Min.Lavoro: Fondo di integrazione salariale

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 2016, il decreto del 25 marzo 2016 con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, comunica la nuova denominazione e l’adeguamento del Fondo di solidarietà residuale, già istituito presso l’INPS con decreto Interministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014, alle disposizioni del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.
Detto fondo assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale.
Fonte: Ministero del Lavoro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 3 febbraio 2016
Fondo di integrazione salariale. (Decreto n. 94343).
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro»;
Visti gli articoli da 26 a 40 del medesimo decreto legislativo n
148 del 14 settembre 2015, che, in attuazione dell'art. 1, comma 2,
lettera a), punto 7) della legge n. 183 del 10 dicembre 2014, hanno
rivisto l'ambito di applicazione dei fondi di solidarieta' di cui
all'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine
certo per l'avvio dei fondi medesimi;
Visto l'art. 28 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre
2015 che disciplina il fondo di solidarieta' residuale, volto ad
assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di
riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa ai lavoratori dei
settori non rientranti nella normativa in materia di integrazione
salariale per i quali non sia stato costituito un fondo di
solidarieta' bilaterale di settore;
Visto in particolare l'art. 28, comma 4, del decreto legislativo n.
148 del 14 settembre 2015 che stabilisce che, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina del fondo di
solidarieta' residuale e' adeguata, a decorrere dal 1° gennaio 2016,
alle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 148;
Visto l'art. 29 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre
2015 che stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il fondo di
solidarieta' residuale di cui all'art. 28 innanzi citato, istituito
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 febbraio
2014, n. 79141, assume la denominazione di fondo di integrazione
salariale ed e' soggetto alle disposizioni del medesimo art. 29 in
aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale;
Visto l'art. 46, comma 1, lettera q) del decreto legislativo n. 148
del 14 settembre 2015 che ha abrogato l'art. 3, commi da 4 a 19-ter e
da 22 a 45 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
Visto l'art. 46, comma 2, lettera c) e d), che stabilisce che a
decorrere dal 1° gennaio 2016 siano abrogati il decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, 7 febbraio 2014, n. 79141 e i commi
20, 20-bis e 21 dell'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto interministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014 con
il quale era stato istituito il fondo di solidarieta' residuale ai
sensi dell'art. 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
Considerata la necessita' di continuare ad assicurare una tutela in
costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione
dell'attivita' lavorativa ai lavoratori dei settori non rientranti
nella normativa in materia di integrazione salariale per i quali non
sia stato costituito un fondo di solidarieta' bilaterale di settore;
Ritenuto, quindi, di dover adeguare la disciplina del decreto
interministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014 alle norme del decreto
legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, ai sensi dell'art. 28,
comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 148;
Decreta:
Art. 1
Denominazione e adeguamento del Fondo
1. Il Fondo di solidarieta' residuale gia' istituito presso l'INPS
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e finanze n. 79141 del 7
febbraio 2014, e' adeguato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle
disposizioni del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 e
assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale.
Art. 2
Ambito di applicazione
del Fondo di integrazione salariale
1. Sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione
salariale i datori di lavoro che occupano mediamente piu' di cinque
dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali
non rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo I del decreto
legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, per i quali non siano stati
costituiti Fondi di solidarieta' bilaterali di cui all'art. 26 o
fondi di solidarieta' bilaterali alternativi di cui all'art. 27 del
decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.
2. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale di cui al
precedente comma 1 vengono computati anche gli apprendisti.
3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
l'INPS provvede a individuare i soggetti tenuti al versamento del
contributo al Fondo d'integrazione salariale.
4. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148
del 14 settembre 2015, qualora gli accordi di cui all'art. 26 del
medesimo decreto legislativo avvengano in relazione a settori,
tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali gia' coperte dal
Fondo di cui al presente decreto, dalla data di decorrenza del nuovo
fondo i datori di lavoro del relativo settore rientrano nell'ambito
di applicazione di questo e non sono piu' soggetti alla disciplina
del Fondo di integrazione salariale, ferma restando la gestione a
stralcio delle prestazioni gia' deliberate.
5. I contributi eventualmente gia' versati o dovuti, in base al
presente decreto, restano acquisiti al Fondo di integrazione
salariale. Il Comitato amministratore, sulla base delle stime
effettuate dall'INPS, puo' proporre al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze il
mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore,
dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al
finanziamento delle prestazioni gia' deliberate, determinata ai sensi
dell'art. 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 14
settembre 2015.
Art. 3
Destinatari del Fondo di integrazione salariale
1. Sono destinatari delle prestazioni di cui al presente decreto i
lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi
gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante,
con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, che
abbiano un'anzianita' di effettivo lavoro presso l'unita' produttiva
per la quale e' richiesta la prestazione di almeno novanta giorni
alla data di presentazione della domanda di concessione del
trattamento.
2. Ai fini del requisito di cui al comma precedente, l'anzianita'
di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze
dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa tenendo conto del
periodo durante il quale il lavoratore e' stato impiegato
nell'attivita' appaltata.
3. Per gli apprendisti di cui al comma 1, alla ripresa
dell'attivita' lavorativa a seguito di sospensione o riduzione
dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato e' prolungato in
misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale
fruite.
Art. 4
Amministrazione del Fondo di integrazione salariale
1. Il Fondo e' gestito da un comitato amministratore composto da
cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
nonche' da due rappresentanti con qualifica di dirigente, in
rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, in
possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dall'art. 38 del
decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148.
2. Gli esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei lavoratori, oltre ad essere in possesso dei requisiti
di onorabilita' di cui all'art. 38 citato, devono essere in possesso
dei requisiti di competenza e assenza di conflitto d'interesse
previsti dagli articoli 37 del decreto legislativo n. 148 del 14
settembre 2015.
3. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di
almeno sette componenti del comitato aventi diritto al voto.
4. La partecipazione al comitato amministratore e' gratuita e non
da' diritto ad alcun emolumento, indennita' ne' ad alcun rimborso
spese.
5. Il comitato amministratore rimane in carica per quattro anni e,
in ogni caso, fino al giorno di insediamento del nuovo Comitato.
Ciascun componente non puo' durare in carica per piu' di due mandati.
6. Il presidente del comitato amministratore e' eletto dal comitato
stesso tra i propri membri.
7. Le deliberazioni del comitato amministratore sono assunte a
maggioranza dei presenti e, in caso di parita' nelle votazioni,
prevale il voto del presidente.
8. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il
collegio sindacale dell'INPS nonche' il direttore generale
dell'Istituto o un suo delegato con voto consultivo.
9. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato
amministratore puo' essere sospesa, ove si evidenzino profili di
illegittimita', da parte del direttore generale dell'INPS.
10. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel
termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione
della norma che si ritiene violata, al presidente dell'INPS
nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; entro
tre mesi il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla
decisione o se annullarla.
11. Trascorso il termine di cui al comma precedente la decisione
diviene esecutiva.
12. Qualora sia stato nominato il commissario straordinario ai
sensi dell'art. 29 comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 14
settembre 2015, le funzioni del comitato amministratore sono assolte
dal commissario straordinario nominato dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, che le svolge a titolo gratuito. Il
commissario straordinario resta in carica sino alla costituzione del
comitato amministratore del Fondo.
Art. 5
Compiti del Comitato amministratore
del Fondo di integrazione salariale
1. Il comitato amministratore del Fondo ha i seguenti compiti:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e
consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) fare proposte in materia di contributi, interventi e
trattamenti, anche ai fini di cui all'art. 35, commi 4 e 5 del
decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, al fine di
assicurare il pareggio di bilancio;
c) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli
interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche' sull'andamento
della gestione;
d) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di
competenza;
e) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o
regolamenti;
f) fermo restando quanto previsto dall'art. 35, commi 4 e 5, entro
il 31 dicembre 2017, l'INPS procede all'analisi dell'utilizzo delle
prestazioni del Fondo da parte dei datori di lavoro distinti per
classi dimensionali e settori produttivi. Sulla base di tali analisi
e del bilancio di previsione di cui al comma 3 dell'art. 35, il
comitato amministratore del Fondo di integrazione salariale ha
facolta' di proporre modifiche in relazione all'importo delle
prestazioni o alla misura delle aliquote di contribuzione. Le
modifiche sono adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, verificate le compatibilita' finanziarie interne al Fondo.
Art. 6
Prestazioni: assegno di solidarieta'
1. Il Fondo di integrazione salariale garantisce un assegno di
solidarieta' in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro
che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscano una
riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le
eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'art. 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine di evitare
licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.
