Min.Lavoro: istituito Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2017, il Decreto 20 dicembre 2016 con l’istituzione, presso l’INPS, del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige.
Il Fondo è volto ad assicurare nei confronti dei lavoratori dipendenti dei datori di lavoro privati, che occupano più di 5 dipendenti, appartenenti a settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni e per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art. 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’art. 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria e straordinaria.
Hanno la facoltà di aderire al Fondo i datori di lavoro con classe dimensionale da uno sino a 5 dipendenti.
Fonte: Ministero del Lavoro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 20 dicembre 2016
Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di
Bolzano-Alto Adige.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visti gli articoli dal 26 al 40 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, volti ad assicurare, ai lavoratori dei
settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione
salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di
riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause
previste dalla normativa in materia di integrazione salariale
ordinaria o straordinaria;
Visto, in particolare, l'art. 40 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148 il quale prevede che le Province autonome di
Trento e di Bolzano possono sostenere l'istituzione di un fondo di
solidarieta' territoriale intersettoriale a cui, salvo diverse
disposizioni, si applica la disciplina prevista per i fondi di
solidarieta' bilaterali di cui agli articoli 26 e 35 del medesimo
decreto legislativo;
Visto l'art. 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Visto il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28, concernente
disposizioni per l'attuazione della delega, in particolare, alla
Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige in materia di cassa
integrazione guadagni, disoccupazione e mobilita';
Visto l'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'accordo sindacale stipulato in data 15 dicembre 2015 presso
la sede della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige tra
Assoimprenditori Alto Adige, l'Associazione provinciale
dell'artigianato, la Confesercenti, l'Unione albergatori e pubblici
esercenti (HGV), l'Unione artigiani altoatesini, l'Unione
Commercio-Turismo-Servizi di Bolzano, la Federazione Cooperative
Raiffeisen, Confcooperative, Legacoopbund Bolzano, l'Unione dei
liberi professionisti Confprofessioni Sudtirol-Alto Adige, A.G.C.I.
Alto Adige, e ASGB, CGIL/AGB, SGB-CISL, UIL-SGK con cui, in
attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, e' stato
convenuto di costituire il Fondo territoriale intersettoriale della
Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, ai sensi dell'art. 40,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
Visto l'accordo sindacale del 27 aprile 2016 integrativo
dell'accordo del 15 dicembre 2015, stipulato presso la sede della
Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige tra Assoimprenditori Alto
Adige, l'Associazione provinciale dell'artigianato, la Confesercenti,
l'Unione albergatori e pubblici esercenti (HGV), l'Unione artigiani
altoatesini, l'Unione Commercio-Turismo-Servizi di Bolzano, la
Federazione Cooperative Raiffeisen, Confcooperative, Legacoopbund
Bolzano, l'Unione dei liberi professionisti Confprofessioni
Sudtirol-Alto Adige, A.G.C.I. Alto Adige, e ASGB, CGIL/AGB, SGB-CISL,
UIL-SGK, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
Vista l'intesa del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano -
Alto Adige del 14 settembre 2016;
Ritenuto, pertanto, di istituire il Fondo di solidarieta'
bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, ai sensi
dell'art. 40, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
Decreta:
Art. 1
Istituzione del Fondo
1. E' istituito presso l'INPS il Fondo di solidarieta' bilaterale
della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, d'ora in avanti
Fondo.
2. Il Fondo non ha personalita' giuridica e costituisce gestione
autonoma dell'INPS.
3. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148
del 2015, gli oneri di amministrazione derivanti all'INPS dalla
gestione del Fondo, determinati nella misura e secondo i criteri
definiti dal regolamento di contabilita' del predetto Istituto, sono
a carico del Fondo e vengono finanziati nell'ambito della
contribuzione dovuta.
Art. 2
Finalita' e campo di applicazione
1. Il Fondo e' volto ad assicurare nei confronti dei lavoratori
dipendenti dei datori di lavoro privati, che occupano piu' di 5
dipendenti, appartenenti a settori che non rientrano nell'ambito di
applicazione della cassa integrazione guadagni e per i quali non
siano stati costituiti fondi di solidarieta' bilaterali di cui
all'art. 26 o fondi di solidarieta' bilaterali alternativi di cui
all'art. 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che occupano
almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unita' produttive
ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano - Alto
Adige, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di
riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause
previste dalla normativa in materia d'integrazione salariale
ordinaria e straordinaria.
2. Hanno la facolta' di aderire al Fondo i datori di lavoro di cui
al comma precedente e con classe dimensionale da uno sino a cinque
dipendenti.
3. Ai fini del calcolo della percentuale di dipendenti di cui ai
commi 1 e 2 la consistenza dell'organico e' determinata con effetto
dal 1° gennaio di ciascun anno e con validita' per l'intero anno,
sulla base del numero di dipendenti del mese di dicembre dell'anno
precedente. In fase di prima applicazione, la consistenza
dell'organico e' determinata sulla base dei dipendenti in forza al
mese precedente l'entrata in vigore del presente decreto. Per i
datori di lavoro che iniziano l'attivita' nel corso dell'anno solare,
si fa riferimento al numero di dipendenti in forza nel primo mese di
attivita'. Il datore di lavoro e' tenuto a fornire all'INPS apposita
dichiarazione circa l'esistenza o il venir meno del requisito
occupazionale come sopra indicato. Agli effetti di cui al presente
comma sono computati tutti i lavoratori, compresi quelli a domicilio
e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di
subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda.
