Min.Lavoro: Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 2017, il Decreto 26 luglio 2017, con le modifiche al Decreto n. 83486 del 28 luglio 2014, relativo al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 26 luglio 2017
Modifiche al decreto n. 83486 del 28 luglio 2014, relativo al Fondo
di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione
professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del
personale del credito. (Decreto n. 99789).
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visti gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, volti ad assicurare, ai lavoratori dei settori non
coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, una
tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o
sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla
normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o
straordinaria;
Visto l'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015
che prevede, per i settori non coperti dalla normativa in materia di
integrazione salariale, che si costituiscano, previa stipula di
accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle
organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, fondi di solidarieta' bilaterali
con la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza
di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione
dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in
materia di integrazione sociale ordinaria o straordinaria;
Visto l'art. 26, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015,
che stabilisce che i fondi siano istituiti presso l'INPS con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015,
che prevede la possibilita' di apportare modifiche agli atti
istitutivi di ciascun fondo con le medesime modalita' di cui ai commi
1 e 2 dell'art. 26;
Visto l'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 83486
del 28 luglio 2014, relativo al Fondo di solidarieta' per la
riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno
dell'occupazione e del reddito del personale del credito;
Visto l'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1), del decreto citato,
che prevede che il Fondo di solidarieta' per la riconversione e
riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e
del reddito del personale del credito provveda, in via ordinaria, a
contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione
o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi
fondi nazionali o dell'Unione europea;
Visto l'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), del medesimo
decreto, che prevede che il Fondo provveda, in via ordinaria, al
finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori
interessati da riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa, ivi
comprese le prestazioni di solidarieta' intergenerazionali;
Visto l'art. 9, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze n. 83486, del 28 luglio 2014 che prevede che nei casi
di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a),
punto 1, l'intervento e' determinato, per ciascun trimestre di
riferimento, in misura non superiore all'ammontare dei contributi
ordinari dovuti dalla singola azienda nello stesso periodo di
riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e
al netto delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a),
gia' deliberate;
Visto l'art. 9, comma 4, del medesimo decreto che stabilisce che
nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a), punto 2, ovvero nei casi di ricorso congiunto alle
prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2,
l'intervento e' determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in
misura non superiore a due volte l'ammontare dei contributi ordinari
dovuti dalla singola azienda nello stesso periodo di riferimento,
tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e delle
prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, gia'
deliberate;
Visto l'accordo sindacale stipulato in data 20 marzo 2017 tra ABI e
FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, SINFUB, UGL Credito, UILCA, e UNISIN,
con cui, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n.
148 del 2015, e' stato convenuto di apportare modificazioni ed
integrazioni alla disciplina delle prestazioni ordinarie di cui al
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 83486, del
28 luglio 2014;
Considerata l'avvertita esigenza delle parti sociali espressa
nell'accordo sindacale del 20 marzo 2017 di apportare modifiche e
integrazioni all'atto istitutivo del Fondo di solidarieta' per la
riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno
dell'occupazione e del reddito del personale del credito, con la
finalita' di garantire un efficiente utilizzo delle risorse e delle
prestazioni del fondo, anche con particolare riferimento
all'organizzazione del settore che si caratterizza per una
preponderante presenza di gruppi bancari;
Ritenuto, pertanto, di modificare l'art. 9, commi 3 e 4, del
decreto n. 83486, del 28 luglio 2014, dando seguito a quanto
stabilito nell'accordo sindacale del 20 marzo 2017;
Decreta:
Art. 1
1. All'art. 9, del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze del 28 luglio 2014, n. 83486, il comma 3 e' sostituito dal
seguente: «3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5,
comma 1, lettera a), punto 1, l'intervento e' determinato, per
ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore
all'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda,
ovvero dal complesso delle societa' del gruppo cui l'azienda
appartiene, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli
oneri di gestione e amministrazione e al netto delle prestazioni di
cui all'art. 5, comma 1, lettera a), gia' deliberate».
2. All'art. 9, del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze del 28 luglio 2014, n. 83486, il comma 4 e' sostituito dal
seguente: «4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5,
comma 1, lettera a), punto 2, ovvero nei casi di ricorso congiunto
alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2,
l'intervento e' determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in
misura non superiore a due volte l'ammontare dei contributi ordinari
dovuti dalla singola azienda, ovvero dal complesso delle societa' del
gruppo cui l'azienda appartiene, nello stesso periodo di riferimento,
tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e delle
prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, gia'
deliberate».
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2017
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2017
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n. 1984



