Min.Lavoro: adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2024, il Decreto 21 maggio 2024, con l’adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.
Il Fondo ha lo scopo di garantire ai dipendenti del settore delle attività professionali, che occupano almeno un dipendente, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali di cui agli articoli 11 e 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Fonte: Ministero del Lavoro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 21 maggio 2024
Adeguamento del Fondo di solidarieta’ bilaterale per le attivita’ professionali. (24A03483)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che all'art. 1, commi 191 e seguenti, introduce disposizioni di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuta nel citato decreto legislativo n. 148 del 2015; Visto in particolare l'art. 1, comma 204, lettera b), della citata legge n. 234 del 30 dicembre 2021, che introduce il comma 7-bis all'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il quale prevede l'estensione del campo di applicazione dei Fondi di solidarieta' di cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015 gia' costituiti ai datori di lavoro che occupano anche solo un lavoratore dipendente, prevedendo quindi che i fondi, gia' costituiti alla data del 31 dicembre 2021, si adeguino alla disposizione entro il 31 dicembre 2022. In mancanza di adeguamento entro la predetta data del 31 dicembre 2022, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29, al quale sono trasferiti i contributi gia' versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi; Visto, altresi', l'art. 1, comma 208, lettera a), della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 che introduce il comma 1-bis all'art. 30 del decreto legislativo n. 148 del 2015, come successivamente modificato dall'art. 23, comma 1, lettera l), del decreto-legge n. 4 del 2022 convertito in legge n. 25 del 2022, il quale prevede che per periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurino, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito ai sensi dell'art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e che ha stabilito che la durata della prestazione sia in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2014. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi gia' costituiti si adeguano alla disposizione. In mancanza di adeguamento, i datori di lavoro, ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023; Visto l'art. 9 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in legge n. 14 del 24 febbraio 2023, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», che ha previsto la proroga dei termini di adeguamento alle disposizioni introdotte dalla riforma degli ammortizzatori sociali al 30 giugno 2023. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° luglio 2023, nel fondo di integrazione salariale al quale sono trasferiti i contributi gia' versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi; Visto l'art. 26, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che prevede la possibilita' che siano apportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo con le medesime modalita' di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26, ovvero mediante la stipula di un accordo o contratto collettivo da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale e la successiva emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 104125 del 27 dicembre 2019 con il quale e' stato istituito il Fondo di solidarieta' bilaterale per le attivita' professionali ai sensi degli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148; Visto l'accordo collettivo stipulato in data 27 dicembre 2022 tra Confprofessioni, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs, quindi nei termini previsti dalla legge, con il quale le parti sociali firmatarie hanno manifestato la volonta' di adeguare il Fondo di solidarieta', gia' costituito alla data del 31 dicembre 2021, alle disposizioni di cui all'art. 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e di adeguare quindi la platea dei destinatari del Fondo e l'importo, la durata e le causali di accesso alla normativa in materia di assegno di integrazione salariale di cui alla legge n. 234 del 2021; Considerato che con l'accordo innanzi citato del 27 dicembre 2022 e' stato convenuto di modificare la disciplina del Fondo di solidarieta' bilaterale per le attivita' professionali al fine di adeguare la platea dei destinatari del Fondo e i criteri e i limiti della prestazione dell'assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo a tutela del reddito alle nuove disposizioni dettate dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel citato decreto legislativo n. 148 del 2015; Ritenuto, pertanto, di modificare il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 104125 del 27 dicembre 2019 alla luce dell'accordo del 27 dicembre 2022; Decreta: Art. 1 Istituzione del Fondo 1. Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 104125 del 27 dicembre 2019, e' stato istituito presso l'INPS il «Fondo di solidarieta' bilaterale per le attivita' professionali», d'ora in avanti «Fondo», ai sensi dell'art. 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015. 2. Il Fondo non ha personalita' giuridica e costituisce gestione dell'INPS. 3. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non puo' erogare prestazioni in carenza di disponibilita'. 4. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse gia' acquisite ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 5. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni, basato sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 6. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, gli oneri di amministrazione del Fondo sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilita' dell'INPS e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta.
Art. 2 Finalita' del Fondo 1. Il Fondo ha lo scopo di garantire ai dipendenti del settore delle attivita' professionali, che occupano almeno un dipendente, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le causali di cui agli articoli 11 e 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015. 2. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale, ai sensi dell'art. 2-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015, vengono computati anche gli apprendisti, i dirigenti ed i lavoratori a domicilio.
Art. 3 Amministrazione del Fondo 1. Il Fondo e' gestito da un comitato amministratore. 2. Il comitato e' composto da sei esperti, in possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita' di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015, pariteticamente designati dalle Parti firmatarie dell'Accordo del 3 ottobre 2017, dei quali tre designati da Confprofessioni e tre designati dalle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti l'accordo del 3 ottobre 2017, nonche' da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dall'art. 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015. 3. Il comitato e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 4. La durata in carica dei componenti del comitato e' di quattro anni e, in ogni caso, fino al giorno di insediamento del nuovo comitato. 5. La nomina non puo' essere effettuata per piu' di due volte consecutive. 6. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dalla carica, per qualunque causa, uno o piu' componenti del comitato, si provvede alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con un altro componente designato secondo le modalita' di cui al comma 2. Il periodo di carica svolto in sostituzione dal nuovo componente cosi' designato, ove pari o superiore a ventiquattro mesi, viene considerato come un mandato intero ai fini del raggiungimento del limite di quattro anni di cui al comma 4. Il periodo effettuato dal componente cessato, se superiore ai ventiquattro mesi, sara' considerato come un mandato intero ai fini del limite di quattro anni e della consecutivita' della nomina di cui al comma 5. 7. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennita' o rimborso spese. 8. Il presidente del comitato e' eletto dal comitato stesso tra i propri componenti. 9. Le deliberazioni del comitato vengono assunte a maggioranza e, in caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto del presidente. 10. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno cinque componenti del comitato aventi diritto al voto deliberativo. Alle riunioni del comitato partecipa il collegio sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale dell'istituto o un suo delegato, con voto consultivo. 11. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato puo' essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita', da parte del direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.
