Min.Lavoro: CIGS per casi di rilevante interesse strategico – pubblicato il Decreto


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2017, il Decreto 29 dicembre 2016 con i criteri per  autorizzare la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché i criteri per  la  reiterazione della riduzione contributiva, di cui all’articolo 6, comma 4, del  decreto-legge  1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

Con riferimento agli accordi conclusi  e  sottoscritti  in  sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti  casi  di  rilevante interesse strategico per l’economia nazionale che comportano notevoli ricadute occupazionali,  tali  da  condizionare  le  possibilità  di sviluppo economico territoriale, e il cui piano  industriale  prevede l’utilizzo di  trattamenti  straordinari  di  integrazione  salariale oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 oppure l’utilizzo  del contratto    di    solidarietà, possono essere autorizzate, rispettivamente, le misure di cui all’art. 42, commi 3 e  4-bis,  del decreto legislativo n. 148 del 2015 per la durata e  alle  condizioni certificate dalla commissione  di  cui  all’art.  42,  comma  4,  del medesimo  decreto  legislativo  e  secondo  i  criteri  definiti  dal decreto stesso.

L’autorizzazione  alla prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria oltre i  limiti  previsti  dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 può essere concessa alle  imprese che  presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. sono  di  rilevante  interesse  strategico   per   l’economia nazionale, per l’attività  svolta,  per  il  numero  dei  lavoratori occupati o per le caratteristiche del territorio in cui  hanno  sede, tali da  condizionare  le  possibilità  di  sviluppo  economico  del territorio in cui operano;
  2. hanno sottoscritto un accordo in sede governativa entro il  31 luglio  2015  il  cui  piano  industriale   prevede   l’utilizzo   di trattamenti di integrazione salariale straordinaria oltre i limiti di cui agli articoli 4, comma 1, e 22, commi  1,  3  e  4,  del  decreto legislativo n. 148 del 2015;
  3. presentano le condizioni  per  un  rapido  riassorbimento  del personale sospeso o impiegato a orario ridotto;
  4. si impegnano a realizzare, nel corso  della  prosecuzione  del trattamento di integrazione salariale, ulteriori interventi, compresa la formazione e la riqualificazione del personale sospeso o impiegato a orario ridotto, tali da assicurare la rioccupazione  del  personale interessato.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 dicembre 2016 

Criteri  per  autorizzare  la   prosecuzione   dei   trattamenti   di
integrazione salariale straordinaria, oltre  i  limiti  di  cui  agli
articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n.
148 del 2015, nonche' criteri per  la  reiterazione  della  riduzione
contributiva di cui all'articolo 6, comma  4,  del  decreto-legge  1º
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
novembre 1996, n. 608. 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                                e il 
 
                       MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 42 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  148
recante «Disposizioni per il riordino della normativa in  materia  di
ammortizzatori  sociali  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,   in
attuazione della legge 10 dicembre 2014,  n.  183»,  come  modificato
dall'art.  2,  comma  1,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  24
settembre 2016, n. 185; 
  Visto l'art. 8, comma 1-ter, del decreto-legge 22 ottobre 2016,  n.
193, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2016,  n.
225; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Ritenuta la necessita' di individuare, in attuazione dell'art.  42,
comma 5, del decreto legislativo n.  148  del  2015,  i  criteri  per
autorizzare la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale
straordinaria oltre i limiti di cui agli articoli 4, comma 1,  e  22,
commi 1, 3 e 4, del  citato  decreto  legislativo  n.  148  del  2015
nonche' i criteri per la reiterazione della riduzione contributiva di
cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Con riferimento agli accordi conclusi  e  sottoscritti  in  sede
governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti  casi  di  rilevante
interesse strategico per l'economia nazionale che comportano notevoli
ricadute occupazionali,  tali  da  condizionare  le  possibilita'  di
sviluppo economico territoriale, e il cui piano  industriale  prevede
l'utilizzo di  trattamenti  straordinari  di  integrazione  salariale
oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e
4, del decreto legislativo n. 148  del  2015  oppure  l'utilizzo  del
contratto    di    solidarieta',    possono    essere    autorizzate,
rispettivamente, le misure di cui all'art. 42, commi 3 e  4-bis,  del
decreto legislativo n. 148 del 2015 per la durata e  alle  condizioni
certificate dalla commissione  di  cui  all'art.  42,  comma  4,  del
medesimo  decreto  legislativo  e  secondo  i  criteri  definiti  dal
presente decreto. 
                               Art. 2 
 
Criteri per la concessione della misura di cui all'art. 42, comma  3,
               del decreto legislativo n. 148 del 2015 
 
  1.  L'autorizzazione   alla   prosecuzione   dei   trattamenti   di
integrazione salariale straordinaria oltre i  limiti  previsti  dagli
articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n.
148 del  2015  puo'  essere  concessa  alle  imprese  che  presentano
congiuntamente i seguenti requisiti: 
    a)  sono  di  rilevante  interesse  strategico   per   l'economia
nazionale, per l'attivita'  svolta,  per  il  numero  dei  lavoratori
occupati o per le caratteristiche del territorio in cui  hanno  sede,
tali da  condizionare  le  possibilita'  di  sviluppo  economico  del
territorio in cui operano; 
    b) hanno sottoscritto un accordo in sede governativa entro il  31
luglio  2015  il  cui  piano  industriale   prevede   l'utilizzo   di
trattamenti di integrazione salariale straordinaria oltre i limiti di
cui agli articoli 4, comma 1, e 22, commi  1,  3  e  4,  del  decreto
legislativo n. 148 del 2015; 
    c) presentano le condizioni  per  un  rapido  riassorbimento  del
personale sospeso o impiegato a orario ridotto; 
    d) si impegnano a realizzare, nel corso  della  prosecuzione  del
trattamento di integrazione salariale, ulteriori interventi, compresa
la formazione e la riqualificazione del personale sospeso o impiegato
a orario ridotto, tali da assicurare la rioccupazione  del  personale
interessato. 
                               Art. 3 
 
