Min.Lavoro: allargamento del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2017, il Decreto Interministeriale 16 marzo 2017 con l’allargamento del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA), per il 2017.
Una delle novità è l’abbassamento della soglia di accesso relativa alla valutazione multidimensionale del bisogno, un punteggio che viene attribuito sulla base dei carichi familiari, della situazione economica e della situazione lavorativa. Per accedere al Sia basteranno 25 punti. Ciò significa che potranno ora accedere al beneficio le famiglie in cui sia presente almeno un figlio minorenne o disabile o ci sia un figlio in arrivo e che abbiano un ISEE fino a 3mila euro.
Inoltre, le famiglie composte esclusivamente da un genitore solo e da figli minorenni avranno diritto a un incremento del beneficio di ulteriori 80 euro, che si applicherà anche agli attuali beneficiari del Sia.
Infine, altre modifiche riguardano le famiglie con persone disabili e non autosufficienti. Per quest’ultime, in particolare, la soglia di eventuali altri trattamenti economici percepiti compatibile con il Sia si innalza da 600 a 900 euro mensili, permettendo quindi l’accesso a un maggior numero di nuclei familiari.
Fonte: Ministero del Lavoro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 16 marzo 2017
Allargamento del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), per il 2017
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria e, in particolare, il
comma 29, che istituisce un Fondo speciale destinato al
soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare
e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno
abbienti, e il comma 32, che dispone la concessione, ai residenti di
cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio
economico, di una carta acquisti finalizzata all'acquisto di generi
alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle
forniture di gas, con onere a carico dello Stato;
Visto l'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo, e, in particolare, il comma 1, che stabilisce l'avvio di
una sperimentazione nei comuni con piu' di 250.000 abitanti, al fine
di favorire la diffusione della carta acquisti, istituita dall'art.
81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, tra le fasce di
popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di
valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto
alla poverta' assoluta, e il comma 2, che affida ad un decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il compito
di stabilire i criteri di identificazione dei beneficiari per il
tramite dei comuni; l'ammontare della disponibilita' sulle singole
Carte acquisti in funzione del nucleo familiare; le modalita' con cui
i comuni adottano la Carta acquisti; le caratteristiche del progetto
personalizzato di presa in carico; la decorrenza della
sperimentazione, la cui durata non puo' superare i dodici mesi; i
flussi informativi da parte dei comuni sul cui territorio e' attivata
la sperimentazione;
Visto il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, recante Primi
interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare
giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di imposta sul
valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti e, in
particolare, l'art. 3 che prevede, al comma 2, l'estensione, nei
limiti di 140 milioni di euro per l'anno 2014 e di 27 milioni di euro
per l'anno 2015, della sperimentazione di cui all'art. 60 del
decreto-legge n. 5 del 2012, ai territori delle regioni del
Mezzogiorno che non ne siano gia' coperti, a valere sulla
riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla
legge 16 aprile 1987, n. 183 gia' destinate ai Programmi operativi
2007/2013, nonche' alla rimodulazione delle risorse del medesimo
Fondo di rotazione gia' destinate agli interventi del Piano di azione
coesione, ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge 12 novembre
2011, n. 183 e, al comma 3, la riassegnazione delle risorse di cui al
precedente comma 2 al Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del
decreto-legge n. 112 del 2008. Le risorse sono ripartite con
provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
per la coesione territoriale tra gli ambiti territoriali, di cui
all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge n. 328 del 2000, in
maniera che, ai residenti di ciascun ambito territoriale destinatario
della sperimentazione, siano attribuiti contributi per un valore
complessivo di risorse proporzionale alla stima della popolazione in
condizione di maggior bisogno residente in ciascun ambito;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, recante Regolamento concernente la revisione
delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
Visto l'art. 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014) che, al primo
periodo, estende la Carta acquisti di cui all'art. 81, comma 29 e
seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008, ai cittadini residenti
di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini
italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in
possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo;
Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al
secondo periodo, prevede l'incremento, per l'anno 2014, di 250
milioni di euro del Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del
decreto-legge n. 112 del 2008;
Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al
terzo periodo, in presenza di risorse disponibili in relazione
all'effettivo numero di beneficiari, prevede la possibilita' di
determinare, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il
territorio nazionale, non gia' coperto, della sperimentazione di cui
all'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012;
Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al
quarto periodo, prevede che, con il medesimo decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di
prosecuzione del programma Carta acquisti di cui all'art. 81, comma
29 e seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008, in funzione
dell'evolversi delle sperimentazioni in corso, nonche' il riparto
delle risorse ai territori coinvolti nell'estensione della
sperimentazione;
Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al
quinto periodo, stabilisce che l'estensione della sperimentazione
avviene secondo le modalita' attuative di cui all'art. 3, commi 3 e
4, del decreto-legge n. 76 del 2013;
Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al
sesto periodo, prevede l'incremento del Fondo di cui all'art. 81,
comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, di 40 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2014-2016, ai fini della progressiva
estensione su tutto il territorio nazionale, non gia' coperto, della
sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012,
intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per
l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di
poverta', all'inserimento e al reinserimento lavorativo e
all'inclusione sociale;
Visto l'art. 1, comma 156, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015) che prevede che il
Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del
2008, e' incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2015;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante
Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge
10 dicembre 2014, n. 183;
Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del
2015, il quale, al comma 1 istituisce, a decorrere dal 1° maggio
2015, in via sperimentale per l'anno 2015, l'Assegno di
disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di
sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Nuova prestazione
di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui all'art. 1 che
abbiano fruito di questa per l'intera sua durata entro il 31 dicembre
2015, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione
economica di bisogno;
Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del
2015, il quale, al comma 2 stabilisce che nel primo anno di
applicazione gli interventi sono prioritariamente riservati ai
lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi,
ai lavoratori in eta' prossima al pensionamento. In ogni caso, il
sostegno economico non potra' essere erogato esaurite le risorse del
Fondo di cui al comma 7;
Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del
2015, il quale, al comma 3, prevede che l'ASDI e' erogato mensilmente
per una durata massima di sei mesi ed e' pari al 75 per cento
dell'ultima indennita' NASpI percepita, e, comunque, in misura non
superiore all'ammontare dell'assegno sociale, di cui all'art. 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'ammontare di cui al
periodo precedente e' incrementato per gli eventuali carichi
familiari del lavoratore nella misura e secondo le modalita'
stabilite con il decreto di cui al comma 6;
Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del
2015, il quale, al comma 4, stabilisce che, al fine di incentivare la
ricerca attiva del lavoro, i redditi derivanti da nuova occupazione
possono essere parzialmente cumulati con l'ASDI nei limiti e secondo
i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 6;
Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del
2015, il quale, al comma 5, prevede che la corresponsione dell'ASDI
e' condizionata all'adesione ad un progetto personalizzato redatto
dai competenti servizi per l'impiego, contenente specifici impegni in
termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilita' a partecipare ad
iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate
proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione
proposte e' obbligatoria, pena la perdita del beneficio;
Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del
2015, il quale, al comma 6, prevede che le modalita' attuative ivi
specificate siano definite con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto;
Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del
2015, il quale, al comma 7, prevede che al finanziamento dell'ASDI si
provvede mediante le risorse di uno specifico Fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. La dotazione del Fondo e' pari ad euro 200 milioni nel 2015
e 200 milioni nel 2016. Nel limite dell'1 per cento delle risorse
attribuite al Fondo, possono essere finanziate attivita' di
assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l'impiego, per il
monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonche' iniziative di
comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli interventi.
All'attuazione e alla gestione dell'intervento provvede l'INPS con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine
cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di
insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con
riferimento alla durata della prestazione, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione
anche attraverso il proprio sito internet;
Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del
2015, il quale, al comma 8, prevede che all'eventuale riconoscimento
dell'ASDI negli anni successivi al 2015, si provvede con le risorse
previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie e, in particolare, con le risorse
derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di
cui alla legge n. 183 del 2014;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante
Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
Visto, in particolare, l'art. 43, comma 5, del decreto legislativo
n. 148 del 2015, con il quale e' incrementata di 180 milioni di euro
per l'anno 2016, di 270 milioni di euro per l'anno 2017, di 170
milioni di euro per l'anno 2018 e di 200 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2019 l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 16,
comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015 ai fini della
prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della
prestazione ASDI; le modalita' per la prosecuzione sono definite con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano; in ogni caso l'ASDI non
puo' essere usufruito per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12
mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e
comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio
precedente il medesimo termine;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante
Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183 e, in particolare, l'art. 21,
commi 3 e seguenti, con il quale si disciplina il rafforzamento dei
meccanismi di condizionalita' e le sanzioni da applicarsi anche con
riferimento all'ASDI;
Visto il decreto 29 ottobre 2015 del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, recante Attuazione dell'art. 16, comma 6, del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di assegno di
disoccupazione (ASDI);
Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2016) che, al comma 386, istituisce
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di
garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla
poverta' e all'esclusione sociale, un fondo denominato «Fondo per la
lotta alla poverta' e all'esclusione sociale», al quale sono
assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di
1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e, al comma 387,
individua le priorita' del citato Piano per l'anno 2016 e tra queste,
in particolare, alla lettera b), l'ulteriore incremento
dell'autorizzazione di spesa relativa all'ASDI per 220 milioni di
euro;
Visto l'art. 1 della legge n. 208 del 2015 che, al comma 386,
istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta
alla poverta' e all'esclusione sociale, un fondo denominato «Fondo
per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale», al quale sono
assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di
1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e, al comma 387,
lettera a), individua come priorita' del citato Piano, per l'anno
2016, l'avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di
contrasto alla poverta', intesa come estensione, rafforzamento e
consolidamento della sperimentazione di cui all'art. 60 del
decreto-legge n. 5 del 2012. Nelle more dell'adozione del Piano di
cui al comma 386, all'avvio del Programma si procede con rinnovati
criteri e procedure definiti ai sensi dell'art. 60 del decreto-legge
n. 5 del 2012, garantendo in via prioritaria interventi per nuclei
familiari in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili,
tenendo conto della presenza, all'interno del nucleo familiare, di
donne in stato di gravidanza accertata, da definire con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta
giorni dalla entrata in vigore della legge n. 208 del 2015. Nel 2016
al Programma sono destinati 380 milioni di euro incrementando, a tal
fine, in misura pari al predetto importo, il Fondo di cui all'art.
81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, oltre alle risorse
gia' destinate alla sperimentazione dall'art. 3, comma 2, del
decreto-legge n. 76 del 2013, nonche' dall'art. 1, comma 216, della
legge n. 147 del 2013;
Visto il decreto 26 maggio 2016 del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, recante Prosecuzione della sperimentazione dell'assegno di
disoccupazione (ASDI);
Visto il decreto 26 maggio 2016 del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, adottato ai sensi del citato art. 1, comma 387, lettera a),
della legge n. 208 del 2015, ai fini dell'attuazione su tutto il
territorio nazionale del Sostegno per l'inclusione attiva;
Visto l'accordo in data 11 febbraio 2016 tra il Governo, le regioni
e Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, ai
sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sul documento recante Linee guida per la
predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del
Sostegno per l'inclusione attiva;
Visto l'art. 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89
recante Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' del sistema
scolastico e della ricerca, con il quale si dispongono modifiche
all'ISEE dei nuclei familiari con persone con disabilita';
Visto l'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 che, al comma 238,
dispone l'incremento dello stanziamento del Fondo per la lotta alla
poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di 150 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2017 con corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 16, comma 7, del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come rifinanziata dall'art. 43,
comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
Visto l'art. 1 della legge n. 232 del 2016 che, al comma 239,
stabilisce che, nelle more dell'attuazione dei provvedimenti
legislativi di cui all'art. 1, comma 388, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
per l'anno 2017 sono definiti, nei limiti delle risorse disponibili
nel Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui
all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015, nuovi criteri di
accesso alla misura di contrasto alla poverta' di cui all'art. 1,
comma 387, lettera a), della medesima legge n. 208 del 2015, anche al
fine di ampliare la platea nel rispetto delle priorita' previste
dalla legislazione vigente. Con il medesimo decreto sono stabilite le
modalita' di prosecuzione della sperimentazione dell'assegno di
disoccupazione (ASDI), di cui all'art. 16 del decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 22, anche mediante eventuale utilizzo di quota parte
delle risorse disponibili nel predetto Fondo per la lotta alla
poverta' e all'esclusione sociale;
Visto l'art. 10 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, e, in
particolare, il comma 8 che stabilisce mediante riduzione del Fondo
per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'art.