Art. 4 Compiti del Comitato amministratore del Fondo 1. Ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il comitato amministratore del Fondo deve: a) predisporre sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; b) presentare il bilancio tecnico di previsione ad otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio; c) sulla base del bilancio di previsione ad otto anni, di cui alla lettera b), proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione tali da garantire risorse continuative ed adeguate. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilita' finanziarie interne al Fondo, sulla base della proposta del comitato; d) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e delle prestazioni e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione delle prestazioni previste dal presente decreto; e) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti anche ai fini di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 35, commi 4 e 5, del medesimo decreto legislativo al fine di assicurare il pareggio di bilancio; f) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche' sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicita'; g) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza; h) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti; i) non erogare prestazioni in carenza di disponibilita', concedere interventi solo previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro il limite delle risorse gia' acquisite, secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Art. 5 Prestazione 1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi e per i soggetti di cui all'art. 2, con esclusione dei dirigenti, all'erogazione di un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, secondo i criteri e le misure di cui all'art. 7, per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. 2. Tra i destinatari del predetto assegno di integrazione salariale sono ricompresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato. 3. Alla ripresa dell'attivita' lavorativa, a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato e' prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite. 4. In caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca, la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro non deve pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formativo come eventualmente ridefinito ai sensi degli articoli 43, comma 3, e 45, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Art. 6 Finanziamento 1. A copertura della prestazione di cui all'art. 5 e' dovuto al Fondo: a) un contributo ordinario dello 0,50% di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per i datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti; b) un contributo ordinario dello 0,80%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente piu' di cinque dipendenti fino a quindici dipendenti; c) un contributo ordinario pari all'1% di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente piu' di quindici dipendenti; d) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione della misura di cui all'art. 5, nella misura del 4% calcolato in rapporto alle retribuzioni perse. 2. Ai contributi di finanziamento di cui al presente articolo, ordinari e addizionali, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi, secondo quanto previsto dagli articoli 33, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 3. Il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. La contribuzione dovuta e' computata in base a quanto previsto dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale, ai sensi del precedente art. 5, per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l'aliquota di cui al comma 1, lettera a), si riduce in misura pari al 40%.
Art. 7 Prestazione: criteri e misure 1. L'importo dell'assegno di integrazione salariale, di cui all'art. 5, comma 1, e' pari alla prestazione dell'integrazione salariale di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, con il relativo massimale. 2. Le riduzioni o le sospensioni temporanee dell'attivita' lavorativa per i datori di lavoro che impiegano mediamente fino a quindici dipendenti possono avere una durata massima di ventisei settimane per le causali ordinarie e/o straordinarie in un biennio mobile. Per i datori di lavoro che impiegano mediamente piu' di quindici dipendenti, le riduzioni o le sospensioni temporanee dell'attivita' lavorativa possono avere una durata massima di ventisei settimane in un biennio mobile per le causali ordinarie e per le casuali straordinarie di cui all'art. 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i limiti di durata sono equivalenti a quelli previsti dall'art. 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 3. Per ciascuna unita' produttiva i trattamenti relativi alla prestazione di cui al comma 1 non possono comunque superare la durata massima complessiva di ventiquattro mesi in un quinquennio mobile. 4. La prestazione del Fondo e' destinata ai lavoratori subordinati che abbiano un'anzianita' di lavoro effettivo presso l'unita' produttiva per la quale e' richiesta la prestazione di almeno trenta giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento. 5. Durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro l'erogazione dell'assegno di integrazione salariale e' subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario si impegni in un percorso di riqualificazione. 6. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno di integrazione salariale e per la paga oraria di cui ai commi 1, 2 e 4 e' la retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Art. 8 Procedura di accesso 1. Nei casi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, il datore di lavoro e' tenuto a comunicare preventivamente alle articolazioni territoriali delle Parti firmatarie dell'accordo del 27 dicembre 2022 le cause di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, l'entita', la durata prevedibile e il numero di lavoratori interessati. 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Art. 9 Criteri di precedenza e turnazione 1. L'accesso dei soggetti di cui all'art. 2 alla prestazione di cui all'art. 5 avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalita' dell'erogazione. 2. Le domande di accesso alla prestazione, formulate nel rispetto dei criteri e delle procedure individuati agli articoli 7 e 8, sono prese in esame dal comitato amministratore deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilita' del Fondo.
Art. 10 Politiche attive 1. A seguito della comunicazione di cui all'art. 8, le Parti contattano attraverso le strutture della bilateralita' di settore i datori di lavoro interessati dalle misure del Fondo per proporre percorsi di riqualificazione e politica attiva.
Art. 11 Disposizioni finali 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 maggio 2024 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1770