2. La misura dell'assegno di solidarieta' per le ore di lavoro non
prestate e' calcolata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n.
148 del 14 settembre 2015 ed e' soggetta alle disposizioni di cui
all'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. La riduzione di cui
all'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 rimane nelle
disponibilita' del Fondo.
3. L'assegno di solidarieta' puo' essere corrisposto per un periodo
massimo di dodici mesi in un biennio mobile.
4. Gli accordi collettivi aziendali di cui al comma 1 della
presente disposizione individuano i lavoratori interessati dalla
riduzione oraria. La riduzione media oraria non puo' essere superiore
al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei
lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore, la percentuale di
riduzione complessiva dell'orario di lavoro non puo' essere superiore
al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo
di solidarieta' e' stipulato.
5. Gli accordi di cui al comma 1 devono specificare le modalita'
attraverso le quali, qualora sia necessario soddisfare temporanee
esigenze di maggior lavoro, il datore di lavoro puo' modificare in
aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto.
Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione
dell'assegno di solidarieta'.
6. Per l'ammissione all'assegno di solidarieta', il datore di
lavoro presenta in via telematica all'INPS domanda di concessione,
corredata dall'accordo di cui al comma 1, entro sette giorni dalla
data di conclusione del medesimo accordo.
7. Alla domanda deve essere allegato l'elenco dei lavoratori
interessati dalla riduzione di orario. L'elenco deve essere
sottoscritto dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1 e dal
datore di lavoro. Tali informazioni sono inviate dall'INPS alle
regioni e province autonome, per il tramite del sistema informativo
unitario delle politiche del lavoro, ai fini dell'attivita' e degli
obblighi di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 148
del 14 settembre 2015.
8. La riduzione dell'attivita' lavorativa deve avere inizio entro
il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della
domanda.
9. Gli interventi e i trattamenti di cui al presente articolo sono
autorizzati, previa istruttoria, alla luce dei criteri di cui al
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato
per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni
straordinaria ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 14
settembre 2015, con particolare riferimento alla causale del
contratto di solidarieta' di cui all'art. 21, comma 1, lettera c),
del medesimo decreto legislativo, dalla struttura territoriale INPS
competente in relazione all'unita' produttiva. In caso di aziende
plurilocalizzate l'autorizzazione e' comunque unica ed e' rilasciata
dalla sede INPS ove si trova la sede legale del datore di lavoro o
presso la quale il datore di lavoro ha richiesto l'accentramento
della posizione contributiva.
10. All'assegno di solidarieta' di cui al presente articolo si
applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di
integrazioni salariali ordinarie.
11. Per la prestazione di cui al presente articolo il Fondo
provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore
interessato la contribuzione correlata alla prestazione.
12. La contribuzione dovuta e' computata in base a quanto previsto
dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
13. L'assegno di solidarieta' puo' essere riconosciuto
esclusivamente in favore dei lavoratori di cui all'art. 3 del
presente decreto dipendenti di datori di lavoro che abbiano occupato
mediamente piu' di cinque lavoratori nel semestre precedente la data
di inizio delle riduzioni dell'orario di lavoro. Ai fini della
verifica vengono computati anche gli apprendisti.
Art. 7
Prestazioni: assegno ordinario
1. Ai lavoratori di cui all'art. 3 del presente decreto, dipendenti
di datori di lavoro che occupano mediamente piu' di quindici
dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data
di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell'orario di lavoro,
il Fondo di integrazione salariale garantisce, oltre alla prestazione
di cui all'art. 6 del presente decreto, anche l'ulteriore prestazione
di un assegno ordinario d'importo pari all'integrazione salariale in
relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attivita'
lavorativa previste dall'art. 11 del decreto legislativo n. 148 del
14 settembre 2015 in materia di cassa integrazioni guadagni
ordinaria, ad esclusione delle intemperie stagionali e dall'art. 21
del medesimo decreto legislativo in materia di cassa integrazione
guadagni straordinaria, limitatamente alle causali per
riorganizzazione e crisi aziendale, con esclusione della cessazione
anche parziale di attivita'.
2. L'importo dell'assegno ordinario e' calcolato ai sensi dell'art.
3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ed e' soggetto
alle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n.
