Min.Lavoro: adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2024, il Decreto 21 maggio 2024, con l’adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.

Il Fondo ha lo scopo di garantire ai dipendenti del settore delle attività professionali, che occupano almeno un dipendente, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali di cui agli articoli 11 e 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 maggio 2024 

Adeguamento del Fondo di solidarieta’ bilaterale per le attivita’ professionali. (24A03483)

 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,  recante
«Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di
ammortizzatori  sociali  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,   in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», che all'art. 1, commi  191  e
seguenti, introduce  disposizioni  di  riordino  della  normativa  in
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto  di  lavoro
contenuta nel citato decreto legislativo n. 148 del 2015; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 204, lettera b), della  citata
legge n. 234 del 30 dicembre  2021,  che  introduce  il  comma  7-bis
all'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il quale prevede
l'estensione del campo di applicazione dei Fondi di  solidarieta'  di
cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo  n.  148  del  2015
gia' costituiti ai datori  di  lavoro  che  occupano  anche  solo  un
lavoratore dipendente, prevedendo quindi che i fondi, gia' costituiti
alla data del 31 dicembre 2021, si adeguino alla  disposizione  entro
il 31 dicembre 2022. In mancanza di  adeguamento  entro  la  predetta
data del 31 dicembre 2022, i datori di lavoro  del  relativo  settore
confluiscono,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2023,  nel  fondo   di
integrazione salariale di cui all'art. 29, al quale sono trasferiti i
contributi gia' versati  o  comunque  dovuti  dai  datori  di  lavoro
medesimi; 
  Visto, altresi', l'art. 1, comma 208, lettera a),  della  legge  n.
234 del 30 dicembre 2021 che introduce il comma 1-bis all'art. 30 del
decreto legislativo n. 148 del 2015, come successivamente  modificato
dall'art. 23, comma 1, lettera l), del decreto-legge n.  4  del  2022
convertito in legge n. 25 del 2022, il quale prevede che per  periodi
di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa  decorrenti  dal
1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurino,
in relazione alle causali previste  dalla  normativa  in  materia  di
integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la  prestazione  di
un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a  quello
definito ai sensi dell'art. 3, comma 5-bis, del  decreto  legislativo
n. 148 del 2015 e che ha stabilito che la  durata  della  prestazione
sia in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a
seconda  della  soglia  dimensionale  dell'impresa  e  della  causale
invocata, e comunque nel rispetto delle  durate  massime  complessive
previste dall'art. 4, comma 1, del decreto  legislativo  n.  148  del
2014. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi gia' costituiti si  adeguano
alla disposizione. In mancanza di adeguamento, i datori di lavoro, ai
soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione  salariale,
confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'art.  29,
a decorrere dal 1° gennaio 2023; 
  Visto  l'art.  9  del  decreto-legge  29  dicembre  2022,  n.  198,
convertito in legge n. 14 del 24 febbraio 2023, recante «Disposizioni
urgenti in materia  di  termini  legislativi»,  che  ha  previsto  la
proroga dei termini di adeguamento alle disposizioni introdotte dalla
riforma degli ammortizzatori sociali al 30 giugno 2023. In  mancanza,
i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal
1° luglio 2023, nel fondo di integrazione  salariale  al  quale  sono
trasferiti i contributi gia' versati o comunque dovuti dai datori  di
lavoro medesimi; 
  Visto l'art. 26, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n.
148  del  2015  che  prevede  la  possibilita'  che  siano  apportate
modifiche agli atti istitutivi  di  ciascun  fondo  con  le  medesime
modalita' di cui ai commi 1 e 2  dell'art.  26,  ovvero  mediante  la
stipula  di  un  accordo  o  contratto  collettivo  da  parte   delle
organizzazioni  sindacali  e  imprenditoriali  comparativamente  piu'
rappresentative a livello nazionale e la successiva emanazione di  un
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  n.  104125
del 27 dicembre 2019 con il quale e'  stato  istituito  il  Fondo  di
solidarieta' bilaterale per le attivita' professionali ai sensi degli
articoli 26 e seguenti del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
148; 
  Visto l'accordo collettivo stipulato in data 27 dicembre  2022  tra
Confprofessioni, Filcams CGIL, Fisascat CISL e  Uiltucs,  quindi  nei
termini  previsti  dalla  legge,  con  il  quale  le  parti   sociali
firmatarie hanno manifestato la volonta'  di  adeguare  il  Fondo  di
solidarieta', gia' costituito alla data del 31  dicembre  2021,  alle
disposizioni di cui all'art. 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis,  del
decreto legislativo n. 148 del 2015 e di adeguare  quindi  la  platea
dei destinatari del Fondo e l'importo, la  durata  e  le  causali  di
accesso  alla  normativa  in  materia  di  assegno  di   integrazione
salariale di cui alla legge n. 234 del 2021; 
  Considerato che con l'accordo innanzi citato del 27  dicembre  2022
e'  stato  convenuto  di  modificare  la  disciplina  del  Fondo   di
solidarieta' bilaterale per le attivita'  professionali  al  fine  di
adeguare la platea dei destinatari del Fondo e i criteri e  i  limiti
della prestazione dell'assegno di integrazione salariale riconosciuto
dal Fondo a tutela del reddito alle nuove disposizioni dettate  dalla
normativa in materia di ammortizzatori sociali contenuta  nel  citato
decreto legislativo n. 148 del 2015; 
  Ritenuto, pertanto, di  modificare  il  decreto  del  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze n. 104125 del  27  dicembre  2019  alla
luce dell'accordo del 27 dicembre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Istituzione del Fondo 
 
