Min.Lavoro: Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’artigianato

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016, il Decreto 29 aprile 2016, istitutivo del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’artigianato.
Fonte: Ministero del Lavoro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 29 aprile 2016
Fondo di solidarieta' bilatelare alternativo per l'artigianato. (Decreto n. 95581).
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante, tra l'altro,
deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori
sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto il Titolo II, articoli da 26 a 40, del medesimo decreto
legislativo n. 148 del 2015, recante la disciplina dei fondi di
solidarieta';
Visto, in particolare, l'art. 27 del decreto legislativo n. 148 del
2015, il quale, al comma 1, prevede che, in alternativa al modello
previsto dall'art. 26, in riferimento ai settori dell'artigianato e
della somministrazione di lavoro nei quali, in considerazione
dell'operare di consolidati sistemi di bilateralita' e delle
peculiari esigenze di tali settori, le organizzazioni sindacali e
imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale abbiano adeguato le fonti normative e istitutive dei
rispettivi fondi bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali di
cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 o del fondo di
cui all'art. 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276,
alle finalita' perseguite dall'art. 26, comma 1, si applichino le
disposizioni di cui ai commi seguenti del medesimo art. 27;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visti gli Accordi interconfederali del 30 novembre 2012, del 31
ottobre 2013 e del 29 novembre 2013 mediante i quali, in attuazione
dell'art. 3, comma 14, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parti
firmatarie hanno convenuto di costituire l'associazione denominata
«Fondo di solidarieta' bilaterale alternativo per l'artigianato» e
adeguare l'atto costitutivo alle finalita' perseguite dai commi da 4
a 13 dell'articolo innanzi citato;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 86986
del 9 gennaio 2015, emanato ai sensi dell'art. 3, comma 16, della
legge n. 92 del 2012;
Visto l'accordo interconfederale del 10 dicembre 2015, come
integrato dalla nota di accompagnamento sottoscritta in data 11
gennaio 2016, con il quale, in attuazione dell'art. 27 del decreto
legislativo n. 148 del 2015, le parti firmatarie hanno convenuto di
adeguare le fonti normative e istitutive del Fondo di solidarieta'
bilaterale alternativo dell'artigianato alle finalita' perseguite
dall'art. 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo;
Viste le modifiche apportate allo Statuto del Fondo di solidarieta'
bilaterale alternativo dell'artigianato con atto del 14 dicembre
2015, a rogito del Notaio Massimo Recchi in Roma, rep. 80180/11574;
Considerata la finalita' perseguita dai fondi di cui all'art. 27
del decreto legislativo n. 148 del 2015 di realizzare ovvero
integrare il sistema, in chiave universalistica, di tutela del
reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso di sua
cessazione;
Considerata la necessita' avvertita dalle parti sociali del settore
dell'artigianato di adottare misure volte ad assicurare ai lavoratori
una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di
riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa, in considerazione
delle peculiari caratteristiche ed esigenze del predetto settore,
come previsto dall'art. 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e
in conformita' all'accordo interconfederale del 10 dicembre 2015;
Considerata, altresi', la necessita' avvertita dai soggetti
costituenti il Fondo di prevedere eventuali ulteriori prestazioni di
sostegno al reddito, da definire prioritariamente nell'ambito di
quelle previste dall'art. 27, commi 3 e 5, lettera f) del decreto
legislativo n. 148 del 2015, con le modalita' di cui all'art. 3,
comma 3, dello Statuto;
Sentite nella riunione del 19 febbraio 2016 le organizzazioni
sindacali individuate nelle parti firmatarie del citato accordo
interconfederale del 10 dicembre 2015;
Ritenuto, pertanto, di dettare, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del
decreto legislativo n. 148 del 2015, disposizioni per determinare
criteri volti a garantire la sostenibilita' finanziaria del Fondo,
requisiti di professionalita' e onorabilita' dei soggetti preposti
alla gestione, criteri e requisiti per la contabilita' del Fondo,
modalita' volte a rafforzare la funzione di controllo sulla corretta
gestione del Fondo e di monitoraggio sull'andamento delle
prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e
parametri omogenei
Decreta:
Art. 1
Disposizioni generali
1. Il Fondo di solidarieta' bilaterale per l'artigianato, di
seguito denominato FSBA, e' gestito dagli organi esecutivi di cui al
Titolo II, Capo II, articoli 10 e 11, e Capi III e IV dello Statuto,
con riferimento, quindi, al Presidente, Vice-Presidente, Consiglio
Direttivo e Direttore.
2. I membri degli organi di cui al comma 1 devono possedere i
requisiti di professionalita' e onorabilita' individuati dal presente
decreto.
Art. 2
Sostenibilita' finanziaria
1. FSBA ha l'obbligo di bilancio in pareggio e non puo' erogare
prestazioni in carenza di disponibilita'.
2. Gli interventi a carico di FSBA sono concessi previa
costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti
delle risorse dovute dalle imprese di settore.
Art. 3
Requisiti di professionalita'
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto di
FSBA, i membri degli organi di cui all'art. 1, comma 1, devono essere
in possesso di specifica competenza ed esperienza in materia di
lavoro e occupazione e di una consolidata esperienza maturata
nell'ambito degli Enti bilaterali.
2. I membri degli organi di cui all'art. 1, comma 1, devono aver
svolto, per uno o piu' periodi, complessivamente non inferiori ad un
triennio, funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di
partecipazione ad organi collegiali presso Enti e organismi
associativi, di rappresentanza di categoria.
3. Ai membri degli organi di cui all'art. 1, comma 1, non spetta
alcun emolumento o indennita'.
Art. 4
Requisiti di onorabilita'
1. Fermo restando quanto previsto all'art. 19 dello Statuto FSBA,
non possono essere nominati o eletti componenti degli organi di cui
all'art. 1, comma 1, e, se nominati o eletti decadono dall'ufficio,
coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e,
comunque, tutte le situazioni previste dall'art. 2382 del Codice
civile;
b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 salvi gli effetti della
riabilitazione;
c) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei
delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice civile, salvi
gli effetti della riabilitazione;
d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un tempo
non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio,
contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un
delitto in materia tributaria, di lavoro e previdenza, salvi gli
effetti della riabilitazione;
e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un tempo
non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo. salvi
gli effetti della riabilitazione.
2. La decadenza dall'ufficio e' dichiarata dall'organo individuato
dallo Statuto entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del
difetto sopravvenuto.
3. Costituiscono causa di sospensione delle funzioni esercitate dai
membri degli organi di cui all'art. 1, comma 1, le seguenti
situazioni:
a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui
al comma 1, lettere c), d) ed e);
b) applicazione provvisoria di una delle misure previste
dall'art. 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159;
c) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
4. La sospensione e' dichiarata con le modalita' di cui al comma 2.
Art. 5
Criteri e requisiti per la contabilita'
1. Fermo restando quanto previsto al Titolo III dello Statuto, FSBA
deve dotarsi di un adeguato sistema di contabilita'.
2. FSBA ha l'obbligo di presentare bilanci di previsione
pluriennali, basati sullo scenario macroeconomico coerente con il
piu' recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di
aggiornamento.
3. L'Organo di FSBA individuato dallo Statuto redige il bilancio
consuntivo redatto secondo il criterio di competenza economica.
4. Il bilancio consuntivo deve essere costituito da stato
patrimoniale, conto economico, nota integrativa e dalla relazione
dell'organo di controllo individuato dallo Statuto.
5. Nel bilancio dovranno essere evidenziate: la dotazione iniziale
e le entrate contributive, atti di liberalita' senza vincolo, atti di
liberalita' con vincolo, atti di liberalita' ad esecuzione
pluriennale.
6. Il bilancio consuntivo deve essere preceduto dal bilancio di
previsione, redatto secondo gli stessi principi e gli stessi schemi
del bilancio consuntivo.
7. Sia in sede di bilancio preventivo che in sede di bilancio
consuntivo dovra' essere redatto il prospetto delle entrate e delle
uscite.
8. Il bilancio si dovra' ispirare al principio di prudenza, le
immobilizzazioni dovranno essere valutate al costo e le eventuali
gestioni patrimoniali saranno valutate al valore di mercato.
9. FSBA deve trasmettere regolarmente il bilancio al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze, entro trenta giorni dalla relativa approvazione, corredato
dalla relazione illustrativa, dalla relazione del collegio sindacale
e dalla relazione del soggetto revisore.
10. La relazione dell'organo individuato dallo Statuto deve
contenere una descrizione generale dell'andamento della gestione di
FSBA.
11. La relazione deve recare la descrizione della politica di
gestione seguita in conformita' ai criteri e requisiti definiti dalle
parti sociali stipulanti gli Accordi interconfederali del 30 novembre
2012, del 31 ottobre 2013, del 29 novembre 2013 e 10 dicembre 2015,
in ossequio all'obbligo dell'equilibrio finanziario del Fondo
medesimo, nonche' le ulteriori informazioni che gli organi preposti
riterranno necessarie ai fini di una chiara comprensione della
situazione economica e di gestione.
Art. 6
Controllo sulla gestione e monitoraggio
sull'andamento delle prestazioni
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la
funzione di controllo sulla corretta gestione di FSBA e di
monitoraggio sull'andamento delle prestazioni. In caso di riscontrate
irregolarita' o inadempimenti, in particolare con riferimento al
rispetto dei criteri di sostenibilita' finanziaria, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali puo' disporre la sospensione
dell'operativita' di FSBA.
2. FSBA e' tenuto a dotarsi di un sistema di raccolta di dati
sull'andamento delle prestazioni e a trasmettere, con cadenza
annuale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze, i dati di monitoraggio
fisico, finanziario e procedurale relativi alle prestazioni erogate,
secondo le modalita' definite con apposite linee guida dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
3. Il sistema di monitoraggio deve essere tale da assicurare una
adeguata conoscenza circa l'andamento delle prestazioni e deve,
altresi', rispondere alle esigenze di informazione e trasparenza nei
confronti della piu' generale platea di imprese e lavoratori
coinvolti.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 aprile 2016
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Poletti
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n. 2744