41 . La riduzione di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n.
41 rimane nelle disponibilita' del Fondo.
3. Ciascun intervento per riduzione o sospensione dell'attivita'
lavorativa per le causali di cui al comma 1 del presente decreto e'
corrisposto fino a un periodo massimo di 26 settimane in un biennio
mobile.
4. La domanda di accesso alla prestazione di cui al presente
articolo deve essere presentata all'INPS territorialmente competente
in relazione all'unita' produttiva non prima di 30 giorni dall'inizio
della sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa programmata e
non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o
riduzione dell'attivita' lavorativa.
5. Gli interventi e i trattamenti di cui al presente articolo sono
autorizzati dalla struttura territoriale INPS competente in relazione
all'unita' produttiva. In caso di aziende plurilocalizzate
l'autorizzazione e' comunque unica ed e' rilasciata dalla sede INPS
ove si trova la sede legale del datore di lavoro o presso la quale il
datore di lavoro ha richiesto l'accentramento della posizione
contributiva.
6. L'INPS valuta le istanze presentate secondo i criteri di cui al
decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 16, comma 2, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per le causali in
materia di integrazione salariale ordinaria, ad esclusione delle
intemperie stagionali, e del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali adottato per l'approvazione dei programmi di cassa
integrazione guadagni straordinaria, con particolare riferimento alle
causali della riorganizzazione e della crisi aziendale.
7. Il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del
lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione.
8. La contribuzione dovuta e' computata in base a quanto previsto
dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
9. All'assegno ordinario si applica per quanto compatibile la
normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.
Art. 8
Durata massima complessiva delle prestazioni
1. Per ciascuna unita' produttiva, i trattamenti relativi alle
prestazioni di cui agli articoli 6 e 7 non possono comunque superare
la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.
2. Ai fini del calcolo del limite complessivo di cui al precedente
comma 1, entro il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile, la durata
dell'intervento che da luogo alla corresponsione dell'assegno di
solidarieta', viene computato nella misura della meta'. Oltre tale
limite la durata di tali trattamenti viene computata per intero.
Art. 9
Modalita' di erogazione e termine
per il rimborso delle prestazioni
1. L'erogazione delle prestazioni e' effettuato dal datore di
lavoro ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di
paga.
2. L'importo delle prestazioni e' rimborsato al datore di lavoro o
conguagliato da questo secondo le norme per il conguaglio tra
contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
3. Il conguaglio o la richiesta di rimborso delle prestazioni
corrisposte ai lavoratori non sono ammessi, a pena di decadenza, dopo
che siano trascorsi sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso
alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data
del provvedimento se successivo.
4. La sede INPS territorialmente competente puo' autorizzare il
pagamento diretto in presenza di serie e documentate difficolta'
finanziarie del datore di lavoro, su espressa richiesta del datore di
lavoro.
Art. 10
Finanziamento
1. Per le prestazioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7, e'
dovuto al Fondo:
a) per i datori di lavoro che occupano mediamente piu' di quindici
dipendenti, un contributo ordinario dello 0,65% della retribuzione
mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti,
esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio, di cui due terzi a
carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori;
b) per i datori di lavoro che occupano mediamente da piu' di cinque
a quindici dipendenti, un contributo ordinario dello 0,45% della
retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori
dipendenti, esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio, di cui
due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei
lavoratori.
2. E' stabilito inoltre un contributo addizionale a carico del
datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa, pari al 4% della retribuzione persa.
3. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni
vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria,
compreso l'art. 3, comma 9, della legge n. 355/1995, ad eccezione di
quelle relative agli sgravi contributivi.
4. I datori di lavoro con una media occupazionale di piu' di cinque
dipendenti nel semestre precedente sono tenuti al versamento mensile
del contributo di finanziamento di cui al comma 1, lettera b) del
presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2016. A decorrere dalla
medesima data, i datori di lavoro con una media occupazionale di piu'
di quindici dipendenti nel semestre precedente sono tenuti al
versamento mensile del contributo di finanziamento di cui al comma 1,
lettera a) del presente articolo.
Art. 11
Obblighi di bilancio
1. Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non puo' erogare
prestazioni in carenza di disponibilita'.
2. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa
costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti
delle risorse gia' acquisite.
3. Alle prestazioni si provvede nei limiti delle risorse
finanziarie acquisite al Fondo di integrazione salariale, al fine di
garantirne l'equilibrio di bilancio. In ogni caso, tali prestazioni
sono determinate in misura non superiore a quattro volte l'ammontare
dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, tenuto
conto delle prestazioni gia' deliberate a qualunque titolo a favore
del datore di lavoro.
4. In via transitoria, allo scopo di consentire l'erogazione delle
prestazioni per i primi anni di operativita' del Fondo, il limite di
cui al precedente comma 3, calcolato in relazione all'ammontare dei
contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, tenuto conto
delle prestazioni gia' deliberate a qualunque titolo a favore
dell'azienda medesima, e' modificato nel modo seguente: nessun limite
per le prestazioni erogate nell'anno 2016, dieci volte nell'anno
2017, otto volte nell'anno 2018, sette volte nell'anno 2019, sei
volte nell'anno 2020, cinque volte nell'anno 2021. In ogni caso, le
prestazioni possono essere erogate soltanto nei limiti delle risorse
finanziarie acquisite al Fondo.
5. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di
previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente
con il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa Nota
di aggiornamento, con le seguenti tempistiche, fermo restando
l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del
bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei
saldi di bilancio:
a) in fase di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla prima
seduta del comitato amministratore;
b) ogni tre anni;
c) in ogni caso in cui il Comitato amministratore lo ritenga
necessario per garantire il buon andamento del Fondo.
6. Sulla base del bilancio di previsione di cui al precedente comma
5, il Comitato amministratore ha facolta' di proporre modifiche
relative all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di
contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con
decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche
sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilita'
finanziarie interne al fondo, sulla base della proposta del comitato
amministratore.
7. In caso di necessita' di assicurare il pareggio di bilancio
ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate o da deliberare,
ovvero di inadempienza del comitato amministratore in relazione
all'attivita' di cui al comma precedente, l'aliquota contributiva
puo' essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del
lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze,
anche in mancanza di proposta del comitato amministratore. In ogni
caso, in assenza dell'adeguamento contributivo di cui al comma 6,
l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.
Art. 12
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui al presente decreto trovano applicazione
a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatto salvo quanto previsto dal
successivo comma 2.
2. I datori di lavoro che occupano mediamente, alla data del 1°
gennaio 2016, da piu' di 5 a 15 dipendenti nel semestre precedente,
compresi gli apprendisti, possono richiedere le prestazioni previste
dal Fondo di integrazione salariale per gli eventi di riduzione del
lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016.
3. Ai sensi del comma 8 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 148
del 14 settembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016, confluiscono
nel fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano
mediamente piu' di cinque dipendenti appartenenti a fondi di settore
costituiti ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge n. 92/2012
che non hanno ottemperato all'obbligo di adeguamento alle
disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 26 del decreto
legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 entro il 31 dicembre 2015. I
contributi da questi gia' versati o comunque dovuti ai Fondi di
settore vengono trasferiti al Fondo di integrazione salariale.
4. Ai sensi del comma 4 dell'art. 27 del decreto legislativo n. 148
del 14 settembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016, confluiscono
nel fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano
mediamente piu' di cinque dipendenti appartenenti a fondi costituiti
ai sensi del comma 14 dell'art. 3 della legge n. 92/2012 che non
hanno ottemperato all'obbligo di adeguamento di cui al comma 3 del
medesimo art. 27 in materia di prestazioni entro il 31 dicembre 2015.
Potranno richiedere le prestazioni previste dal presente decreto per
gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a
decorrere dal 1° luglio 2016.
5. Ai sensi del comma 5, lettera a) del medesimo art. 27 del
decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, a decorrere dal 1°
gennaio 2016, confluiscono nel fondo di integrazione salariale i
datori di lavoro che occupano mediamente piu' di cinque dipendenti
appartenenti a fondi costituiti ai sensi del comma 14 dell'art. 3
della legge n. 92/2012 che non hanno ottemperato all'obbligo di
adeguamento al citato comma 4, lettere a) ed e) dell'art. 27 in
materia di aliquote contributive entro il 31 dicembre 2015. Potranno
richiedere le prestazioni previste dal presente decreto per gli
eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere
dal 1° luglio 2016.
Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di Controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 febbraio 2016
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali reg.ne prev. n. 749



