Min.Lavoro: ISCRO – regole e modalità di aggiornamento professionale

​Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2022, il Decreto del 24 marzo 2022, con il quale vengono disciplinate le regole operative ed i criteri di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale destinati ai lavoratori autonomi, beneficiari della ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa).

L’erogazione in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale che rispondono ai seguenti criteri:

  • mantenimento e aggiornamento delle conoscenze, abilita’ e competenze possedute dal beneficiario ai fini dell’adeguamento ai mutamenti della domanda del settore di mercato di riferimento;
  • acquisizione di un livello di conoscenze, abilita’ e competenze incrementali rispetto a quelle inizialmente possedute, spendibili nel contesto lavorativo di riferimento e in coerenza con il fabbisogno formativo del lavoratore.

Le Regioni e le Province autonome definiscono, nell’ambito della propria offerta formativa, i percorsi di aggiornamento professionale anche mediante accordi con le associazioni professionali, individuando i requisiti per la validità dei percorsi ai fini dell’assolvimento dell’impegno formativo, della spendibilità degli apprendimenti acquisiti nel rispetto della normativa vigente inerente al Sistema nazionale di certificazione delle competenze.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 marzo 2022 

Indennita'  straordinaria  di  continuita'  reddituale  e   operativa
(ISCRO).
 
                      IL MINISTRO DEL LAVORO E 
                       DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, commi da 386 a 401, della legge 30  dicembre  2020,
n. 178  i  quali,  nelle  more  della  riforma  degli  ammortizzatori
sociali,  istituiscono  per  il   triennio   2021-2023   l'indennita'
straordinaria di continuita' reddituale e operativa (ISCRO) in favore
dei soggetti, iscritti alla gestione  separata  di  cui  all'art.  2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 istituita presso  l'INPS,
che esercitano per professione abituale attivita' di lavoro  autonomo
di cui all'art. 53, comma  1,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, in possesso dei requisiti previsti  dal  comma
388; 
  Visto in particolare il comma 400  del  citato  art.  1,  il  quale
stabilisce  che  l'erogazione  dell'ISCRO  sia   accompagnata   dalla
partecipazione  a  percorsi  di  aggiornamento  professionale  i  cui
criteri e modalita' di definizione nonche' il loro finanziamento sono
stabiliti con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto inoltre il terzo periodo del comma 400 del citato art. 1,  il
quale prevede che l'Agenzia nazionale per  le  politiche  attive  del
lavoro  (ANPAL)   monitori   la   partecipazione   ai   percorsi   di
aggiornamento professionale dei beneficiari dell'ISCRO; 
  Visto il decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  150  recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive»; 
  Visto il  decreto  legislativo  16  gennaio  2013,  n.  13  recante
«Definizione delle norme generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni per l'individuazione e  validazione  degli  apprendimenti
non formali e informali e  degli  standard  minimi  di  servizio  del
sistema  nazionale  di  certificazione  delle  competenze,  a   norma
dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  del  5
gennaio 2021 adottato ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013
recante  «Disposizioni  per  l'adozione   delle   linee   guida   per
l'interoperativita'  degli  enti  pubblici   titolari   del   sistema
nazionale di certificazione delle competenze»; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Ritenuto di dare attuazione alle disposizioni di  cui  all'art.  1,
comma 400, della legge n. 178 del  2020,  determinando  i  criteri  e
modalita'  di  definizione  e  di  finanziamento  dei   percorsi   di
aggiornamento professionale dei lavoratori destinatari dell'ISCRO; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, nella seduta del 16 marzo 2022 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 Criteri di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale 
 
  1. L'erogazione in  via  sperimentale  per  il  triennio  2021-2023
dell'indennita' straordinaria di continuita' reddituale  e  operativa
(ISCRO)  e'  accompagnata  dalla   partecipazione   a   percorsi   di
aggiornamento professionale che rispondono ai seguenti criteri: 
    a) mantenimento e  aggiornamento  delle  conoscenze,  abilita'  e
competenze possedute dal beneficiario  ai  fini  dell'adeguamento  ai
mutamenti della domanda del settore di mercato di riferimento; 
    b)  acquisizione  di  un  livello  di  conoscenze,   abilita'   e
competenze incrementali rispetto  a  quelle  inizialmente  possedute,
spendibili nel contesto lavorativo di riferimento e in  coerenza  con
il fabbisogno formativo del lavoratore. 
                               Art. 2 
 
Modalita' di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale 
 
  1. Tenuto conto dei criteri di cui all'art.  1,  le  regioni  e  le
province autonome  definiscono,  nell'ambito  della  propria  offerta
formativa, i percorsi di aggiornamento professionale  anche  mediante
accordi con le associazioni professionali, individuando  i  requisiti
per la validita' dei percorsi ai fini dell'assolvimento  dell'impegno
formativo, della  spendibilita'  degli  apprendimenti  acquisiti  nel
rispetto della normativa vigente inerente  al  Sistema  nazionale  di
certificazione delle  competenze.  Le  modalita'  attuative  adottate
dalle regioni e province autonome ai sensi del  presente  comma  sono
comunicate all'ANPAL. 
                               Art. 3 
 
             Presa in carico dei beneficiari dell'ISCRO 
 
  1. Le regioni e  le  province  autonome  rendono  consultabili  sui
propri portali istituzionali e per settore economico professionale, i
percorsi di aggiornamento professionale  effettivamente  disponibili,
mettendo a disposizione un'area dedicata per consultare il catalogo e
iscriversi alle iniziative di interesse. 
  2.   Nell'ambito   del   sistema   informativo   della   formazione
professionale di cui all'art. 15 del decreto legislativo n.  150  del
2015, al fine di rendere disponibili alla Rete nazionale dei  servizi
per le politiche del lavoro di cui all'art. 1  del  medesimo  decreto
legislativo i percorsi di aggiornamento  professionale,  l'ANPAL,  le
regioni e le province autonome definiscono gli elementi informativi e
le procedure per il conferimento dei dati. 
  3.  La  domanda  di   ISCRO,   presentata   all'INPS   equivale   a
dichiarazione di immediata disponibilita' ed e'  trasmessa  all'ANPAL
ai fini  dell'inserimento  nel  sistema  informativo  unitario  delle
politiche del lavoro. ANPAL e INPS assicurano un  flusso  informativo
verso le regioni e le province autonome. 
  4. I beneficiari dell'ISCRO, entro  il  termine  di  trenta  giorni
dalla  data  di  presentazione  della  domanda  di  cui  al  comma  3
contattano i centri per  l'impiego,  secondo  le  modalita'  definite
dalle regioni e province autonome o, in mancanza, sono convocati  dal
centro per l'impiego entro il termine di novanta dalla medesima  data
per la stipula del patto di  servizio  personalizzato  ai  sensi  del
decreto legislativo n. 150 del 2015. 
                               Art. 4 
 
             Monitoraggio delle iniziative di formazione 
 
  1. L'ANPAL monitora la partecipazione ai percorsi di  aggiornamento
professionale  dei  beneficiari  dell'ISCRO,  sulla  base  dei   dati
conferiti in esito alla  definizione  degli  elementi  informativi  e
delle procedure per il conferimento dei dati di cui all'art. 3, comma
1, anche ai fini della registrazione nel  fascicolo  elettronico  del
lavoratore di cui all'art. 14 del  decreto  legislativo  n.  150  del
2015. 
                               Art. 5 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita'  previste
dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
previste a legislazione vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 24 marzo 2022 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                           e delle  politiche sociali 
                                                    Orlando           
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, reg. n. 956 
La Redazione

Autore: La Redazione

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