Min.Lavoro: le novità presenti nel decreto Sicurezza

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce un riepilogo delle novità contenute nella legge n. 198/2025, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 159/2025, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.

 

Il riepilogo delle disposizioni presenti nella Legge n. 198/2025:

  • Premialità alle imprese virtuose. Autorizza INAIL, a decorrere dal primo gennaio 2026, a effettuare la revisione delle aliquote di aliquote di oscillazione e dei contributi in bonus legata all’andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nonché ad effettuare la revisione dei contributi in agricoltura, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria. Esclude dal riconoscimento del beneficio le aziende che abbiano riportato negli ultimi 2 anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
  • Rafforzamento della Rete del lavoro agricolo di qualità. L’iscrizione sarà subordinata all’assenza di condanne penali definitive e sanzioni amministrative anche non definitive per violazioni in materia di salute e sicurezza negli ultimi 3 anni. Prevede che, a decorrere dal primo gennaio 2026, sia riservata alle imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità una quota parte delle risorse INAIL destinate al finanziamento di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di progetti volti a sperimentare soluzioni innovative basate sui principi della responsabilità sociale d’impresa.
  • Rafforzamento dell’attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto. Prevede che, nell’orientare la propria attività di vigilanza per il rilascio dell’attestato cui può conseguire l’iscrizione alla Lista di Conformità INL, l’Ispettorato disponga in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.
  • Istituzione del badge di cantiere. Obbliga le imprese operanti in specifici settori a fornire ai propri dipendenti una tessera di riconoscimento (già prevista da alcune norme vigenti), dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, viene resa disponibile gratuitamente al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL.
  • Rafforzate le sanzioni della patente a crediti in caso di lavoro irregolare, con la previsione che INL possa utilizzare anche le informazioni contenute nel portale nazionale del sommerso.
  • Potenziamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro. Autorizza INL, per il triennio 2026-2028, ad assumere a tempo indeterminato attraverso concorsi su base regionale, 300 ispettori (famiglie professionali di ispettore di vigilanza ordinaria e di ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza). Incrementa la dotazione organica del Comando Carabinieri tutela lavoro di complessive 100 unità.
  • Interventi in materia di prevenzione e di formazione. Prevede che INAIL, previo accordo con questo Dicastero, a decorrere dall’anno 2026, trasferisca annualmente al Fondo sociale per occupazione e formazione un importo non inferiore a 35 milioni di euro (da ripartire sentita la Conferenza Stato-Regioni), destinato al finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, o iniziative volte a incrementare la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo, sulla base di piani formativi concordati con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Con riferimento al RLS, prevede che per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale disciplini le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico della formazione, nel rispetto del principio di proporzionalità (tenuto conto della dimensione aziendale e del livello di rischio dell’attività svolta). Prevede, inoltre, che le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione previste da D.Lgs. n. 81/2008 vengano registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore, nonché all’interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma SIISL. Prevede che, entro il 31 dicembre 2026, vengano rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza.
  • Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione. Prevede che con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, adottato (avvalendosi dell’INAIL e previa consultazione delle parti sociali), entro 90 giorni dalla data odierna, vengano individuati al fine di innalzare il livello della qualità dell’offerta formativa i criteri e i requisiti di accreditamento dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  •  Rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro. Inserisce gli infortuni in itinere  degli studenti coinvolti nei percorsi di “formazione scuola-lavoro” (ex PCTO) nell’ambito di applicazione della tutela assicurativa INAIL. Prevede che le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti i percorsi di formazione scuola-lavoro non possano prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell’impresa ospitante.
  • Borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali. A ulteriore sostegno dei titolari della rendita a superstiti di vittime di infortuni sul lavoro o malattie professionali è riconosciuta una borsa di studio (esente da ogni imposizione fiscale) di importo pari a 3mila euro annui qualora riconosciute ad alunni delle scuole primarie e a studenti delle scuole secondarie di primo; 5mila euro annui per studenti di scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi IeFP; di 7mila euro per ogni anno di frequenza in caso di studenti delle università, delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli ITS Academy.
  • Agevolazioni occupazionali solo se le ricerche di personale avvengono attraverso il Sistema informativo per l’Inclusione sociale e lavorativa. Prevede che, dal primo aprile 2026, i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze debbano pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro su SIISL. Precisa che, ai fini del riconoscimento dei benefici, resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Prevede che, dal primo aprile 2026, le comunicazioni obbligatorie relative alle assunzioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro possano essere effettuate (dai datori di lavoro, nonché dai soggetti abilitati e autorizzati) anche tramite il SIISL. Dalla stessa data, le Agenzie per il Lavoro pubblichino sul SIISL tutte le posizioni che gestiscono e possano accedere alla piattaforma SIISL per individuare i candidati idonei rispetto alle posizioni lavorative pubblicate.
  • Rafforzamento delle politiche attive e della sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori più fragili. Eleva dal 10% al 60% il limite massimo (riferito alle assunzioni di persone disabili) entro cui i datori di lavoro privati con più di 50 dipendenti possono coprire la quota di riserva mediante stipula di apposite convenzioni- previste dalla normativa vigente- finalizzate all’inserimento lavorativo di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. Prevede che il soggetto destinatario delle convenzioni, per realizzare la commessa di lavoro possa porre temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto (nel rispetto della normativa in materia di distacco e a condizione che il distacco in parola sia esplicitato nella convenzione). Specifica che, se il distacco avviene sulla base di tali convenzioni, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della convenzione. Inserisce anche gli ETS non commerciali diversi dalle imprese sociali (incluse le cooperative sociali) e le c.d. società benefit tra i soggetti destinatari con cui possono stipularsi le suddette convenzioni.
  • Tracciamento dei mancati infortuni. Prevede che questo Dicastero (d’intesa con INAIL, sentite le parti sociali) adotti, entro 6 mesi dalla data di entrata della legge, linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di 15 dipendenti. Le linee guida saranno adottate tenendo conto delle procedure per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei mancati infortuni già elaborate da INAIL, anche in collaborazione con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con i relativi organismi paritetici.
  • Sorveglianza sanitaria e promozione della salute. Apporta diverse modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori e prevede la possibilità di introdurre nell’ambito della contrattazione collettiva e a valere sulle risorse allo scopo destinate misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute e sicurezza sul lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l’orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del SSN.
  • Consultazioni gratuita delle norme UNI. Prevede che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali promuova la stipula di convenzioni tra l’Inail ed UNI per la consultazione gratuita delle norme tecniche.
  • Stabilizzazione personale sanitario Inail.  Autorizza l’assunzione di 28 medici specialisti e 66 infermieri che hanno già lavorato per almeno 24 mesi nella qualifica ricoperta e risultavano in servizio al 30 giugno 2025.
  • Organizzazioni di volontariato della protezione civile. Chiarisce, tra l’altro, le definizioni di organizzazione di protezione civile, formazione, informazione, addestramento e controllo sanitario e dispone le relative regolamentazioni.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

La Redazione

Autore: La Redazione

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