4. A decorrere dalla data di istituzione del Fondo hanno facolta'
di aderire allo stesso i datori di lavoro gia' aderenti a fondi di
solidarieta' bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo n. 148 del 2015 che occupano almeno il 75 per cento dei
propri dipendenti in unita' produttive ubicate nel territorio della
Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige.
5. I datori di lavoro aderenti al Fondo possono aderire a fondi di
solidarieta' bilaterali di cui all'art. 26 del sopra citato decreto
legislativo costituiti successivamente a livello nazionale; in tal
caso, a decorrere dalla data di adesione ai fondi di solidarieta'
bilaterali, i datori di lavoro non sono piu' soggetti alla disciplina
del Fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni
gia' deliberate. I contributi gia' versati o dovuti restano acquisiti
al Fondo. Il comitato amministratore del Fondo puo' proporre al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze, sulla base delle stime effettuate
dall'INPS, il mantenimento in capo ai datori di lavoro dell'obbligo
di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al
finanziamento delle prestazioni gia' deliberate, determinate ai sensi
dell'art. 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
6. I datori di lavoro di cui al comma 1, gia' aderenti al fondo
residuale di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 148 del 2015
o al fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29 del medesimo
decreto legislativo e i datori di lavoro che esercitano la facolta'
di cui al comma 4, non sono piu' soggetti alla disciplina del fondo
di provenienza a decorrere, rispettivamente, dalla data di
istituzione del Fondo o dalla data di adesione a tale Fondo, ferma
restando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate. I
contributi gia' versati o dovuti al Fondo di provenienza restano
acquisiti a questo. Il comitato amministratore del fondo di
provenienza, sulla base delle stime effettuate dall'INPS, puo'
proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze il mantenimento, in capo ai
datori di lavoro dell'obbligo di corrispondere la quota di
contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni gia'
deliberate, determinate ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 5, del
decreto legislativo n. 148 del 2015.
7. Le prestazioni del Fondo sono destinate ai lavoratori
subordinati, compresi coloro che sono stati assunti con contratto di
apprendistato professionalizzante, che abbiano un'anzianita' di
lavoro effettivo presso l'unita' produttiva per la quale e' richiesta
la prestazione di almeno novanta giorni alla data della domanda di
concessione del trattamento.
8. Per gli apprendisti, alla ripresa dell'attivita' lavorativa a
seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo
di apprendistato e' prolungato in misura equivalente all'ammontare
delle ore di sospensione o riduzione fruite.
9. Sono esclusi i dirigenti, i dipendenti pubblici, i lavoratori a
domicilio e le altre figure professionali escluse dalla normativa
vigente.
Art. 3
Amministrazione del Fondo
1. Il Fondo e' gestito da un comitato amministratore composto da
cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e da cinque esperti designati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro stipulanti gli accordi sindacali
nazionali del 15 dicembre 2015 e del 27 aprile 2016, aventi i
requisiti di competenza e di assenza di conflitto di interesse di cui
all'art. 37 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e i requisiti di
onorabilita' di cui all'art. 38 del medesimo decreto legislativo.
2. Il comitato amministratore si compone altresi' di due
rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero
dell'economia e delle finanze nonche' da un rappresentante, con
qualifica di dirigente, della Provincia autonoma di Bolzano - Alto
Adige, in possesso dei requisiti di onorabilita' previsi dall'art. 38
del decreto legislativo n. 148 del 2015.
3. Ai componenti del comitato amministratore non spetta alcun
emolumento, indennita' o rimborso spese. Ai rappresentanti del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero
dell'economia e delle finanze e' riconosciuto, a valere sulle
disponibilita' del Fondo, il rimborso delle spese di missione nella
misura prevista dalla normativa vigente per i dirigenti dello Stato.
4. Il comitato amministratore e' nominato con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e dura in carica quattro anni.
5. Il presidente del comitato amministratore e' eletto dal comitato
stesso tra i propri membri.
6. Scaduto il periodo di durata, il comitato continua ad operare
fino all'insediamento dei nuovi componenti.
7. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di
almeno sei componenti del comitato aventi diritto al voto.
8. Le deliberazioni del comitato amministratore sono assunte a
maggioranza dei presenti e, in caso di parita' nelle votazioni,
prevale il voto del presidente.
9. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il
collegio sindacale dell'INPS nonche' il direttore generale del
medesimo Istituto o un suo delegato con voto consultivo.
10. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato
amministratore puo' essere sospesa, ove si evidenzino profili di
illegittimita', da parte del direttore generale dell'INPS. Il
provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di
cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che
si ritiene violata, al presidente dell'INPS, nell'ambito delle
funzioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi, il
presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se
annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.
