Min.Lavoro: nomina del medico competente in relazione ai lavoratori in smart working

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La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l’interpello n. 1 del 1° febbraio 2023, con il quale ha fornito, alla associazione Confcommercio – Imprese per l’Italia, alcuni chiarimenti in merito alla: «(…) possibilità, per il datore di lavoro, di continuare attivamente, nonostante il periodo pandemico e in relazione all’utilizzo sempre maggiore del “lavoro agile”, ai sensi della L. 22  maggio 2017 n. 81, le attività di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In particolare, al fine di garantire adeguate condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro anche nei confronti di lavoratori videoterminalisti che operano in smart working e che si trovano, attualmente, a svolgere attività lavorativa presso il proprio domicilio o, comunque, in luoghi anche molto lontani dalla propria sede di lavoro, si richiede se sia possibile, per il datore di lavoro (come pare, anche alla luce dell’attuale situazione pandemica e, in ogni caso, stante il massivo utilizzo del “lavoro agile”) individuare, con una apposita nomina, medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, vicini al luogo ove gli stessi dipendenti ora continuano ad operare in regime di smart working, specificamente individuati per apposite aree territoriali (provincie e/o regioni) e appositamente nominati esclusivamente per tali aree e per le tipologie di lavoratori operanti da tali aree».

La risposta del Ministero del Lavoro:

Al riguardo, premesso che:

  • l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera h), definisce il “medico competente” come: “medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”; la lettera m) dello stesso comma definisce la “sorveglianza sanitaria” come: “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”; la lettera t) definisce “unita’ produttiva“: “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”;
  • l’articolo 3, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Campo di applicazione” al comma 10 prevede che: “A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all’Accordo-Quadro Europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le Direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all’azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell’azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali”;
  • l’articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, al comma 1, lettera a), pone, in capo al datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 del citato decreto (e ai dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite), l’obbligo di “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo”;
  • lo stesso articolo 18, comma 2, stabilisce che “Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza”;
  • l’articolo 25, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del medico competente”, al comma 1, lettera a) stabilisce che il medico competente: “collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale”, inoltre la lettera b) dello stesso comma prevede che il medico competente “programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati”;
  • l’articolo 39, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Svolgimento dell’attività di medico competente” al comma 6, prevede che: “Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento”;
  • l’articolo 22, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato“ dispone che: “Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e alrappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro

La Commissione ritiene che, ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, il datore di lavoro possa nominare più medici competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento, per particolari esigenze organizzative nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese nonché qualora emerga la necessità in relazione alla valutazione dei rischi. Pertanto, la nomina di più medici competenti, a parere di questa Commissione, non può che essere ricondotta nell’ambito della suddetta previsione normativa.

Resta fermo che, qualora trovi applicazione la citata disposizione, ogni medico competente, verrà ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità in materia ai sensi della normativa vigente.

In linea generale, infine, si osserva che dovrà essere cura del datore di lavoro rielaborare il documento di valutazione dei rischi nei casi di cui all’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo, n. 81 del 2008.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 


ANNON.OGGETTO
20241Sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 gg. per motivi di salute (art .41 comma 2 lettera e -ter D.Lgs. n. 81/08)
20235Figura del preposto
20234Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) - interpretazione commi 2 ed 8 del T.U. Sicurezza sul Lavoro
20233Formazione obbligatoria per i Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
20232Medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria
20231Nomina del medico competente in relazione ai lavoratori in smart working
20223Numero dei RSPP
20222Obbligo di sorveglianza sanitaria ex art. 18 comma 1 lettera c) e art. 41 Dlgs 81/08
20221Riunione periodica art. 35 - medico competente
20202RLS nella PA e diritto alla fruizione del servizio mensa
20201Attrezzature di lavoro – formazione ed addestramento
20198Medico Competente e comunicazione alle ASL (art. 40, comma 1, D.L.vo 81/2008)
20197Medico Competente della Polizia di Stato – distanza dai luoghi di lavoro assegnati
20196Misure di protezione collettiva – obblighi per i datori di lavoro
20195Procedure per la disposizione della segnaletica stradale per attività lavorative aggiornamento della formazione
20194Tenuta della documentazione sanitaria su supporto informatico
20193Corsi di aggiornamento per coordinatori per la sicurezza – numero di partecipanti
20192Applicazione, per l’attività degli Enti ispettivi, della Circolare ESEDI all’amianto
20191Corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio e per RSPP e coordinatori per la sicurezza
20187Soggetti formatori per corsi in modalità e-learning
20186Concetto di vigilanza dei lavoratori addetti a mansioni di sicurezza, idoneità ed efficacia degli strumenti utilizzati a tale scopo
20185Sicurezza del lavoro in ambito ferroviario
20184Sicurezza del lavoro per i tirocini presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro
20183Applicazione del TU sulla Sicurezza ai dipendenti della Polizia Locale
20182Attività di vigilanza e incompatibilità con l’attività di medico competente
20181Obblighi per il datore di lavoro che svolge attività esclusivamente presso unità produttive del committente
20172Necessità che l’informazione sia svolta in forma prioritaria ed esclusiva, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
20171Vendita di attrezzature di lavoro – art. 23 TU Sicurezza
201619Obbligo di designazione e relativa informazione e formazione degli addetti al primo soccorso
201618Svolgimento dei corsi RSPP e ASPP in modalità di formazione a distanza
201617Applicazione DM 4 marzo 2013 anche per il personale addetto all’attività di soccorso stradale con carri attrezzi
201616Presenza del RLS nelle società ove operano esclusivamente soci lavoratori
201615Applicabilità della sorveglianza sanitaria ai medici di continuità assistenziale
201614Oneri delle visite mediche ex art. 41 del DLvo n. 81/2008
201613Costo per la sicurezza l’utilizzo di una piattaforma elevabile mobile in sostituzione di un ponteggio fisso
201612Applicazione dell’art. 109 (recinzione di cantiere) del DLvo 81/08 in caso di cantieri stradali
201611Valutazione dei rischi ambientali e sicurezza del posto di lavoro del personale navigante delle compagnie aeree
201610Gestione dell’amianto negli edifici
20169Valutazione dei rischi da agenti chimici presenti sul luogo di lavoro ubicati all’interno di siti contaminati
20168Obbligo della sorveglianza sanitaria nell’ipotesi di distacco del lavoratore
20167Modalità con le quali assicurare l’attuazione degli obblighi in capo al datore di lavoro
20166Riposo giornaliero minimo da garantire al personale mobile e relativa valutazione dei rischi
20165Applicazione del D.L.vo 81/2008 agli studi associati degli infermieri
20164Formazione specifica dei lavoratori
20163Piano Operativo di Sicurezza per imprese di nuova costituzione
20162Soccorso qualificato in ambito ferroviario
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201516I requisiti di formazione del preposto alla sorveglianza dei ponteggi
201515La formazione del RSPP – validità di un aggiornamento tardivo
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201512Normativa in materia di sicurezza del lavoro nello svolgimento di attività di pesca subacquea professionale del corallo
201511Composizione commissione d’esame per abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore
201510applicazione del DPR 177/2011 – ambienti sospetti di inquinamento o confinati
20159aggiornamento del formatore-docente ai sensi del D.I. 6 marzo 2013
20158applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro in tema di sorveglianza sanitaria e di visita dei luoghi di lavoro da parte del medico competente
20157istituto della delega di funzioni, di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 81/2008
20156corrispondenza tra codici ateco e formazione rspp
20155Interpretazione dell’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 sui locali interrati e seminterrati
20154Formazione e valutazione rischi per mansioni ricomprese tra attività di una medesima figura professionale
20153Applicazione dell’art. 96 del d.lgs. n. 81/2008 alle imprese familiari
20152Criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro
20151Criteri per la segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico
201425costi di manutenzione degli apprestamenti
201424RSPP anche non dipendente dell'azienda
201423procedure nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento
201422dotazione economica del Servizio di Prevenzione e Protezione
201421criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro
201420elezione del RLS nelle imprese con pi๠di 15 lavoratori
201419aggiornamento professionale dei coordinatori per la sicurezza
201418visite mediche al di fuori degli orari di servizio
201417il Rappresentante dei lavoratori del gruppo
201416nomina, revoca e durata in carica dei RLS
201415Corsi di aggiornamento per chi svolge attività  lavorativa in presenza di traffico veicolare
201414effettuazione della formazione mediante “strutture formative di diretta emanazione”
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201411applicabilità  del D.L.vo n. 81/2008 negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
201410Definizione di Associazioni di professionisti senza scopo di lucro
20149Applicabilità  della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni
20148Obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari
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20145Corretta interpretazione dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008
20144Applicazione dell'allegato IV, punti 1.11 e 1.12, del D.Lgs. n. 81/2008 per la categoria autoferrotranvieri
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20141Quesiti sugli obblighi degli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, sui criteri di identificazione del datore di lavoro nelle scuole cattoliche, sull'identificazione degli enti bilaterali e organismi paritetici, sull'obbligo di informazione e formazione nel caso di docente non dipendente chiamato d'urgenza
201427Conflitto di interessi delle aa.ss.ll - attività di sorveglianza sanitaria assegnate al medico competente
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201319Aziende di prevenzione e primo intervento antincendio – L. n. 68/1999
201318obbligo di formazione, ai sensi dell'art. 37, dei lavoratori che svolgono funzioni di rspp
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20135Valutazione del rischio stress lavoro-correlato
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20131Obbligo visita medica preventiva per stagista minorenne
20127Valutazione del rischio e utilizzo delle procedure standardizzate
20126Disposizioni in materia di fumo passivo nei luoghi di lavoro
20125Valutazione del rischio stress lavoro-correlato
20124Obbligo di designazione dei lavoratori adetti al servizio antincendio nelle aziende fino a 10 lavoratori
20123Requisiti del personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione
20122Formazione degli addetti al primo soccorso
20121Aziende con più unità produttive – unico servizio di prevenzione e protezione
20106Indennità di rischio radiologico
20095Denuncia malattia professionale
200852Consegna del documento di valutazione dei rischi unicamente su supporto informatico
200828Proroga astensione obbligatoria in caso di lavoratrice addetta al trasporto
200826Tutela delle lavoratrici madri esposte a radiazioni ionizzanti
20085Datore di lavoro con compiti di responsabile del servizio di prevenzione
200737Congedo parentale e riposo dall’impiego
200735Denuncia infortunio da parte di datore di lavoro agricolo
200726Dichiarazione valutazione rischi da parte di azienda utilizzatrice
200720Denuncia Tardiva Malattia Professionale
20076Mancata comunicazione del responsabile alla prevenzione e sanzione della Dir. Provinciale del lavoro
200617868Sostituzione del medico competente (D.Lgs. n. 626/1994)
20061866Visita medica pre-assuntiva del minore
20061865Astensione anticipata dal lavoro e spostamento della lavoratrice
20061768Facoltà del medico competente di farsi assitere da altri medici specialisti
20053148Medico Competente
La Redazione

Autore: La Redazione

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