1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la copertura
dell'onere pari a 41 milioni di euro per l'anno 2017 del
finanziamento degli interventi ivi previsti di sostegno alle fasce
deboli della popolazione dei comuni colpiti dagli eventi sismici;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione
del 23 febbraio 2017 con riferimento alla prosecuzione della
sperimentazione dell'ASDI;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai soli fini del presente decreto valgono le seguenti
definizioni:
a) «SIA»: la misura di contrasto alla poverta' avviata su tutto il
territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 387, lettera a),
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, intesa come estensione,
rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'art.
60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, dell'art. 1, comma 216,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gia' denominata «sostegno per
l'inclusione attiva» (SIA) dall'art. 1, comma 216, della legge n. 147
del 2013;
b) «Fondo Poverta'»: il Fondo per la lotta alla poverta' e
all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge n.
208 del 2015;
c) «Fondo Carta Acquisti»: il Fondo di cui all'art. 81, comma 29,
del decreto-legge n. 112 del 2008;
d) «ASDI»: l'Assegno di disoccupazione, di cui all'art. 16 decreto
legislativo n. 22 del 2015;
e) «NASpI»: Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per
l'Impiego di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015.
Art. 2
SIA - Modificazioni al decreto 26 maggio 2016
1. Al decreto interministeriale 26 maggio 2016 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, comma 4, in fine, e' aggiunto il seguente periodo:
«Previa intesa e regolazione dei rapporti finanziari nelle forme
previste dal presente comma, le Province autonome di Trento e
Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione, possono, in favore dei residenti nei propri territori,
permettere l'accesso coordinato al SIA e alle misure locali di
contrasto alla poverta' disciplinate con normativa provinciale, anche
mediante un unico modello di domanda e l'anticipazione
dell'erogazione del SIA unitariamente alla prestazione provinciale,
della quale non si tiene conto in sede di accesso alla misura
nazionale. Restano fermi i requisiti stabiliti dal presente decreto e
i flussi informativi con il Soggetto attuatore al fine della verifica
degli stessi e del rimborso delle anticipazioni della provincia
autonoma.»;
b) all'art. 3, comma 3, in principio, le parole: «I comuni attivano
flussi informativi» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni, ovvero
gli ambiti territoriali in caso di gestione associata, attivano
flussi informativi»;
c) all'art. 4, comma 3, lettera b), punto ii), dopo le parole:
«deve essere inferiore a 600 euro mensili» sono aggiunte le seguenti:
«, elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo di persona non
autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU»;
d) all'art. 4, comma 3, lettera b), punto iv), in fine, sono
aggiunte le seguenti parole: «, fatti salvi gli autoveicoli e i
motoveicoli per cui e' prevista una agevolazione fiscale in favore
delle persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente;»;
e) all'art. 4, comma 3, lettera c), le parole: «superiore o uguale
a 45» sono sostituite dalle seguenti: «superiore o uguale a 25»;
f) all'art. 4, comma 3, lettera c), punto iii), in fine, e'
aggiunto il seguente periodo: «A tal fine non si considerano le
persone non autosufficienti ovvero inabili al lavoro e gli
studenti.»;
g) all'art. 5, comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: «Ai nuclei familiari composti esclusivamente da genitore
solo e da figli minorenni, come definito ai fini ISEE e risultante
nella DSU, e' attribuito mensilmente un ammontare di ulteriori 80
euro.»;
h) all'art. 5, comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole:
«, superati i quali il sostegno non potra' essere richiesto se non
trascorsi almeno tre bimestri dall'ultimo beneficio percepito. In
caso di revoca del beneficio, e' necessario che intercorra un
medesimo periodo di almeno tre bimestri tra la revoca e l'eventuale
nuova richiesta.»;
i) all'art. 6, comma 1, nel secondo periodo, le parole: «entro
sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del
primo bimestre» sono sostituite dalle seguenti: «entro la fine del
bimestre successivo a quello di presentazione della domanda»;
l) all'art. 8, comma 1, le parole: «il Soggetto attuatore comunica
per via telematica ai comuni l'elenco» sono sostituite dalle
seguenti: «il Soggetto attuatore comunica per via telematica ai
comuni, ovvero agli ambiti territoriali in caso di gestione
associata, l'elenco».
Art. 3
Risorse finalizzate a definire nuovi criteri
di accesso per il SIA
1. Le risorse finalizzate alla definizione dei nuovi criteri di
accesso per il SIA per l'anno 2017, di cui all'art. 2, sono
individuate nelle seguenti:
a) le risorse di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del
2015 a valere sul Fondo poverta', come rideterminate per effetto di
quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del decreto-legge 9 febbraio
2017, n. 8, pari a 959 milioni di euro;
b) le risorse di cui all'art. 1, comma 389, della legge n. 208 del
2015 nella misura di 30 milioni di euro;
c) le risorse di cui all'art. 1, comma 238, della legge n. 232 del
2016, pari a 150 milioni di euro;
d) le risorse, non gia' finalizzate per il SIA dall'art. 2, comma
1, lettera c), del decreto interministeriale 26 maggio 2016, che,
sulla base dello stanziamento del Fondo Carta acquisti nel triennio
2015-2017 ed in relazione al numero di beneficiari della Carta
Acquisti, si rendono disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 216,
terzo periodo, della legge n. 147 del 2013, quantificate in 30
milioni di euro;
e) le risorse complessivamente finalizzate per il SIA ai sensi
dell'art. 2, comma 1, del decreto interministeriale 26 maggio 2016,
che alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano
gia' state erogate ovvero accantonate ai sensi dell'art. 4, comma 5,
del medesimo decreto 26 maggio 2016.
Art. 4
ASDI
1. Nelle more dell'attuazione dei provvedimenti legislativi di cui
all'art. 1, comma 388, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la
sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione ASDI
prosegue nel 2017 e nelle successive annualita' secondo le modalita'
di cui al decreto 29 ottobre 2015 del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, nei limiti delle risorse disponibili, nei confronti dei
lavoratori che abbiano fruito della NASpI per la sua durata massima,
come definita dall'art. 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015 e
successive modificazioni e integrazioni.
Art. 5
Risorse finalizzate alla prosecuzione dell'ASDI
1. Le risorse finalizzate alla prosecuzione della sperimentazione
relativa al riconoscimento dell'ASDI, di cui all'art. 4, sono
individuate nelle seguenti:
a) le risorse di cui all'art. 43, comma 5, del decreto legislativo
n. 148 del 2015, come modificate dall'art. 1, comma 238, della legge
n. 232 del 2016, nonche' da quanto previsto nello stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 5
della medesima legge n. 232 del 2016, complessivamente pari a 118
milioni di euro nel 2017, 15.295.360 euro nel 2018, 48 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2019;
b) quota parte delle risorse disponibili nel Fondo poverta',
stimate in 65 milioni di euro nel 2018 e 32 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2019. A tal fine si dispone un corrispondente
accantonamento sulle risorse del Fondo poverta' a partire dall'anno
2018, al cui disaccantonamento si potra' procedere solo con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito di monitoraggio
dell'andamento della spesa.
Art. 6
Disposizioni transitorie e finali
1. L'incremento del beneficio di cui all'art. 2, comma 1, lettera
g), relativo ai nuclei composti esclusivamente da genitore solo e da
figli minorenni, si applica anche ai beneficiari correnti del SIA al
momento dell'entrata in vigore del presente decreto, per l'intera
annualita' del beneficio.
2. L'INPS puo' procedere, secondo le indicazioni del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, ad inviare comunicazioni
sull'entrata in vigore dei nuovi criteri per l'accesso al SIA,
definiti ai sensi dell'art. 2, a coloro che abbiano fatto richiesta
del SIA in data antecedente alla medesima entrata in vigore e la cui
richiesta non sia stata accolta per effetto dell'applicazione dei
criteri modificati dal presente decreto. Le spese per l'invio di tali
comunicazioni sono rendicontate dall'INPS al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, che provvede al rimborso al predetto
Istituto nel limite di 150 mila euro a valere sul Fondo poverta',
annualita' 2017.
Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di controllo per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 16 marzo 2017
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2017
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, n. 528