11. Per quanto non disciplinato al presente articolo, si fa rinvio
agli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Art. 4
Compiti del comitato di amministrazione
1. Il comitato amministratore del Fondo ha il compito di:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e
consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei
trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione
delle prestazioni previste dal presente decreto;
c) fare proposte in materia di contributi, interventi e
trattamenti anche ai fini di cui all'art. 26, comma 3, del decreto
legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dal
successivo art. 35, commi 4 e 5, al fine di assicurare il pareggio di
bilancio;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli
interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche' sull'andamento
della gestione;
e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine alle materie
di competenza;
f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da
leggi o regolamenti.
Art. 5
Prestazione: assegno ordinario
1. Il Fondo garantisce un assegno ordinario a favore dei lavoratori
il cui rapporto di lavoro e' sospeso in relazione alle causali
previste dalla normativa di integrazione salariale ordinaria e
straordinaria.
2. L'assegno ordinario e' di importo pari all'integrazione
salariale.
3. La prestazione puo' essere concessa per una durata massima non
superiore a 13 settimane per singola richiesta e in ogni caso nel
limite di 26 settimane complessive nel biennio mobile.
4. Per ciascuna unita' produttiva l'assegno ordinario non puo'
superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio
mobile.
5. Il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del
lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione.
La contribuzione dovuta e' computata in base a quanto previsto
dall'art. 40, della legge 4 novembre 2010, n. 183.
6. L'accesso alla prestazione dell'assegno ordinario e' preceduto
dall'espletamento delle procedure di informazione e consultazione
sindacale previste per le integrazioni salariali.
7. All'assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la
normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e i termini
di presentazione dell'istanza di cui all'art. 30, comma 2, del
decreto legislativo n. 148 del 2015.
8. Il lavoratore che svolga attivita' di lavoro autonomo o
subordinato durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario
non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
Art. 6
Modalita' di erogazione dell'assegno ordinario
1. L'assegno ordinario e' erogato dal datore di lavoro ai
dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga.
2. L'importo dell'assegno ordinario e' rimborsato al datore di
lavoro o conguagliato secondo le norme per il conguaglio tra
contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
3. Il conguaglio o la richiesta di rimborso dell'assegno ordinario
non sono ammessi, a pena di decadenza, dopo che siano trascorsi i
termini di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148
del 2015.
4. Il comitato amministratore puo' autorizzare il pagamento diretto
dell'assegno ordinario in presenza di serie e documentate difficolta'
finanziarie del datore di lavoro, su espressa richiesta dello stesso.
Art. 7
Finanziamento
1. A copertura della prestazione di cui all'art. 5, e' dovuto al
Fondo:
a) un contributo ordinario nella misura dello 0,45%, ripartito
tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di
due terzi ed un terzo, calcolato sulla retribuzione mensile
imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti
destinatari delle prestazioni ai sensi dell'art. 2;
b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro che
ricorre alla sospensione o riduzione di lavoro ai sensi di quanto
previsto all'art. 5, comma 1, nella misura del 4% delle retribuzioni
perse dal lavoratore.
2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario sono
ripartite tra datore di lavoro e lavoratore in ragione degli stessi
criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a), ferma restando
l'aliquota di finanziamento minima prevista dall'art. 40, comma 7,
del decreto legislativo n. 148 del 2015.
3. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni
vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria,
compreso l'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ad
eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
Art. 8
Obblighi di bilancio
1. Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non puo' erogare
prestazioni in carenza di disponibilita'.
2. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa
costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti
delle risorse gia' acquisite.
3. Alle prestazioni si provvede nei limiti delle risorse
finanziarie acquisite al Fondo, al fine di garantirne l'equilibrio di
bilancio. In ogni caso, tali prestazioni sono determinate in misura
non superiore a quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari
dovuti dal singolo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni
gia' deliberate a qualunque titolo a favore del datore di lavoro. In
ogni caso, le prestazioni possono essere erogate soltanto nei limiti
delle risorse finanziarie acquisite al Fondo.
4. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di
previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente
con il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa Nota
di aggiornamento fermo restando l'obbligo di aggiornamento in
corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale,
al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio.
5. Sulla base del bilancio di previsione di cui al precedente comma
4, il comitato amministratore ha facolta' di proporre modifiche
relative all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di
contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con
decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche
sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilita'
finanziarie interne al Fondo, sulla base della proposta del comitato
amministratore.
6. In caso di necessita' di assicurare il pareggio di bilancio
ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate o da deliberare,
ovvero di inadempienza del comitato amministratore in relazione
all'attivita' di cui al comma precedente, l'aliquota contributiva
puo' essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del
lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze,
d'intesa con il responsabile del Dipartimento competente in materia
di lavoro della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, anche in
mancanza di proposta del comitato amministratore.
7. In ogni caso, in assenza dell'adeguamento contributivo di cui al
comma 5, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.
Art. 9
Norme finali
1. Le domande di concessione delle prestazioni di cui all'art. 5
possono essere presentate successivamente alla istituzione del Fondo
ed esclusivamente per periodi successivi alla data del 31 dicembre
2016.
2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 26, 35 e 40 del decreto legislativo
n. 148 del 2015.
Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2016
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2017
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 134