Criteri per la concessione della misura di  cui  all'art.  42,  comma
           4-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 
 
  1.   La   reiterazione   della   riduzione   dell'ammontare   della
contribuzione di cui all'art. 6, comma 4, del  decreto-legge  n.  510
del  1996  puo'  essere  concessa   alle   imprese   che   presentano
congiuntamente i seguenti requisiti: 
    a)  sono  di  rilevante  interesse  strategico   per   l'economia
nazionale, per l'attivita'  svolta,  per  il  numero  dei  lavoratori
occupati o per le caratteristiche del territorio in cui  hanno  sede,
tali da  condizionare  le  possibilita'  di  sviluppo  economico  del
territorio in cui operano; 
    b) hanno sottoscritto un accordo in sede governativa entro il  31
luglio 2015 il cui piano industriale prevede l'utilizzo del contratto
di solidarieta'; 
    c) in seguito alla sottoscrizione del contratto  di  solidarieta'
di cui alla lettera b), sono  destinatarie  di  un  provvedimento  di
concessione  della  riduzione  dell'ammontare  della   contribuzione,
adottato ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 510  del
1996. 
                               Art. 4 
 
                       Domanda e procedimento 
 
  1.  L'autorizzazione   alla   prosecuzione   dei   trattamenti   di
integrazione salariale straordinaria oltre i  limiti  previsti  dagli
articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n.
148 del 2015 e' concessa su domanda di  una  delle  parti  firmatarie
dell'accordo governativo di cui all'art. 2, da presentare,  entro  30
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  -  Direzione   generale   degli
ammortizzatori  sociali  e  degli  incentivi  all'occupazione.   Alla
domanda sono allegati una breve relazione che attesta la presenza dei
requisiti di cui all'art. 2 e il verbale, anche  in  sede  sindacale,
relativo al numero dei  lavoratori  coinvolti  e  alle  modalita'  di
sospensione o riduzione dell'orario di lavoro da applicare durante la
prosecuzione del trattamento  di  integrazione  salariale  richiesto,
anche ai fini della quantificazione della spesa. 
  2.   La   reiterazione   della   riduzione   dell'ammontare   della
contribuzione di cui all'art. 6, comma 4, del  decreto-legge  n.  510
del 1996 e' concessa su domanda dell'impresa, da presentare, entro 30
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali -   Direzione   generale   degli
ammortizzatori  sociali  e  degli  incentivi  all'occupazione.   Alla
domanda e' allegata una breve relazione che attesta la  presenza  dei
requisiti di cui  all'art.  3  e  indica  il  numero  dei  lavoratori
coinvolti  e  le  modalita'  di  riduzione  dell'orario   di   lavoro
applicate, anche ai fini della quantificazione della spesa. 
  3. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  -  Direzione
generale   degli   ammortizzatori   sociali   e    degli    incentivi
all'occupazione, completata l'istruttoria sulle domande presentate ai
sensi dei commi 1 e 2, trasmette alla commissione di cui all'art. 42,
comma 4, del decreto  legislativo  n.  148  del  2015  una  relazione
tecnica. 
  4.  La  commissione  puo'  chiedere  integrazioni  istruttorie   al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e aggiornamenti  sugli
sviluppi del piano industriale al Ministero dello sviluppo economico,
fermo restando quanto previsto dall'art.  6,  comma  3.  In  presenza
della comunicazione di cui all'art. 6, comma 3,  non  si  procede  in
ogni caso all'emanazione di ulteriori decreti di autorizzazione. 
  5. Il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  ricevuto  il  parere
della commissione, emana il decreto di autorizzazione. 
                               Art. 5 
 
                     Contributo addizionale CIGS 
 
  1. L'impresa  autorizzata  alla  prosecuzione  del  trattamento  di
integrazione salariale di cui all'art.  2  e'  tenuta  a  versare  un
contributo  addizionale  nella  misura  del  15   per   cento   della
retribuzione persa  dal  personale  sospeso  o  impiegato  ad  orario
ridotto. 
  2.  Il  contributo  addizionale  affluisce  al  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
                               Art. 6 
 
                   Limiti di spesa e monitoraggio 
 
  1. Le misure di cui agli articoli 2 e  3  sono  concesse  entro  il
limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2016,  di
90 milioni di euro per l'anno 2017 e  di  100  milioni  di  euro  per
l'anno 2018. 
  2. Al fine del rispetto del limite complessivo di spesa di  cui  al
comma 1, l'Istituto nazionale della previdenza  sociale  provvede  al
monitoraggio della spesa, inviando relazioni mensili al Ministero del
lavoro e delle politiche  sociali  e  al  Ministero  dell'economia  e
finanze. 
  3.  Qualora  dal  monitoraggio  di  cui  al  comma  2  risulti   il
raggiungimento anche in via prospettica  del  limite  complessivo  di
spesa di cui  al  comma  1,  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale  non  prende  in  esame  altre  domande  dandone   tempestiva
comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  al
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 29 dicembre 2016 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Poletti 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                               Calenda 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2017 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 126 
La Redazione

Autore: La Redazione

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