Min.Lavoro: Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2016, il Decreto 17 ottobre 2016 con le modifiche al decreto 9 gennaio 2015 relativo al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 17 ottobre 2016
Modifiche al decreto 9 gennaio 2015 relativo al Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico. (Decreto n. 97510).
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visti gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, volti ad assicurare, ai lavoratori dei settori non
coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, una
tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o
sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla
normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o
straordinaria;
Visto l'art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
che prevede, per i settori non coperti dalla normativa in materia
d'integrazione salariale, che si costituiscano, previa stipula di
accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da
parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, fondi di
solidarieta' bilaterali con la finalita' di assicurare ai lavoratori
una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o
sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla
normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o
straordinaria;
Visto, in particolare, il comma 7 dell'art. 26 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che prevede l'istituzione
obbligatoria dei suddetti Fondi per tutti i settori non coperti dalla
normativa in materia d'integrazione salariale in relazione ai datori
di lavoro che occupano mediamente piu' di cinque dipendenti;
Visto il successivo comma 8 dell'art. 26 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, che stabilisce che i Fondi gia' costituiti
alla data del 24 settembre 2015 si adeguano alle disposizioni di cui
al sopracitato comma 7 entro il 31 dicembre 2015 e che, in mancanza,
i datori di lavoro del relativo settore, che occupano mediamente piu'
di cinque dipendenti, confluiscano nel Fondo di integrazione
salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016 ed i contributi gia'
versati o comunque dovuti vengono trasferiti al predetto Fondo di
integrazione salariale;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 86985
del 9 gennaio 2015, con il quale e' stato istituito il Fondo di
solidarieta' per il sostegno del reddito del personale delle aziende
di trasporto pubblico avente lo scopo di assicurare tutele in
costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori delle aziende, sia
pubbliche che private, che occupano mediamente piu' di quindici
dipendenti e che svolgano servizi di trasporto pubblico
autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e
lagunari, con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di
applicazione di analoghi Fondi di settore gia' costituiti e di quelle
esercenti servizi ferroviari di alta velocita';
Visto l'accordo sindacale stipulato in data 10 dicembre 2015 tra
ASSTRA, ANAV e le organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL,
UILTRASPORTI, UGL FNA e FAISA CISAL con cui, in attuazione delle
disposizioni di legge sopra richiamate, e' stato convenuto di
modificare l'ambito di applicazione del Fondo di cui al decreto
interministeriale n. 86985 del 9 gennaio 2015 estendendolo alle
aziende, pubbliche e private che occupano mediamente piu' di cinque
dipendenti e che svolgono servizi di trasporto pubblico
autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e
lagunari, con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di
applicazione di analoghi fondi di settore gia' costituiti e di quelle
esercenti servizi ferroviari di alta velocita';
Visto il successivo accordo integrativo stipulato in data 23 maggio
2016 tra ASSTRA, ANAV e le organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT
CISL, UILTRASPORTI, UGL FNA e FAISA CISAL con cui e' stato convenuto
di integrare e modificare il precedente accordo del 10 dicembre 2015
al fine di modificare parzialmente le prestazioni riconosciute dal
Fondo e di individuare criteri, priorita' e limiti per l'erogazione
delle medesime;
Considerato che con gli accordi innanzi citati del 10 dicembre 2015
e del 23 maggio 2016 le parti sociali firmatarie hanno manifestato la
volonta' di adeguare il Fondo di solidarieta' per il sostegno del
reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico alle
disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 26 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e di modificare parzialmente
le prestazioni riconosciute dal Fondo nonche' di individuare criteri,
priorita' e limiti per l'erogazione delle medesime;
Ritenuto, pertanto, di apportare le conseguenti modificazioni ed
integrazioni al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 9
gennaio 2015, n. 86985;
Decreta:
Art. 1
Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 9 gennaio
2015, n. 86985, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, comma 2, le parole: «piu' di quindici dipendenti»
sono sostituite dalle seguenti: «piu' di cinque dipendenti»;
b) all'art. 6, comma 4, le parole: «piu' di quindici lavoratori»
sono sostituite dalle seguenti: «piu' di cinque lavoratori»;
c) all'art. 7, comma 2, le parole: «piu' di quindici dipendenti»
sono sostituite dalle seguenti: «piu' di cinque dipendenti».
Art. 2
Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 9 gennaio
2015, n. 86985, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:
a) all'art. 5, comma 1, la lettera b), e' sostituita dalla
seguente: «b) all'erogazione di prestazioni integrative della
prestazione NASpI»;
b) l'art. 5, comma 5, e' sostituito dal seguente comma:
«L'integrazione dell'indennita' NASpI di cui al precedente comma 1,
lettera b), dovuta in relazione a cessazioni collettive o individuali
del rapporto di lavoro per ragioni aziendali ovvero per risoluzione
consensuale a seguito della procedura prevista per i licenziamenti
per giustificato motivo oggettivo, nei casi previsti dall'art. 3,
comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, provvede ad
assicurare:
a. per tutta la durata della prestazione della NASpI, un
livello di trattamento, comprensivo della NASpI pari al massimale
NASpI, nell'importo riconosciuto per i primi tre mesi, maggiorato di
euro 173;
b. per il periodo successivo al godimento della indennita'
NASpI e per una durata massima di ulteriori 6 mesi, una prestazione
d'importo pari al trattamento di cui alla lettera a) che precede;
c) l'art. 5, comma 6, e' sostituito dal seguente comma:
«L'integrazione di cui al comma 5 e' soggetta alle regole sulla
sussistenza dei requisiti, sulla sospensione, la decadenza e di ogni
altra disposizione prevista per la NASpI»;
d) l'art. 5, comma 7, e' sostituito dal seguente comma: «Su
richiesta del lavoratore interessato o su espressa previsione degli
accordi sindacali aziendali conclusi in esito alle procedure di cui
al successivo art. 6, la prestazione di cui al precedente comma 5
puo' essere erogata in soluzione unica laddove analoga modalita' di
erogazione sia stata autorizzata dall'INPS con riferimento
all'indennita' NASpI»;
e) l'art. 5, comma 11, e' sostituito dal seguente comma: «La
contribuzione previdenziale correlata e' dovuta anche nel caso
dell'erogazione della prestazione integrativa NASpI di cui al comma
1, lettera b), ove tale contribuzione, versata per il periodo di
erogazione delle stesse, consenta di maturare il diritto al
trattamento pensionistico. La medesima contribuzione correlata non e'
comunque dovuta nel caso in cui l'erogazione della prestazione
integrativa della NASpI sia avvenuta in un'unica soluzione»;
f) l'art. 7, comma 5, e' sostituito dal seguente comma: «Un
contributo straordinario mensile, nella misura del 30% dell'ultima
retribuzione imponibile ai fini previdenziali, e' dovuto dal datore
di lavoro in caso di ricorso alle prestazioni di integrazione della
NASpI, per l'intera durata di fruizione di tale prestazione».
Art. 3
Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 9 gennaio
2015, n. 86985, dopo l'art. 6 e' aggiunto il seguente art. 6-bis
«Modalita' di accesso alle prestazioni»:
«1. L'esame delle richieste viene svolto prioritariamente sulle
domande che riguardano le prestazioni ordinarie di cui all'art. 5,
comma 1, lettera a) e in secondo luogo su quelle relative alle
prestazioni integrative di cui all'art. 5, comma 1, lettere b), c) e
d), rispettivamente secondo l'ordine cronologico di presentazione
delle domande.
2. L'importo massimo erogabile dal Fondo per le prestazioni
ordinarie non puo' superare il doppio del contributo ordinario annuo
dovuto dall'azienda richiedente nell'anno precedente, dedotto quanto
gia' erogato con riguardo a tale contributo dal Fondo nel biennio
precedente la prestazione.
3. Nel caso di richiesta della prestazione di cui all'art. 5, comma
1, lettere b) e c), non ci sono limiti di importo.
4. Le domande di prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera
d), sono regolamentate dal solo comma 1 del presente articolo.».
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 ottobre 2016
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 4173