  1. Con il  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.
104125 del 27 dicembre 2019, e'  stato  istituito  presso  l'INPS  il
«Fondo di solidarieta' bilaterale per  le  attivita'  professionali»,
d'ora in avanti «Fondo», ai sensi dell'art. 26 e seguenti del decreto
legislativo n. 148 del 2015. 
  2. Il Fondo non ha personalita' giuridica  e  costituisce  gestione
dell'INPS. 
  3. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo  n.  148
del 2015, il Fondo ha obbligo di bilancio  in  pareggio  e  non  puo'
erogare prestazioni in carenza di disponibilita'. 
  4.  Gli  interventi  a  carico  del  Fondo  sono  concessi   previa
costituzione di specifiche riserve  finanziarie  ed  entro  i  limiti
delle risorse gia' acquisite ai sensi  dell'art.  35,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  5. Il Fondo  ha  obbligo  di  presentare  il  bilancio  tecnico  di
previsione a otto anni, basato sullo scenario macroeconomico coerente
con il piu' recente Documento di economia e finanza e  relativa  Nota
di  aggiornamento,  fermo  restando  l'obbligo  di  aggiornamento  in
corrispondenza della presentazione del bilancio  preventivo  annuale,
al fine di garantire  l'equilibrio  dei  saldi  di  bilancio  di  cui
all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  6. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo  n.  148
del 2015, gli oneri di amministrazione  del  Fondo  sono  determinati
secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilita'  dell'INPS
e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta. 
                               Art. 2 
 
                         Finalita' del Fondo 
 
  1. Il Fondo ha lo scopo di  garantire  ai  dipendenti  del  settore
delle attivita' professionali, che occupano almeno un dipendente, una
tutela in costanza di rapporto di lavoro  nei  casi  di  riduzione  o
sospensione dell'attivita' lavorativa per  le  causali  di  cui  agli
articoli 11 e 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  2. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale,  ai  sensi
dell'art. 2-bis del decreto legislativo  n.  148  del  2015,  vengono
computati anche gli  apprendisti,  i  dirigenti  ed  i  lavoratori  a
domicilio. 
                               Art. 3 
 
