termine la decisione diviene esecutiva.
Art. 4
Compiti del Comitato amministratore del Fondo
1. Ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo n. 148 del 2015,
il comitato amministratore del Fondo deve:
a) predisporre sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'INPS i bilanci annuali, preventivo e
consuntivo, della gestione corredati da una relazione, e deliberare
sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) presentare il bilancio tecnico di previsione ad otto anni
basato sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente
Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento,
fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della
presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire
l'equilibrio dei saldi di bilancio;
c) sulla base del bilancio di previsione ad otto anni, di cui
alla lettera b), proporre modifiche in relazione all'importo delle
prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione tali da
garantire risorse continuative ed adeguate. Le modifiche sono
adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei
Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e
delle finanze, verificate le compatibilita' finanziarie interne al
Fondo, sulla base della proposta del comitato;
d) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e delle
prestazioni e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione
delle prestazioni previste dal presente decreto;
e) fare proposte in materia di contributi, interventi e
trattamenti anche ai fini di cui all'art. 26, comma 3, del decreto
legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dall'art.
35, commi 4 e 5, del medesimo decreto legislativo al fine di
assicurare il pareggio di bilancio;
f) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli
interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche' sull'andamento
della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per
il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di
massima economicita';
g) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie
di competenza;
h) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da
leggi o regolamenti;
i) non erogare prestazioni in carenza di disponibilita',
concedere interventi solo previa costituzione di specifiche riserve
finanziarie ed entro il limite delle risorse gia' acquisite, secondo
quanto previsto dall'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 148
del 2015.
Art. 5
Prestazione
1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi e per i soggetti di
cui all'art. 2, con esclusione dei dirigenti, all'erogazione di un
assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati
da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea
dell'attivita' lavorativa, secondo i criteri e le misure di cui
all'art. 7, per cause previste dalla legislazione vigente in materia
di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
2. Tra i destinatari del predetto assegno di integrazione salariale
sono ricompresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
3. Alla ripresa dell'attivita' lavorativa, a seguito di sospensione
o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato e'
prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di
integrazione salariale fruite.
4. In caso di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il
certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato
di alta formazione e ricerca, la sospensione o riduzione dell'orario
di lavoro non deve pregiudicare, in ogni caso, il completamento del
percorso formativo come eventualmente ridefinito ai sensi degli
articoli 43, comma 3, e 45, comma 4, del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81.
Art. 6
Finanziamento
1. A copertura della prestazione di cui all'art. 5 e' dovuto al
Fondo:
a) un contributo ordinario dello 0,50% di cui due terzi a carico
del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato
sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per i datori di
lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della
domanda abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
b) un contributo ordinario dello 0,80%, di cui due terzi a carico
del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato
sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i
datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato
mediamente piu' di cinque dipendenti fino a quindici dipendenti;
c) un contributo ordinario pari all'1% di cui due terzi a carico
del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato
sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i
datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato
mediamente piu' di quindici dipendenti;
d) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in
caso di fruizione della misura di cui all'art. 5, nella misura del 4%
calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.
2. Ai contributi di finanziamento di cui al presente articolo,
ordinari e addizionali, si applicano le disposizioni vigenti in
materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di
quelle relative agli sgravi contributivi, secondo quanto previsto
dagli articoli 33, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del
lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione.
La contribuzione dovuta e' computata in base a quanto previsto
dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro
che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda,
abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non
abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale, ai
sensi del precedente art. 5, per almeno ventiquattro mesi, a far data
dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l'aliquota di
cui al comma 1, lettera a), si riduce in misura pari al 40%.
Art. 7
Prestazione: criteri e misure
1. L'importo dell'assegno di integrazione salariale, di cui
all'art. 5, comma 1, e' pari alla prestazione dell'integrazione
salariale di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015,
con il relativo massimale.
2. Le riduzioni o le sospensioni temporanee dell'attivita'
lavorativa per i datori di lavoro che impiegano mediamente fino a
quindici dipendenti possono avere una durata massima di ventisei
settimane per le causali ordinarie e/o straordinarie in un biennio
mobile. Per i datori di lavoro che impiegano mediamente piu' di
quindici dipendenti, le riduzioni o le sospensioni temporanee
dell'attivita' lavorativa possono avere una durata massima di
ventisei settimane in un biennio mobile per le causali ordinarie e
per le casuali straordinarie di cui all'art. 21 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i limiti di durata sono
equivalenti a quelli previsti dall'art. 22 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148.
3. Per ciascuna unita' produttiva i trattamenti relativi alla
prestazione di cui al comma 1 non possono comunque superare la durata
massima complessiva di ventiquattro mesi in un quinquennio mobile.
4. La prestazione del Fondo e' destinata ai lavoratori subordinati
che abbiano un'anzianita' di lavoro effettivo presso l'unita'
produttiva per la quale e' richiesta la prestazione di almeno trenta
giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del
trattamento.
5. Durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione
temporanea del lavoro l'erogazione dell'assegno di integrazione
salariale e' subordinata alla condizione che il lavoratore
destinatario si impegni in un percorso di riqualificazione.
6. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la
determinazione dell'assegno di integrazione salariale e per la paga
oraria di cui ai commi 1, 2 e 4 e' la retribuzione imponibile ai fini
previdenziali.
Art. 8
Procedura di accesso
1. Nei casi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa,
il datore di lavoro e' tenuto a comunicare preventivamente alle
articolazioni territoriali delle Parti firmatarie dell'accordo del 27
dicembre 2022 le cause di sospensione o riduzione dell'orario di
lavoro, l'entita', la durata prevedibile e il numero di lavoratori
interessati.
2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 14
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Art. 9
Criteri di precedenza e turnazione
1. L'accesso dei soggetti di cui all'art. 2 alla prestazione di cui
all'art. 5 avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel
rispetto del principio della proporzionalita' dell'erogazione.
2. Le domande di accesso alla prestazione, formulate nel rispetto
dei criteri e delle procedure individuati agli articoli 7 e 8, sono
prese in esame dal comitato amministratore deliberando gli interventi
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto
conto delle disponibilita' del Fondo.
Art. 10
Politiche attive
1. A seguito della comunicazione di cui all'art. 8, le Parti
contattano attraverso le strutture della bilateralita' di settore i
datori di lavoro interessati dalle misure del Fondo per proporre
percorsi di riqualificazione e politica attiva.
Art. 11
Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 148 del
2015.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 maggio 2024
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, reg. n. 1770



