Min.Lavoro: le retribuzioni convenzionali dei lavoratori italiani all’estero

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2016, il D.M. 25 gennaio 2016, del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia, con il quale sono stati determinati gli importi convenzionali delle retribuzioni dei lavoratori italiani all’estero per l’anno 2016.
Le Tabelle delle retribuzioni convenzionali 2016 ![]()
Fonte: Ministero del Lavoro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 25 gennaio 2016
Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2016 per i lavoratori all'estero. (16A00695)
(GU n.24 del 30-1-2016)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398,
concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori
italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle
relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare
annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, con riferimento,
e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali
di categoria raggruppati per settori omogenei;
Visto l'art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini
fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31
luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro
dipendente prestato all'estero;
Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente
modalita' per la determinazione delle basi retributive al fine del
computo dell'indennita' ordinaria di disoccupazione per i lavoratori
italiani rimpatriati;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314
che, nel modificare l'art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969,
n. 153, ha confermato le disposizioni in materia di retribuzioni
convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori per la
determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi;
Considerato il decreto ministeriale 14 gennaio 2015, pubblicato
nella GURI n. 17 del 22 gennaio 2015, relativo alla determinazione
delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in
corso al 1° gennaio 2015 e fino a tutto il periodo di paga in corso
al 31 dicembre 2015;
Considerati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore
per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata
omogeneita';
Tenuto conto delle proposte formulate dalle parti sociali
interessate nonche' degli elementi pervenuti dall'ISTAT con nota del
25 settembre 2015, dall'ENPAIA con nota del 30 settembre 2015 e
dall'INPS in sede di Conferenza di servizi, mentre INAIL e INPGI non
hanno ritenuto di riscontrare la nota ministeriale;
Ritenuta la necessita' di provvedere, per l'anno 2016, alla
determinazione delle retribuzioni in questione, anche sulla base
delle risultanze della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi
dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990, svoltasi il 26 ottobre
2015;
Decreta:
Art. 1
Retribuzioni convenzionali
A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2016 e fino
a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2016, le
retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei
contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori
italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio
1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987, n. 398, nonche' per il calcolo delle imposte sul reddito da
lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella
misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che
costituiscono parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Fasce di retribuzione
Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione,
la retribuzione convenzionale imponibile e' determinata sulla base
del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente,
di cui alle tabelle citate all'art. 1.
Art. 3
Frazionabilita' delle retribuzioni
I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di
assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o
per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di
ventisei giornate.
Art. 4
Trattamento di disoccupazione
per i lavoratori rimpatriati
Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il
trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori
italiani rimpatriati.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 gennaio 2016
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan



