Min.Lavoro: CIGS per casi di rilevante interesse strategico – pubblicato il Decreto
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2017, il Decreto 29 dicembre 2016 con i criteri per autorizzare la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché i criteri per la reiterazione della riduzione contributiva, di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
Con riferimento agli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale che comportano notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale prevede l’utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione salariale oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 oppure l’utilizzo del contratto di solidarietà, possono essere autorizzate, rispettivamente, le misure di cui all’art. 42, commi 3 e 4-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 per la durata e alle condizioni certificate dalla commissione di cui all’art. 42, comma 4, del medesimo decreto legislativo e secondo i criteri definiti dal decreto stesso.
L’autorizzazione alla prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 può essere concessa alle imprese che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:
- sono di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale, per l’attività svolta, per il numero dei lavoratori occupati o per le caratteristiche del territorio in cui hanno sede, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico del territorio in cui operano;
- hanno sottoscritto un accordo in sede governativa entro il 31 luglio 2015 il cui piano industriale prevede l’utilizzo di trattamenti di integrazione salariale straordinaria oltre i limiti di cui agli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015;
- presentano le condizioni per un rapido riassorbimento del personale sospeso o impiegato a orario ridotto;
- si impegnano a realizzare, nel corso della prosecuzione del trattamento di integrazione salariale, ulteriori interventi, compresa la formazione e la riqualificazione del personale sospeso o impiegato a orario ridotto, tali da assicurare la rioccupazione del personale interessato.
Fonte: Ministero del Lavoro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 29 dicembre 2016
Criteri per autorizzare la prosecuzione dei trattamenti di
integrazione salariale straordinaria, oltre i limiti di cui agli
articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n.
148 del 2015, nonche' criteri per la reiterazione della riduzione
contributiva di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 1º
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e il
MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 42 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183», come modificato
dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 24
settembre 2016, n. 185;
Visto l'art. 8, comma 1-ter, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
193, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2016, n.
225;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Ritenuta la necessita' di individuare, in attuazione dell'art. 42,
comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015, i criteri per
autorizzare la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale
straordinaria oltre i limiti di cui agli articoli 4, comma 1, e 22,
commi 1, 3 e 4, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015
nonche' i criteri per la reiterazione della riduzione contributiva di
cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Con riferimento agli accordi conclusi e sottoscritti in sede
governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di rilevante
interesse strategico per l'economia nazionale che comportano notevoli
ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilita' di
sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale prevede
l'utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione salariale
oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e
4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 oppure l'utilizzo del
contratto di solidarieta', possono essere autorizzate,
rispettivamente, le misure di cui all'art. 42, commi 3 e 4-bis, del
decreto legislativo n. 148 del 2015 per la durata e alle condizioni
certificate dalla commissione di cui all'art. 42, comma 4, del
medesimo decreto legislativo e secondo i criteri definiti dal
presente decreto.
Art. 2
Criteri per la concessione della misura di cui all'art. 42, comma 3,
del decreto legislativo n. 148 del 2015
1. L'autorizzazione alla prosecuzione dei trattamenti di
integrazione salariale straordinaria oltre i limiti previsti dagli
articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n.
148 del 2015 puo' essere concessa alle imprese che presentano
congiuntamente i seguenti requisiti:
a) sono di rilevante interesse strategico per l'economia
nazionale, per l'attivita' svolta, per il numero dei lavoratori
occupati o per le caratteristiche del territorio in cui hanno sede,
tali da condizionare le possibilita' di sviluppo economico del
territorio in cui operano;
b) hanno sottoscritto un accordo in sede governativa entro il 31
luglio 2015 il cui piano industriale prevede l'utilizzo di
trattamenti di integrazione salariale straordinaria oltre i limiti di
cui agli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto
legislativo n. 148 del 2015;
c) presentano le condizioni per un rapido riassorbimento del
personale sospeso o impiegato a orario ridotto;
d) si impegnano a realizzare, nel corso della prosecuzione del
trattamento di integrazione salariale, ulteriori interventi, compresa
la formazione e la riqualificazione del personale sospeso o impiegato
a orario ridotto, tali da assicurare la rioccupazione del personale
interessato.
Art. 3
Criteri per la concessione della misura di cui all'art. 42, comma
4-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015
1. La reiterazione della riduzione dell'ammontare della
contribuzione di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 510
del 1996 puo' essere concessa alle imprese che presentano
congiuntamente i seguenti requisiti:
a) sono di rilevante interesse strategico per l'economia
nazionale, per l'attivita' svolta, per il numero dei lavoratori
occupati o per le caratteristiche del territorio in cui hanno sede,
tali da condizionare le possibilita' di sviluppo economico del
territorio in cui operano;
b) hanno sottoscritto un accordo in sede governativa entro il 31
luglio 2015 il cui piano industriale prevede l'utilizzo del contratto
di solidarieta';
c) in seguito alla sottoscrizione del contratto di solidarieta'
di cui alla lettera b), sono destinatarie di un provvedimento di
concessione della riduzione dell'ammontare della contribuzione,
adottato ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 510 del
1996.
Art. 4
Domanda e procedimento
1. L'autorizzazione alla prosecuzione dei trattamenti di
integrazione salariale straordinaria oltre i limiti previsti dagli
articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n.
148 del 2015 e' concessa su domanda di una delle parti firmatarie
dell'accordo governativo di cui all'art. 2, da presentare, entro 30
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli
ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione. Alla
domanda sono allegati una breve relazione che attesta la presenza dei
requisiti di cui all'art. 2 e il verbale, anche in sede sindacale,
relativo al numero dei lavoratori coinvolti e alle modalita' di
sospensione o riduzione dell'orario di lavoro da applicare durante la
prosecuzione del trattamento di integrazione salariale richiesto,
anche ai fini della quantificazione della spesa.
2. La reiterazione della riduzione dell'ammontare della
contribuzione di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 510
del 1996 e' concessa su domanda dell'impresa, da presentare, entro 30
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli
ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione. Alla
domanda e' allegata una breve relazione che attesta la presenza dei
requisiti di cui all'art. 3 e indica il numero dei lavoratori
coinvolti e le modalita' di riduzione dell'orario di lavoro
applicate, anche ai fini della quantificazione della spesa.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione
generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi
all'occupazione, completata l'istruttoria sulle domande presentate ai
sensi dei commi 1 e 2, trasmette alla commissione di cui all'art. 42,
comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 una relazione
tecnica.
4. La commissione puo' chiedere integrazioni istruttorie al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e aggiornamenti sugli
sviluppi del piano industriale al Ministero dello sviluppo economico,
fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 3. In presenza
della comunicazione di cui all'art. 6, comma 3, non si procede in
ogni caso all'emanazione di ulteriori decreti di autorizzazione.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, ricevuto il parere
della commissione, emana il decreto di autorizzazione.
Art. 5
Contributo addizionale CIGS
1. L'impresa autorizzata alla prosecuzione del trattamento di
integrazione salariale di cui all'art. 2 e' tenuta a versare un
contributo addizionale nella misura del 15 per cento della
retribuzione persa dal personale sospeso o impiegato ad orario
ridotto.
2. Il contributo addizionale affluisce al Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 6
Limiti di spesa e monitoraggio
1. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 sono concesse entro il
limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2016, di
90 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro per
l'anno 2018.
2. Al fine del rispetto del limite complessivo di spesa di cui al
comma 1, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al
monitoraggio della spesa, inviando relazioni mensili al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
finanze.
3. Qualora dal monitoraggio di cui al comma 2 risulti il
raggiungimento anche in via prospettica del limite complessivo di
spesa di cui al comma 1, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale non prende in esame altre domande dandone tempestiva
comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 2016
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2017
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n. 126