                      Amministrazione del Fondo 
 
  1. Il Fondo e' gestito da un comitato amministratore. 
  2. Il  comitato  e'  composto  da  sei  esperti,  in  possesso  dei
requisiti di professionalita' e onorabilita' di cui agli articoli  37
e 38  del  decreto  legislativo  n.  148  del  2015,  pariteticamente
designati dalle Parti firmatarie dell'Accordo del 3 ottobre 2017, dei
quali  tre  designati  da  Confprofessioni  e  tre  designati   dalle
Organizzazioni  sindacali   nazionali   dei   lavoratori   stipulanti
l'accordo del 3 ottobre 2017,  nonche'  da  due  rappresentanti,  con
qualifica di dirigente, rispettivamente, del Ministero del  lavoro  e
delle  politiche  sociali  e  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dall'art.
38 del decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  3. Il comitato e' nominato con decreto del Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali. 
  4. La durata in carica dei componenti del comitato  e'  di  quattro
anni e, in ogni caso,  fino  al  giorno  di  insediamento  del  nuovo
comitato. 
  5. La nomina non puo' essere  effettuata  per  piu'  di  due  volte
consecutive. 
  6. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dalla carica,
per qualunque causa, uno o piu' componenti del comitato, si  provvede
alla  loro  sostituzione,  per  il  periodo  residuo,  con  un  altro
componente designato secondo le modalita'  di  cui  al  comma  2.  Il
periodo di carica svolto in sostituzione dal nuovo  componente  cosi'
designato,  ove  pari  o  superiore  a   ventiquattro   mesi,   viene
considerato come un mandato intero ai  fini  del  raggiungimento  del
limite di quattro anni di cui al comma 4. Il periodo  effettuato  dal
componente  cessato,  se  superiore  ai  ventiquattro   mesi,   sara'
considerato come un mandato intero ai fini del limite di quattro anni
e della consecutivita' della nomina di cui al comma 5. 
  7.  Ai  componenti  del  comitato  non  spetta  alcun   emolumento,
indennita' o rimborso spese. 
  8. Il presidente del comitato e' eletto dal comitato stesso  tra  i
propri componenti. 
  9. Le deliberazioni del comitato vengono assunte a  maggioranza  e,
in caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto del presidente. 
  10. Per la validita' delle sedute  e'  necessaria  la  presenza  di
almeno  cinque  componenti  del  comitato  aventi  diritto  al   voto
deliberativo.  Alle  riunioni  del  comitato  partecipa  il  collegio
sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale dell'istituto o un
suo delegato, con voto consultivo. 
  11. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato puo'  essere
sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita',  da  parte  del
direttore generale dell'INPS. Il provvedimento  di  sospensione  deve
essere adottato nel termine di cinque giorni  ed  essere  sottoposto,
con l'indicazione della norma che si ritiene violata,  al  presidente
dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5,  del
decreto  legislativo  30  giugno   1994,   n.   479,   e   successive
modificazioni; entro  tre  mesi  il  presidente  stabilisce  se  dare
ulteriore corso  alla  decisione  o  se  annullarla.  Trascorso  tale
termine la decisione diviene esecutiva. 
                               Art. 4 
 
            Compiti del Comitato amministratore del Fondo 
 
  1. Ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo n. 148  del  2015,
il comitato amministratore del Fondo deve: 
    a) predisporre sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio  di
indirizzo e vigilanza  dell'INPS  i  bilanci  annuali,  preventivo  e
consuntivo, della gestione corredati da una relazione,  e  deliberare
sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; 
    b) presentare il bilancio tecnico  di  previsione  ad  otto  anni
basato sullo scenario macroeconomico coerente  con  il  piu'  recente
Documento di economia e finanza e  relativa  Nota  di  aggiornamento,
fermo restando l'obbligo di  aggiornamento  in  corrispondenza  della
presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine  di  garantire
l'equilibrio dei saldi di bilancio; 
    c) sulla base del bilancio di previsione ad  otto  anni,  di  cui
alla lettera b), proporre modifiche in  relazione  all'importo  delle
prestazioni o alla misura  dell'aliquota  di  contribuzione  tali  da
garantire  risorse  continuative  ed  adeguate.  Le  modifiche   sono
adottate,  anche  in  corso  d'anno,  con  decreto  direttoriale  dei
Ministeri del lavoro e delle  politiche  sociali  e  dell'economia  e
delle finanze, verificate le compatibilita'  finanziarie  interne  al
Fondo, sulla base della proposta del comitato; 
    d) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e delle
prestazioni e compiere ogni altro  atto  richiesto  per  la  gestione
delle prestazioni previste dal presente decreto; 
    e)  fare  proposte  in  materia  di  contributi,   interventi   e
trattamenti anche ai fini di cui all'art. 26, comma  3,  del  decreto
legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dall'art.
35, commi 4  e  5,  del  medesimo  decreto  legislativo  al  fine  di
assicurare il pareggio di bilancio; 
    f) vigilare sull'affluenza dei contributi,  sull'ammissione  agli
interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche'  sull'andamento
della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari  per
il miglior funzionamento del Fondo,  nel  rispetto  del  criterio  di
massima economicita'; 
    g) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine  alle  materie
di competenza; 
    h) assolvere ogni altro compito che  sia  ad  esso  demandato  da
leggi o regolamenti; 
    i)  non  erogare  prestazioni  in  carenza   di   disponibilita',
concedere interventi solo previa costituzione di  specifiche  riserve
finanziarie ed entro il limite delle risorse gia' acquisite,  secondo
quanto previsto dall'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 148
del 2015. 
                               Art. 5 
 
                             Prestazione 
 
  1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi e per i soggetti  di
cui all'art. 2, con esclusione dei dirigenti,  all'erogazione  di  un
assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati
da riduzione  dell'orario  di  lavoro  o  da  sospensione  temporanea
dell'attivita' lavorativa, secondo i  criteri  e  le  misure  di  cui
all'art. 7, per cause previste dalla legislazione vigente in  materia
di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. 
  2. Tra i destinatari del predetto assegno di integrazione salariale
sono ricompresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato. 
  3. Alla ripresa dell'attivita' lavorativa, a seguito di sospensione
o riduzione dell'orario di lavoro, il  periodo  di  apprendistato  e'
prorogato  in  misura  equivalente   all'ammontare   delle   ore   di
integrazione salariale fruite. 
  4.  In  caso  di  apprendistato  per  la  qualifica  e  il  diploma
professionale, il diploma di istruzione  secondaria  superiore  e  il
certificato di specializzazione tecnica superiore e di  apprendistato
di alta formazione e ricerca, la sospensione o riduzione  dell'orario
di lavoro non deve pregiudicare, in ogni caso, il  completamento  del
percorso formativo  come  eventualmente  ridefinito  ai  sensi  degli
articoli 43, comma 3, e 45,  comma  4,  del  decreto  legislativo  15
giugno 2015, n. 81. 
                               Art. 6 
 
                            Finanziamento 
 
  1. A copertura della prestazione di cui all'art.  5  e'  dovuto  al
Fondo: 
    a) un contributo ordinario dello 0,50% di cui due terzi a  carico
del datore di lavoro e un terzo a carico  del  lavoratore,  calcolato
sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per i datori  di
lavoro che nel semestre precedente la  data  di  presentazione  della
domanda abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti; 
    b) un contributo ordinario dello 0,80%, di cui due terzi a carico
del datore di lavoro e un terzo a carico  del  lavoratore,  calcolato
sulla retribuzione imponibile ai  fini  previdenziali,  per  tutti  i
datori  di  lavoro  che  nel  semestre  precedente  abbiano  occupato
mediamente piu' di cinque dipendenti fino a quindici dipendenti; 
    c) un contributo ordinario pari all'1% di cui due terzi a  carico
del datore di lavoro e un terzo a carico  del  lavoratore,  calcolato
sulla retribuzione imponibile ai  fini  previdenziali,  per  tutti  i
datori  di  lavoro  che  nel  semestre  precedente  abbiano  occupato
mediamente piu' di quindici dipendenti; 
    d) un contributo addizionale, a carico del datore di  lavoro,  in
caso di fruizione della misura di cui all'art. 5, nella misura del 4%
calcolato in rapporto alle retribuzioni perse. 
  2. Ai contributi di finanziamento  di  cui  al  presente  articolo,
ordinari e addizionali,  si  applicano  le  disposizioni  vigenti  in
materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione  di
quelle relative agli sgravi  contributivi,  secondo  quanto  previsto
dagli articoli 33, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
  3. Il Fondo provvede a versare  alla  gestione  di  iscrizione  del
lavoratore interessato la contribuzione correlata  alla  prestazione.
La contribuzione dovuta  e'  computata  in  base  a  quanto  previsto
dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori  di  lavoro
che, nel semestre precedente la data di presentazione della  domanda,
abbiano occupato mediamente  fino  a  cinque  dipendenti  e  che  non
abbiano presentato domanda di assegno di integrazione  salariale,  ai
sensi del precedente art. 5, per almeno ventiquattro mesi, a far data
dal termine del periodo di fruizione del trattamento,  l'aliquota  di
cui al comma 1, lettera a), si riduce in misura pari al 40%. 
                               Art. 7 
 
                    Prestazione: criteri e misure 
 
  1.  L'importo  dell'assegno  di  integrazione  salariale,  di   cui
all'art. 5, comma  1,  e'  pari  alla  prestazione  dell'integrazione
salariale di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 148 del  2015,
con il relativo massimale. 
  2.  Le  riduzioni  o  le  sospensioni   temporanee   dell'attivita'
lavorativa per i datori di lavoro che  impiegano  mediamente  fino  a
quindici dipendenti possono avere  una  durata  massima  di  ventisei
settimane per le causali ordinarie e/o straordinarie  in  un  biennio
mobile. Per i datori di  lavoro  che  impiegano  mediamente  piu'  di
quindici  dipendenti,  le  riduzioni  o  le  sospensioni   temporanee
dell'attivita'  lavorativa  possono  avere  una  durata  massima   di
ventisei settimane in un biennio mobile per le  causali  ordinarie  e
per  le  casuali  straordinarie  di  cui  all'art.  21  del   decreto
legislativo 14 settembre 2015,  n.  148,  i  limiti  di  durata  sono
equivalenti a quelli previsti dall'art. 22 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148. 
  3. Per ciascuna  unita'  produttiva  i  trattamenti  relativi  alla
prestazione di cui al comma 1 non possono comunque superare la durata
massima complessiva di ventiquattro mesi in un quinquennio mobile. 
  4. La prestazione del Fondo e' destinata ai lavoratori  subordinati
che  abbiano  un'anzianita'  di  lavoro  effettivo  presso   l'unita'
produttiva per la quale e' richiesta la prestazione di almeno  trenta
giorni alla data di presentazione della domanda  di  concessione  del
trattamento. 
  5. Durante il periodo di riduzione  dell'orario  o  di  sospensione
temporanea  del  lavoro  l'erogazione  dell'assegno  di  integrazione
salariale  e'  subordinata  alla   condizione   che   il   lavoratore
destinatario si impegni in un percorso di riqualificazione. 
  6.  La  retribuzione  mensile   dell'interessato   utile   per   la
determinazione dell'assegno di integrazione salariale e per  la  paga
oraria di cui ai commi 1, 2 e 4 e' la retribuzione imponibile ai fini
previdenziali. 
                               Art. 8 
 
                        Procedura di accesso 
 
  1. Nei casi di sospensione o riduzione  dell'attivita'  lavorativa,
il datore di lavoro  e'  tenuto  a  comunicare  preventivamente  alle
articolazioni territoriali delle Parti firmatarie dell'accordo del 27
dicembre 2022 le cause di  sospensione  o  riduzione  dell'orario  di
lavoro, l'entita', la durata prevedibile e il  numero  di  lavoratori
interessati. 
  2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art.  14
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
                               Art. 9 
 
                 Criteri di precedenza e turnazione 
 
  1. L'accesso dei soggetti di cui all'art. 2 alla prestazione di cui
all'art. 5 avviene secondo criteri di precedenza e turnazione  e  nel
rispetto del principio della proporzionalita' dell'erogazione. 
  2. Le domande di accesso alla prestazione, formulate  nel  rispetto
dei criteri e delle procedure individuati agli articoli 7 e  8,  sono
prese in esame dal comitato amministratore deliberando gli interventi
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e  tenuto
conto delle disponibilita' del Fondo. 
                               Art. 10 
 
                          Politiche attive 
 
  1. A seguito della  comunicazione  di  cui  all'art.  8,  le  Parti
contattano attraverso le strutture della bilateralita' di  settore  i
datori di lavoro interessati dalle  misure  del  Fondo  per  proporre
percorsi di riqualificazione e politica attiva. 
                               Art. 11 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente  decreto,  si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo  n.  148  del
2015. 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 21 maggio 2024 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                    Calderone         
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
        Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione  e  del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, reg. n. 1770 
La Redazione

Autore: La Redazione

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